T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5292/2018

Pubblicato il 14/05/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Mattii, con domicilio eletto presso il suo studio in Magliano Di Tenna, V M Vettore 11;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della decisione della Commissione di Disciplina di Appello del Mipaaf settore ippica n 1877/a-t dep. 15-2-18 (notificata il 19.2.2018) che ha confermato la condanna irrogata al ricorrente dalla Commissione di Disciplina I n 70/17;

del regolamento di controllo delle sostanze proibite nella parte in cui vieta gli oppiacei senza prevedere un limite di tolleranza

Visto l’art. 60 c.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2018 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna la decisione della Commissione di Disciplina di Appello del Mipaaf settore ippica n 1877/a-t dep. 15-2-18 (notificata il 19.2.2018) che ha confermato la condanna irrogata al ricorrente dalla Commissione di Disciplina I n 70/17.

Egli lamenta che, nelle seconde analisi, non sia stata effettuata un’analisi quantitativa ma solo qualitativa, cosicché si sarebbe potuto accertare che la concentrazione di sostanza vietata (morfina) presente nelle urine era inferiore a quella compatibile con l’assunzione tramite dieta (cioè 150 ng/ml).

Il ricorrente impugna inoltre il regolamento di controllo delle sostanze proibite nella parte in cui vieta gli oppiacei senza prevedere un limite di tolleranza.

La decisione della commissione d’appello sarebbe inoltre illegittima perché presuppone un comportamento volontario dell’allenatore nell’aver somministrato al cavallo la sostanza vietata, applicando una sanzione triplicata, senza considerare che la presenza della sostanza in questione potrebbe essere dovuta alla dieta del cavallo.

Infine, il ricorrente sostiene che le seconde analisi non si sono svolte nel giorno previsto e per il quale era stato dato l’avvio (e cioè il 15.12.2016) ma il giorno successivo.

L’avvocatura dello Stato si è costituita con atto di stile.

All’odierna udienza, dato avviso al rappresentante della difesa erariale, unico difensore presente, della possibilità di definire la controversia con una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto.

Con riguardo alla questione della contestata mancanza di analisi quantitative, in sede di seconde analisi effettuate dal laboratorio francese, osserva il Collegio che nella decisione della Commissione d’appello si legge che il laboratorio francese, al pari di UNIELAB che ha effettuato le prime analisi, ha utilizzato una tecnica analitica che comprende la CG-MS (gas cromatografia spettrometria di massa) e la LC-MS (cromatografia di massa), da cui è possibile ricavare i parametri analitici richiesti dalle linee guida AORC, ai fini della dichiarazione di positività di un campione.

Tale metodica è stata ritenuta legittima in varie sentenze di questa Sezione (cfr. ex multis 1048/2018; 09890/2017; 09645/2017)

E’ stato infatti da questa Sezione in più occasioni affermato che, al fine di consentire il rispetto degli ISL (International screening limits) ed ESL (European screening limits), ossia dei limiti di concentrazione, il cui non superamento determina una dichiarazione di negatività del campione pur in presenza del principio attivo, i laboratori di analisi autorizzati e accreditati secondo le linee guida AORC effettuano un tipo di analisi cd. semiquantitativa. Tali limiti sono rilevanti per le sostanze di cui all’allegato 1 del Regolamento, in quanto dette sostanze, di tipo farmacologico, possono anche essere usate a fini medici e possono quindi essere lecitamente presenti in quantitativi minimi.

Con riferimento a molecole di tipo non propriamente farmacologico, ma rispetto alle quali risultano evidenze scientifiche circa gli effetti dopanti, sono stati introdotti analoghi limiti - gli HSL (Harmonized screening limits) - essendosi ravvisata talvolta la possibilità di un inquinamento ambientale o comunque di una presenza talmente marginale della sostanza tale da non determinare alcun effetto dopante.

Il protocollo prevede che, in tutti questi casi, i laboratori debbano effettuare un’analisi denominata semiquantitativa che consiste esclusivamente nel rilevare il superamento del livello al di sopra del quale è stabilito che la sostanza abbia effetti “dopanti”, senza alcuna necessità di verificarne la quantità esatta. La procedura prevede, in particolare, che sia effettuato un confronto con un campione di riferimento addizionato ad una concentrazione nota.

In punto di fatto, ed a confutazione delle contrarie argomentazioni di parte ricorrente, va poi soggiunto che il Dossier analisi del campione “A” del cavallo presso Unirelab sito in Settimo Milanese (in atti all. 8 al ricorso) - il quale rispetta le linee guida AORC - chiarisce come si siano svolte le prime analisi.

In primo luogo, è stata fatta un’analisi di urina bianca negativa; poi l’analisi del campione di urina identificato; ed ancora l’analisi di un bianco di sistema; infine, si è proceduto con l’analisi del campione di riferimento: un’urina addizionata con la sostanza in questione. Successivamente, si è passato all’esame dei cromatogrammi. Il confronto tra i cromatogrammi relativi al campione di urina del cavallo in esame e quelli relativi al campione di riferimento addizionato della quantità limite della sostanza da analizzare ha consentito di verificare il superamento della soglia di concentrazione ammessa.

Si tratta di dati analitici conformi a criteri di identificazione AORC, che il laboratorio Unirelab ha comprovato di avere rispettato.

Quanto alle seconde analisi, che come richiesto dal ricorrente si sono svolte presso il laboratorio francese Laboratoire des Courses Hippiques di Verrieres le Buisson- Francia, il Collegio osserva che anch’esse hanno sortito esito positivo.

Il dossier di analisi del campione B (cfr. all. 8 al ricorso), relativo alle seconde analisi svolte dal laboratorio francese mostra che il criterio utilizzato è lo stesso delle prime analisi (pag. 5 ess.). Nelle conclusioni in calce al referto di analisi è indicato il riferimento al rispetto dei criteri AORC.

Deve dunque ritenersi che, pur in mancanza di un’analisi quantitativa, il metodo utilizzato abbia consentito di appurare obiettivamente il superamento del limite di rilevanza per la presenza della sostanza dopante, nel rispetto degli standard internazionale fatti propri e rispettati dai laboratori di analisi che seguono i criteri AORC, tra questi il primo laboratorio Unirelab e il laboratorio francese, quest’ultimo scelto, si ripete, liberamente dal ricorrente per l’effettuazione delle seconde analisi.

I primi tre motivi di ricorso, che si fondano tutti sull’asserita assenza di una analisi quantitativa, devono dunque essere respinti.

Con riguardo al quarto motivo, con cui parte ricorrente contesta che le analisi presso il laboratorio francese si sono svolte nella data indicata (15.12.2016), occorre rilevare che dal rapporto di analisi in atti risulta che le analisi sono state iniziate in data 15.12.2016 e terminate il giorno successivo. Ed infatti l’annex 2 (allegato 2) relativo alle fotografie di prelevamento, reca la data del 15.12.2016.

Tale dato è stato anche dichiarato dl direttore del laboratorio francese nel dossier delle analisi (pag. 3). Il prelevamento, che certamente è l’atto iniziale delle operazioni di analisi, è dunque avvenuto in data 15.12.2016, mentre le successive fasi delle analisi si sono concluse il giorno successivo.

In conclusione, per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore del ministero resistente che liquida in euro 1.000/00 (mille/00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

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