T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10240/2017

Pubblicato il 12/10/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS  e OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Orazio Castellana, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Appiano, 8;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dell’ordinanza del Prefetto della Provincia di Roma prot. n. 42911/2008/Area I OSP emessa il 14 maggio 2008, con cui, in occasione delle partite di calcio, si ordina il divieto di stazionamento di veicoli adibiti a punti vendita di generi alimentari e di gadgets nel raggio di 200 metri “dall’area riservata” come delimitata nella piantina allegata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2017 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 14 novembre 2008 e depositato il successivo 26, gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Prefetto di Roma emessa il 14 maggio 2008 con cui è stato ordinato il divieto di stazionamento di veicoli adibiti a punti vendita di generi alimentari e di gadgets nel raggio di 200 metri “dall’area riservata” circoscritta dalle strade indicate nell’allegata piantina.

2. I ricorrenti sono tutti titolari di aziende per il commercio su aree pubbliche esercenti sulle soste assegnate a rotazione del Comune di Roma Capitale e facenti parte della c.d. "Rotazione E", già denominata rotazione Esterna, istituita con deliberazione della Giunta Municipale di Roma n. 4828/1989, punto 2), ratificata con deliberazione del C.C. n. 22/1993.

In conformità alle suesposte delibere, i ricorrenti erano titolari di autorizzazione per l'occupazione di una serie di posteggi su area pubblica in occasione di eventi sportivi e canori da svolgersi all'interno dello Stadio Olimpico.

Sennonché, fra il 10 ed il 26 settembre 2008, la Prefettura di Roma ha notificato loro la gravata ordinanza con la quale è stato imposto il divieto di stazionamento dei veicoli adibiti a punti vendita di generi alimentari e gadgets nel raggio di 200 metri "dall'area riservata", senza peraltro allegare l’asserita piantina che ne avrebbe dovuto costituire parte integrante.

3. Avverso il gravato provvedimento parte ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:

I. Violazione di legge (artt. 7 e 8, l. n. 241/90 e d.lgs. n. 114/1998). Eccesso di potere per difetto del procedimento, in quanto l’avvio del procedimento avrebbe dovuto essere previamente comunicato ai ricorrenti.

II. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, contraddittorietà, sviamento di potere, illogicità, motivazione insufficiente.

In modo contraddittorio, infatti, nelle medesime aeree oggetto del divieto sarebbe consentita la sosta delle autovetture e dei ciclomotori.

III. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, contraddittorietà, sviamento di potere, illogicità, motivazione insufficiente, in quanto dal verbale di sopralluogo redatto a posteriori, in data 16 settembre 2008, sarebbe emersa la non necessità di allontanare le postazioni di cui in causa.

IV. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 1, l. n. 241/90.

V. Eccesso di potere per indeterminatezza del provvedimento, nullità derivata per omessa allegazione e notifica di atto integrante e sostanziale, ovvero della richiamata piantina.

VI. Violazione dell’art. 44, l. reg. Lazio n. 33/99). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il provvedimento impugnato, infatti, imporrebbe un divieto indiscriminato, senza indicare le postazioni alternative di concerto con il Comune di Roma, ove potere continuare a svolgere legittimamente l’attività commerciale.

4. All’esito camera di consiglio del 18 dicembre 2008, con ordinanza collegiale istruttoria sono stati disposti adempimenti istruttori.

5. In considerazione dell’istruttoria svolta, con ordinanza cautelare del 29 gennaio 2009, n. 452, è stata quindi respinta la domanda di sospensiva.

6. Con decreto presidenziale n. 752 del 2 marzo 2017 il presente ricorso è stato dichiarato perento nei confronti di un’unica ricorrente, D’Amico Anna.

7. Infine, alla pubblica udienza del 18 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

Con un prima ordinanza prefettizia del 6 febbraio 2004, è stato ordinato lo stazionamento, in occasione delle partite di calcio, dei veicoli adibiti a punti vendita di generi alimentari e di gadgets vari in un’area delimitata da un raggio di metri 200 dallo Stadio Olimpico.

In conseguenza all’innovazione normativa introdotta dal d.m. 6 giugno 2005 (dettante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi) che ha istituito la così detta “area riservata”, con nota del 16 aprile 2008, la Questura di Roma ha sottolineato la sopravvenuta inefficacia del provvedimento prefettizio in quanto il raggio del divieto in esso previsto consente ai veicoli adibiti a punto vendita di posizionarsi a ridosso dell’area riservata, così “ostacolando il regolare afflusso all’impianto sportivo e resa altresì difficoltosa l’attività delle Forze di Polizia, con ripercussioni negative sulla gestione dei servizi di ordine pubblico”.

