T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4844/2018

Pubblicato il 02/05/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Mattii, con domicilio digitale eletto presso la propria PEC stefano.mattii@ordineavvocatifermopec.it ;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della decisione della Commissione di disciplina di appello del MIPAAF settore ippica n. 1879/a-t dep. 15.2.18 che ha respinto appello domestico contro condanna di OMISSIS da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n 81/17 a mesi due di sospensione come allenatore con multa, per positività a sostanza proibita del prelievo su cavallo da lui allenato.

Visto l’art. 60 c.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2018 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna la decisione della Commissione di disciplina di appello n. 1879/a-t dep. 15.2.18 che ha respinto appello domestico contro condanna di OMISSIS da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n 81/17 a mesi due di sospensione come allenatore con multa, per positività a sostanza proibita del prelievo su cavallo da lui allenato.

Il ricorrente sostiene, con unico motivo di ricorso, che la Commissione non avrebbe esaminato il motivo di appello concernente la mancanza di prova che le seconde analisi siano fatte sul liquido biologico del cavallo, mancando in atti il verbale di apertura del flacone, di cui all’art. 10 del regolamento del controllo delle sostanze proibite.

All’udienza camerale del 28 marzo 2018, il Collegio ha, con ordinanza, rilevato che non risultava prodotta da parte ricorrente la copia d’obbligo degli atti del giudizio, come previsto dall’art. 1, comma 1150, della legge di bilancio 2018 e che il difensore della Amministrazione resistente, costituitosi in udienza, aveva chiesto termine per poter depositare documenti, facendo presente che la procedura di deposito telematico, pur tempestivamente effettuata, non risultava giunta a buon fine.

Ha pertanto accordato il rinvio richiesto dall’avvocatura erariale affinché entrambe le parti potessero dare esecuzione agli adempimenti loro spettanti all’odierna camera di consiglio.

L’avvocatura dello Stato ha quindi depositato i preannunciati documenti, mentre parte ricorrente ha ottemperato alla produzione della copia d’obbligo e depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso e della richiesta misura cautelare.

All’odierna udienza, udite le parti presenti e avvisate ai sensi dell’art. 60 c.p.a. della possibilità della definizione del giudizio con sentenza breve, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va respinto.

L’amministrazione, per tramite dell’avvocatura dello Stato, ha depositato una nota, datata 17 marzo 2017, proveniente dal laboratorio inglese dove sono state effettuate le seconde analisi, nella quale si dà atto che il campione di urina del cavallo in esame (contrassegnato dalla sigla assegnata), era giunto con i sigilli di sicurezza intatti, al laboratorio e che su tale campiono sono state effettuate le seconde analisi (cfr. all. 2 della produzione dell’avvocatura dello Stato).

Ritiene il Collegio che tale nota, la cui provenienza e attendibilità non è stata adeguatamente contestata, dimostri che il campione di urina, giunto al laboratorio inglese sigillato, sia stato aperto al fine di procedere alle seconde analisi, pur in mancanza di apposito verbale di apertura. E’ chiaro infatti che la funzione del verbale di apertura di cui all’art. 10 del regolamento, invocato da parte ricorrente, è funzionale a dare prova del fatto che il campione di urina sia giunto al laboratorio integro e sigillato.

Tale prova, dunque, può dirsi raggiunta anche con la nota del 17 marzo 2017 sopra menzionata.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500/00 (millecinquecento/00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

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