T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5903/2019
Pubblicato il 10/05/2019
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Pavoni e Stefano Mattii, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Riboty, n. 28;
contro
Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (A.S.S.I.) e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Scuderia OMISSIS s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe non costituite in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto n. 154 del 22 febbraio 2012, nella parte in cui l’Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (ASSI) disponeva il distanziamento totale del cavallo OMISSIS dall’ordine di arrivo del Premio “OMISSIS”, con perdita del premio di euro 24.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (A.S.S.I.) e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente, titolare della Scuderia OMISSIS, impugna l’atto in epigrafe, nella parte in cui l’Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (di seguito, anche semplicemente “ASSI” o “Agenzia”) disponeva il distanziamento totale del cavallo appartenente a tale scuderia “OMISSIS” - classificatosi terzo - dall’ordine di arrivo nella corsa “OMISSIS”, disputatasi il 15 maggio 2011 presso l’ippodromo di OMISSIS, con conseguente perdita del relativo premio di euro 24.000,00, “per violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo … alla sostanza metilprednisolonea seguito del prelievo antidoping effettuato il giorno 15/05/2011 presso l'ippodromo di OMISSIS”.
Parte ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale determinazione, nonché la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno conseguentemente subito, assumendone l’illegittimità per seguenti motivi:
1. Violazione degli artt. 5 del Regolamento di Disciplina UNIRE (RDU), per mancanza di un valido esercizio dell'azione disciplinare, attesa l’adozione dell’atto di incolpazione della Procura della Disciplina a firma del Sostituto Procuratore e non, come ivi previsto, del competente Procuratore della Disciplina;
2. Violazione dell’art.10 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, del travisamento di fatto, dell’illogicità e della disparità di trattamento, in relazione a:
- l’omessa considerazione delle osservazioni scritte presentate dal difensore della ricorrente e dal consulente tecnico dalla stessa nominato;
- il mancato accreditamento per la ricerca del methilprednisolone del laboratorio francese che aveva eseguito le analisi (in tal senso, la relazione del consulente tecnico di parte ricorrente in allegato 14 al ricorso);
- l’inidoneità, per insufficienza tecnica, del risultato delle analisi a fornire la prova scientifica della “POSITIVITA’”, in relazione a: i) la mancata esecuzione di una “quantitativa” come stabilito nelle “Linee guida per le II analisi dell'UNIRE”, evidenziando come “se la quantità rilevata è inferiore a 5 ng/ml, la positività non può essere decretata, poiché sino a 5 ng/ml la positività può essere il frutto di DEVIAZIONE STRUMENTALE dello strumento di analisi, cioè di un errore di analisi”; ii) la mancata attestazione della presenza nell’urina analizzata di metaboliti, la cui assenza “non è scientificamente compatibile con un contatto del METHYLPREDNISOLONE col cavallo”.
L’Agenzia si costituiva in giudizio, depositando memoria di pura forma.
La Sezione, con ordinanze n. 6121/2018 e n. 743/2019 - atteso il contenuto tecnico delle contestazioni formulate da parte ricorrente con riferimento al referto medico posto a fondamento delle gravate determinazioni - ordinava all’ASSI il deposito di “una circostanziata e documentata relazione sui fatti di causa e i motivi di ricorso”.
L’Agenzia il 12 aprile 2019, in prossimità dell’udienza pubblica, provvedeva a depositare della documentazione non corredata da alcuna relazione esplicativa.
All’udienza pubblica del 17 aprile 2019, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato sotto il profilo contestato del difetto di motivazione e di istruttoria, effettivamente risultando già dalla lettura della gravata decisione che la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dell’ASSI abbia deliberato il contestato distanziamento dall’arrivo, ponendo a fondamento della propria risoluzione la sola “prova oggettiva dell’avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi”, non ritenendo di “alcun pregio le doglianze espresse dal difensore degli incolpati in relazione alle risultanze delle eseguite analisi stante la valenza oggettiva che questa Commissione attribuisce alle stesse e che non possono trovare condivisibile vaglio critico nella depositata consulenza di parte che si limita a censurare tecniche di analisi di non apprezzabile significato difensivo ed cui profili di attendibilità sfuggono al giudizio in questione rappresentando mere valutazioni di altro professionista”.
