T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7209/2018
Pubblicato il 28/06/2018
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Sandri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via R.R. Pereira, 41;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione,
del provvedimento del Questore della Provincia di Roma n. 2013 – 000059 del 20 marzo 2013 con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di accedere per anni tre all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe OMISSIS ha impugnato il provvedimento recante il divieto di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati per tre anni, emesso poiché il ricorrente risultava coinvolto nelle aggressioni avvenute in occasione dell’incontro di calcio Lazio-Tottenham, del 22.11.2012.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.eccesso di potere per violazione dei presupposti, violazione dell'art. 6 l. 401/89, difettando del tutto gli elementi oggettivi che consentissero di affermare un ruolo attivo del ricorrente negli episodi di violenza verificatisi;
2. eccesso di potere per manifesta insufficienza e illogicità della motivazione in ordine agli elementi probatori emersi a carico del ricorrente.
Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 30 maggio 2013 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare con riguardo all’estensione del divieto di accesso ai luoghi, solo genericamente indicati nel provvedimento, esterni agli stadi.
All’udienza pubblica del 22 maggio 2018 il difensore del ricorrente ha dichiarato che il suo assistito aveva ancora interesse alla decisione, al fine di evitare il nocumento derivante da un’eventuale recidiva, nonostante il provvedimento avesse ormai esaurito i suoi effetti, per il decorso del termine previsto.
Nel merito il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Il provvedimento di Daspo impugnato si fonda sul fatto che il ricorrente è stato ritenuto coinvolto nell’aggressione posta in essere, insieme ad altri tifosi, nei confronti della tifoseria avversaria in occasione dell’incontro Lazio-Tottenham del 22 novembre 2012.
Il provvedimento specifica che le indagini svolte hanno consentito di appurare la presenza del ricorrente, unitamente ad altri giovani già colpiti da analogo provvedimento, nei pressi di un pub del centro ove i tifosi inglesi sono stati aggrediti; a casa del ricorrente sono stati poi rinvenuti indumenti riconducibili alla tifoseria ultras della Lazio ed è stata effettuata l’acquisizione di profili biologici con esito positivo.
L’Amministrazione ha anche rilevato che il OMISSIS in passato è stato controllato in compagnia di pregiudicati con precedenti specifici in materia ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria per lesioni personali in occasione degli eventi in cui era rimasto ucciso un tifoso laziale.
Tali circostanze trovano riscontro nell’esame degli atti di indagine redatti dalla polizia giudiziaria e, in particolare, del verbale di sequestro del 20 marzo 2013, da cui risulta che a seguito di perquisizione personale e locale sono stati rinvenuti in possesso del ricorrente cappelli di colore nero con la scritta “Irriducibili Lazio” e “Banda Gabriele Sandri”.
Di conseguenza, il provvedimento in questa sede impugnato risulta correttamente motivato in relazione agli elementi che emergono dall’istruttoria procedimentale.
Al riguardo deve evidenziarsi che la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi è connotata da un'ampia discrezionalità, in considerazione della sua finalità di tutela dell'ordine pubblico, e non può essere censurata se congruamente motivata con riferimento alle specifiche circostanze di fatto che l'hanno determinata (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2572 del 2 maggio 2011); si tratta, infatti, di una misura applicabile a coloro che risultano, sulla base di elementi oggettivi, avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 9/2/2018, n. 324).
Nella fattispecie l’Amministrazione ha dato conto, come sopra riportato, nella motivazione del provvedimento, degli elementi che consentivano di ritenere che il ricorrente fosse coinvolto nelle aggressioni avvenute.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore