T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 518/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mattii, Monica Bonomini, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;

contro

Unire non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

della decisione della Commissione di Disciplina di II istanza dell’UNIRE del 25.09.2006;

risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2017 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso il ricorrente in epigrafe indicato tempestivamente impugnava innanzi al TAR TAA Bolzano, la decisione della Commissione di Disciplina di II istanza dell’UNIRE del 25.09.2006 , chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, nonché il risarcimento dei danni.

Con ordinanza n. 49 del 13.03.2007 del TAR Bolzano, veniva concessa la misura cautelare.

In seguito a regolamento di competenza, con ordinanza presidenziale n. 5/2007, la causa veniva rimessa alla competenza del TAR Lazio, Roma, ove veniva proseguita dal ricorrente che si costituiva in giudizio.

Premesso in fatto che:

- il ricorrente veniva condannato dalla Commissione di Disciplina di Appello per la positività alla morfina di un cavallo da lui allenato, risultata a seguito di controllo antidoping;

- conseguiva a carico dello stesso la sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 6 e la multa di E. 1.500,00 per responsabilità aggravata oggettiva, prevista per l’allenatore dal co. 6 dell’art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite – adottata con il provvedimento gravato.

L’UNIRE non si è costituito nel giudizio riassunto innanzi al TAR Lazio.

Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente affida il ricorso alle seguenti censure:

violazione dell’art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per non punibilità dell’allenatore, anche se riconosciuto responsabile del doping;

violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite; eccesso di potere per essere state fatte 1^ e 2^ analisi nello stesso laboratorio;

violazione degli artt. 10 L. 241/90; art. 1 RDU; eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto la Commissione di I istanza (e quella di II istanza) non si è pronunciata sui motivi dedotti dal ricorrente quali la prescrizione e la violazione di norme comunitarie;

eccesso di potere per inattendibilità scientifica del risultato di analisi; difetto di acquisizione istruttoria; violazione delle linee guida per le II analisi in quanto non sarebbero stati esibiti i dati analitici rappresentati dai cromatogrammi e spettri di massa sottesi al formale risultato delle II analisi;

violazione dell’art. 17 del Regolamento di disciplina dell’UNIRE, in quanto la decisione della Commissione sarebbe stata depositata oltre il ventesimo giorno dall’udienza di cui alla citata norma interna.

Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.

Con riguardo alla prima censura, come riconosciuto oramai in modo incontrovertibile dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo TAR Lazio sez II ter N. 09644/2017), ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di disciplina, l’allenatore è ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per fatto altrui, salvo che non provi che l’evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo. Nella fattispecie non risulta che il ricorrente abbia fornito prova circa l’interruzione del nesso di responsabilità a lui ascrivibile.

Priva di pregio è anche la seconda censura con la quale si deduce violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1° e 2° analisi.

Il Collegio condivide, infatti, l’orientamento più recente della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio sez III, n. 12120/2014) secondo cui l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite non impone di effettuare le seconde analisi in laboratorio diverso da quello nel quale sono state effettuate le prime analisi; peraltro le seconde analisi sarebbero in ogni caso un accertamento ex novo e non un riesame (Tar Lazio, sez. III ter, 3 novembre 2014, n. 11009; id. 29 ottobre 2014, n. 10872; id. 10 luglio 2012, n. 6255; Cons. St., sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 5525).

Il CdS n. 00692/2017 ha poi stabilito che la legge 14-12-2000 n. 376 sulla lotta contro il doping si limita a richiedere che il controllo antidoping sia svolto presso uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale, sicchè la legge richiede che i laboratori presentino specifiche garanzie, ma non sottende affatto un doppio livello di analisi né pone la regola di più laboratori per la stessa analisi. La stessa legge n. 689/1981 prevede, all’art. 15, in ipotesi di accertamenti mediante analisi di campioni, che l’interessato possa richiedere la revisione dell’analisi, con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, all’organo che ha prelevato i campioni da analizzare, il che coincide con l’organo che ha fatto le prime analisi. Sicchè, i testi legislativi prevedono che la revisione possa essere effettuata dallo stesso laboratorio.

Pertanto, non può condividersi l’affermazione del ricorrente secondo cui le controanalisi dovevano essere eseguite, a pena di illegittimità, da un laboratorio diverso da quello che aveva eseguito le prime analisi.

Va poi respinta la terza censura con cui si deduce violazione degli artt. 10 L. 241/90; art. 1 RDU; eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto la Commissione di I istanza (e quella di II istanza) non si è/sono pronunciata/e sui motivi dedotti dal ricorrente quali la prescrizione e la violazione di norme comunitarie. La censura è infondata in quanto sarebbe stato onere del ricorrente proporre in quella sede, ossia innanzi alla Commissione di II grado, appello incidentale che non risulta essere stato proposto. Sicchè la Commissione di II istanza ha correttamente giudicato solo del ricorso in appello proposto dalla Procura.

Priva di pregio è poi la quarta censura con cui si deduce difetto di motivazione in quanto non sarebbero stati esibiti i dati analitici rappresentati dai cromatogrammi e spettri di massa sottesi al formale risultato delle II analisi. Infatti, come affermato da TAR Lazio sez III ter, n. 06255/2012, nelle linee guida non si rintraccia un obbligo a pena di nullità delle analisi di fornire detti elementi, la cui necessità o meno nella presente fattispecie appartiene all’area di discrezionalità tecnica non sindacabile da questo Giudice se non per evidenti illogicità.

Infine, è infondata anche l’ultima censura relativa alla violazione dell’art. 17 del Regolamento di disciplina dell’UNIRE, in quanto la decisione della Commissione sarebbe stata depositata oltre il ventesimo giorno dall’udienza di cui alla citata norma interna, trattandosi evidentemente di termine acceleratorio e non perentorio, la cui inosservanza dà luogo a mera irregolarità non invalidante l’atto impugnato.

Deve poi essere respinta l’istanza risarcitoria per mancanza di danno ingiusto ex art. 2.043 c.c.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

Nulla spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfredo Storto, Consigliere

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

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