T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5765/2018

Pubblicato il 24/05/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Giua, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Golametto, 4;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del divieto di accesso per anni tre all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, da quattro ore prima e fino a due ore dopo la conclusione degli stessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe OMISSIS ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Roma gli ha vietato per tre anni l’accesso all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, da quattro ore prima e fino a due ore dopo la conclusione degli stessi.

Il ricorrente ha esposto che il provvedimento era stato emesso in quanto l’8 novembre 2012, in occasione dell’incontro di calcio Lazio-Panathinaikos, era stato trovato in possesso di una mazza di legno nascosta nell’abitacolo di una macchina in suo uso.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.violazione dell’art. 6 comma 1 e 6 ter della L. 401/89, difetto di motivazione;

2. violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, difetto di motivazione;

3. illogicità e carenza di motivazione in relazione alla durata eccessiva del divieto imposto.

Si è costituito il Ministero dell’Interno resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 14.3.2013 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare solo con riguardo all’estensione del divieto di accesso ai luoghi, solo genericamente indicati nel provvedimento, esterni agli stadi.

All’udienza pubblica del 10 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo ormai decorso il termine di efficacia del provvedimento interdittivo.

Ricorrono, in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’esito della lite, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

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