Ciò considerato, ai sensi dell’art. 2, t.u.l.p.s., il Prefetto ha dunque emesso il gravato divieto di stazionamento che, a giudizio di questo collegio, risulta viziato con specifico riguardo all’ultimo motivo di ricorso.

2. Occorre subito precisare, infatti, che l'art. 2 del R.D. n. 773 del 1931 riconosce in capo al "Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica," la facoltà "di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica".

Si tratta del potere proprio del Prefetto di adottare le cd. ordinanze contingibili e urgenti, preordinate alla gestione di una situazione di emergenza, a tutela di un interesse generale.

Più volte l'art. 2 del t.u.l.p.s. ha superato il vaglio di costituzionalità e costantemente il giudice costituzionale ha riconosciuto la legittimità del potere prefettizio a condizione che l'esercizio del potere avvenga nel solco tracciato da norme primarie, che sia congruamente motivato e che il sacrificio imposto ai cittadini rispetti un principio di proporzionalità che dimostri la prevalenza dell’interesse pubblico perseguito (Cons. Stato, Sez. IV, 1 giugno 1994, n. 467).

Con riferimento ai limiti insuperabili del potere amministrativo la giurisprudenza ha affermato che le ordinanze prefettizie di ordine pubblico e di urgenza ai sensi dell'art. 2 t.u.l.p.s. sono utilizzabili soltanto nei casi di riserva relativa di legge ma in tali casi possono incidere anche nei riguardi di diritti costituzionalmente garantiti.

Pertanto, le ordinanze prefettizie sono emanabili anche in materia di libera iniziativa economica e di diritto di proprietà, salvo il riscontro in concreto del rispetto dei limiti posti all'esercizio del relativo potere, fra i quali quello dell'adeguatezza del provvedimento e dei presupposti dell'urgenza e della grave necessità, considerati sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico, ai quali, in mancanza della ordinanza prefettizia, stia per venire un pericolo (così, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 3 agosto 2012, n. 969; cfr. Cons. St., Sez. IV, 1 giugno 1994, n. 467; 28 marzo 1994, n. 291; 21 dicembre 1989, n. 930; T.A.R. Lazio sez. I, 11 gennaio 1989 n. 1).

3. Ciò premesso, il provvedimento risulta adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti dell’urgenza e della grave necessità nonché sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico tutelato, risultando pertanto destituite di fondamento le censure mosse con i motivi di ricorso da due a cinque.

4. Del pari infondato è il primo motivo di ricorso, in quanto la legge sul procedimento amministrativo esclude espressamente l’applicabilità degli artt. 7 e 8, l. n. 241/90 in caso di particolari esigenze di celerità del procedimento, esigenze, queste, come sopra detto, alla base dei poteri prefettizi di ordinanza ex art. 2, t.u.l.p.s.

5. Il ricorso si palesa, invece, fondato, con riguardo all’ultimo motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 44, l. r. Lazio 18 novembre 1999, n. 33.

La norma regionale su citata, concernente l’esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, statuisce, al comma 3 bis che “Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio e della relativa autorizzazione per i motivi previsti dall'articolo 28, comma 16, d. lgs. n. 114/1998, l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso in sostituzione del posteggio revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di carattere igienico sanitario, di sicurezza stradale o per altri motivi di pubblico interesse.”

Nel vietare agli odierni ricorrenti lo stazionamento di veicoli adibiti a punti vendita nell’area circoscritta in un raggio di mt. 200 dall’ “area riservata”, per i legittimi motivi nel provvedimento richiamati, il Prefetto avrebbe dovuto individuare, tuttavia, in ossequio alla norma di cui all’art. 44, comma 3bis, cit., altro posteggio in sostituzione di quello revocato di superficie equivalente, tale da consentire agli odierni ricorrenti l’esercizio dell’attività commerciale per la quale sono stati autorizzati.

6. In conclusione, il ricorso merita di essere accolto in parte qua e per l’effetto l’ordinanza prefettizia del 14 maggio 2008 deve essere annullata nella parte in cui non ha contemplato, sulla base del diritto riconosciuto, dalla richiamata norma regionale, ai titolari di posteggi volti all’esercizio della vendita al dettaglio, l’indicazione di aree di posteggio alternative sulle quali poter esercitare l’attività commerciale in occasione delle partite di calcio.

7. La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

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