Risulta, pertanto, per tabulas, che detto organo deliberativo non abbia tenuto in alcuna considerazione le ampie argomentazioni difensive svolte da parte ricorrente nella memoria del 22 febbraio 2012 (in allegato 9 al ricorso) e nella consulenza tecnica di parte, redatta da un Professore Ordinario di Analisi Farmaceutica, all’epoca Preside della Facoltà di Farmacia dell'Università di Camerino (in allegato 14 al ricorso), in cui si contestava proprio l’attendibilità scientifica delle analisi poste a fondamento del presupposto atto di incolpazione, in relazione (tra l’altro) a:
- il mancato accreditamento presso il COFRAC (equivalente francese dell'italiano ACCREDIA) del laboratorio francese (Des Courses Hippiques a Vetrieres Le Buisson) per la sostanza dopante asseritamente rinvenuta nelle urine del cavallo, come da relativo certificato allegato alla citata consulenza (in atti);
- l’omessa esecuzione delle procedure di analisi quantitativa, invece, previste nelle “Linee Guida per le II Analisi” (allegato 16 al ricorso), recanti, altresì, l’indicazione della relativa “Documentazione finale da rilasciare da parte dell'UNIRELAB”;
- la mancata ricerca, nel campione analizzato, anche di “metaboliti”, il cui rinvenimento “avrebbe permesso di distinguere tra una positività al METYHYLPREDNISOLONE delle urine analizzate per ASSUNZIONE dello stesso (e quindi con presenza dei metaboliti) ed una eventualmente derivante da INQUINAMENTO del campione (quindi senza la presenza dei metaboliti)”, ipotesi quest’ultima ritenuta dal consulente “molto plausibile dal fatto che il METHYLPREDNISOLONE è un farmaco di uso anche umano …, che è in vendita ed è largamente usato come pomata contro eczemi ed allergie” (in tal senso, quanto si legge nella consulenza di parte).
Ne consegue, pertanto, come la Commissione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dalla ricorrente - in astratto idonee a far cadere l’attendibilità dei risultati posti a fondamento dell’azione disciplinare - nel pronunciarsi, avrebbe dovuto, innanzi tutto, vagliare l’idoneità delle stesse a smentire proprio quell’oggettività dei risultati, dietro la quale essa apoditticamente si trincera, per l’effetto omettendo ogni sua relativa doverosa valutazione al riguardo.
Tale conclusione risulta, altresì, avvalorata anche dal deposito documentale eseguito dall’Agenzia resistente in prossimità dell’odierna udienza pubblica, sostanzialmente rappresentato dalla sola corrispondenza pervenutale dal legale di parte ricorrente - rimasta del tutto priva riscontro - oltre che dal relativo parere espresso dalla Commissione Scientifica dell’Ente il 6 ottobre 2011 (in atti).
Dall’esame di tale parere, emerge, infatti, come tale Commissione Scientifica – pur se incaricata, ai sensi dell’art. 15 del “Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite” (in atti), proprio di “esamina(re) ogni caso riscontrato non negativo ai controlli al fine di fornire una documentazione completa dal punto di vista scientifico veterinario agli Organi Disciplinari” e, dunque, “esprime(re) il proprio parere verificando la possibile origine alimentare o fisiologica della sostanza, la compatibilità con prelievi effettuati in allenamento oppure con precedenti prelievi già analizzati e con le terapie eventualmente certificate da un Veterinario, la classificazione della sostanza causa della non negatività in una delle categorie di sostanze vietate, il grado di reperibilità della molecola sul mercato legale o illegale” – nel caso di specie si sia limitata ad operare una mera ricognizione delle caratteristiche e degli effetti in generale della sostanza in questione (il “METILPREDMSOLONE”) nonchè a compilare una relativa “scheda sinottica” che, anche per la sua sinteticità, appare di per sé del tutto inidonea a sorreggere le determinazioni poi assunte dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, ivi attestandosi la natura “ANTINFIAMMATORIA STEROIDEA” dell’”ATTIVITA’” e la solo “POSSIBILE ORIGINE … ESOGENA” e, per il resto, contrassegnandosi con un “NO”, le voci “METABOLITA”, “ANABOLIZZANTE”, “STUPEFACENTE”, nonché quella denominata “SOGLIA”.
A ciò si aggiunga, come L’Agenzia resistente - pur a fronte di specifica e reiterata richiesta in tal senso - non abbia provveduto nell’ambito del presente giudizio a fornire alcun chiarimento circa la validità delle contestazioni mosse da parte ricorrente sulla base della richiamata consulenza tecnica, non provvedendo a rendere alcuna “circostanziata e documentata relazione”, con conseguente applicazione, nel caso di specie, della regola di giudizio di cui all’art. 116 c.p.c..
In conclusione, alla luce della considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve, dunque, essere accolto sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria - con assorbimento di ogni ulteriore doglianza che non sia stata oggetto di specifica disamina - e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore atto che la competente Agenzia intenderà assumere, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, per l’effetto, annullando l’atto impugnato.
Condanna L’Agenzia resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore