T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10018/2019

Pubblicato il 26/07/2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Magaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

a) della Decisione della Commissione di Prima Istanza n. 52/2019 resa il 20/03/2019 nel procedimento N° Ruolo 003/2019 e comunicata il 12.04.2019 con la quale è disposta la sospensione della qualifica di allenatore e guidatore per 8 mesi oltre alla multa di € 2.000,00;

b) dell’atto di incolpazione Procura della Disciplina;

c) dei verbali relativi all’esito delle analisi svoltesi sui campioni biologici del cavallo " OMISSIS " a seguito dei prelievi effettuati il giorno 14.02.2018 presso l’Ippodromo di OMISSIS in occasione della corsa "Premio OMISSIS ";

d) della Decisione della Commissione di Prima Istanza n. 53/2019 resa il 20/03/2019 nel procedimento N° Ruolo 008/2019 e comunicata il 12.04.2019 con la quale è disposta la sospensione della qualifica di allenatore e guidatore per 8 mesi oltre alla multa di € 2.000,00;

e) dell’atto di incolpazione Procura della Disciplina;

f) dei verbali relativi all’esito delle analisi svoltesi sui campioni biologici del cavallo " OMISSIS " a seguito dei prelievi effettuati il giorno 14.03.2018 presso l’Ippodromo di OMISSIS in occasione della corsa "Premio OMISSIS ";

g) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali ove e per quanto lesivi degli interessi e diritti del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale in ordine alla possibilità di definire il giudizio nel merito, previa conversione del rito in pubblica udienza e rinuncia delle parti ai termini a difesa, con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio, parte ricorrente, allenatore e guidatore del cavallo da corsa “OMISSIS”, agisce per l’annullamento degli atti impugnati con i quali è stata confermata nel giudizio di appello domestico la sanzione di cui in epigrafe.

Premette in fatto parte ricorrente che il cavallo " OMISSIS " partecipava al "PREMIO OMISSIS " che si teneva in data 14.02.2018 presso l’Ippodromo di OMISSIS.

All’esito della gara venivano prelevati campioni biologici del cavallo per effettuare un controllo antidoping, all’esito del quale risultano positivi alla sostanza METHENOLONE, come comunicato con nota del 09.04.2018 da parte dell'Ufficio Antidoping del Mipaaft.

Il Sig. OMISSIS chiedeva venissero effettuate le seconde analisi presso il Laboratoire des Courses Hippiques sito in Francia.

Con successiva nota del 29.5.2018 l’Ufficio Antidoping del Mipaaft comunicava che le seconde analisi si sarebbero svolte presso il prescelto laboratorio con inizio fissato per il 28.06.2018.

Seguiva comunicazione del 13.02.2019 con cui veniva trasmesso atto d’incolpazione n. 003/2019, mediante il quale l’organo requirente della disciplina chiedeva, ai sensi degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite, la condanna del Sig. OMISSIS a 4 mesi di sospensione da ogni qualifica e multa di 1.000,00.

L’incolpato si costituiva a mezzo di un proprio difensore, producendo memoria difensiva.

Alla udienza del 20.03.2019 il Collegio tratteneva in decisione il procedimento che veniva definito con provvedimento comunicato il 12.04.2019 con il quale veniva disposta la sospensione della qualifica di allenatore e guidatore per 8 mesi oltre alla multa di € 2.000,00.

Riferisce ancora che il cavallo " OMISSIS " partecipava al "PREMIO OMISSIS " che si teneva in data 14.03.2018 presso l’Ippodromo di OMISSIS. Anche in questo caso, all’esito della gara venivano prelevati campioni biologici del cavallo per effettuati un controllo antidoping.

Con nota del 16.05.2018 l'Ufficio Antidoping del Mipaaft comunicava all'odierno ricorrente l’esito positivo alla sostanza METHENOLONE E ACIDO SALICILICO.

Il Sig. OMISSIS chiedeva venissero effettuate le seconde analisi presso il Laboratoire des Courses Hippiques sito in Francia.

Con successiva nota del 29.5.2018 l’Ufficio Antidoping del Mipaaft comunicava che le seconde analisi si sarebbero svolte presso il prescelto laboratorio con inizio fissato per il 29.06.2018.

Seguiva comunicazione del 13.02.2019 con cui veniva trasmesso atto d’incolpazione n. 008/2019, l’Organo requirente della disciplina, chiedeva ai sensi degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite la condanna del Sig. OMISSIS a 4 mesi di sospensione da ogni qualifica e multa di 1.000,00.

L’incolpato si costituiva a mezzo del proprio difensore, producendo l’allegata memoria difensiva.

Alla udienza del 20.03.2019 il Collegio tratteneva in decisione il procedimento che veniva definito con provvedimento comunicato il 12.04.2019 con la quale veniva disposta la sospensione della qualifica di allenatore e guidatore per 8 mesi oltre alla multa di € 2.000,00

Avverso le suddette sanzioni deduce le seguenti ragioni di doglianza.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 e 6 delle Norme di procedura disciplinare.

Deduce parte ricorrente che le norme di procedura disciplinare, come modificate con D.M. 16315 del 10/03/2015, agli art. 5 e 6 definiscono la composizione degli organi di giustizia, rispettivamente della Procura della Disciplina e della Commissione di I Istanza, delineando le modalità di nomina, i requisiti professionali, i compiti, ed i poteri.

In particolare, i componenti della Procura della Disciplina e della Commissione di I Istanza sono nominati con decreto del Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per un triennio e posso essere confermati : infatti con il sopra citato DM venivano nominati i componenti dei predetti organi per il periodo 10.03.2015/10.03.2018.

Tenuto conto che sia il Procuratore firmatario degli atti di incolpazione impugnati che i componenti della Commissione di I Istanza che ha reso le decisioni gravate sono diversi (con la sola eccezione del Presidente della Commissione) da quelli indicati nel DM 16315 del 10.03.2015 secondo parte ricorrente dovrebbe presumersi che sia intervenuto un nuovo e diverso decreto di nomina per il triennio 2018/2021; tenuto conto che né sul sito web www.unire.it né sul sito web www.politicheagricole.it si è rinvenuto il nuovo decreto di nomina (su entrambi i siti, viceversa, è pubblicato quello del 10.03.2015) chiede che l’Amministrazione resistente produca in giudizio l’atto di nomina e conferimento poteri; in mancanza, deduce che sia gli atti di incolpazione che le due decisioni della Commissione di I Istanza andrebbero considerati illegittimi e quindi da annullare, perché in contrasto con gli artt. 5 e 6 delle Norme di procedura disciplinare.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere.

L’odierno ricorrente afferma di non essere stato messo nella condizione di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa non avendo ricevuto riscontro alcuno alla richiesta di chiarimenti e documentazione formulata con nota del 07.09.2018 al Responsabile dell’Ufficio Antidoping, Dott.ssa OMISSIS. In particolare si chiedeva di conoscere l’esito:

- di un prelievo di campioni biologici su cavallo OMISSIS effettuato in data 08.02.2018 presso l’Ippodromo di OMISSIS e quindi precedentemente ai prelievi del 14.02.2018 e 14.03.2018 oggetto del presente ricorso;

- dell’irruzione e perquisizione "a sorpresa" del 05.04.2018 presso la Scuderia del ricorrente della Dott.ssa OMISSIS, unitamente ad alcuni veterinari del Mipaaft, ai NAS ed ai Carabinieri Forestali, ove non veniva rinvenuta la cavalla OMISSIS;

- dei prelievi effettuati su tutti i cavalli rinvenuti presso la suddetta Scuderia;

- della perquisizione presso il domicilio del proprietario della cavalla ove veniva rinvenuto l’animale e dei nuovi prelievi di campioni biologici effettuati.

Il mancato riscontro a tali richieste avrebbe di fatto precluso al Sig. OMISSIS di poter anche solo provare a fornire prova della sua estraneità ai fatti oggetto di contestazione e, quindi, vi è stata una compressione del diritto di difesa oltre che una evidente violazione non solo delle norme costituzionali richiamate in epigrafe, ma anche e soprattutto dell’art. 11, comma 7, del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite che, secondo cui la responsabilità oggettiva dell’allenatore incontra il limite nella possibilità di provare che l’evento sia difeso da fatto a lui non imputabile neppure a titolo colposo: l’istanza del 07.09.2018 dell’odierno ricorrente infatti mirava proprio a dimostrare la propria estraneità.

A tali fini, secondo il ricorrente, conoscere l’esito del precedente prelievo avrebbe potuto dimostrare che la cavalla risultava già positiva prima dei prelievi oggetto di causa; ed ancora conoscere l’esito dei prelievi (sicuramente negativi) sui cavalli rinvenuti presso la scuderia del OMISSIS avrebbe potuto provare la serietà del ricorrente; ma soprattutto conoscere l’esito della perquisizione presso il proprietario ove veniva rinvenuta la cavalla avrebbe potuto fornire elementi idonei a provare una possibile contaminazione atteso che, a quanto è dato sapere, veniva constatato uno stato dei luoghi "precario" sotto il profilo igienico/ambientale oltre che la presenza di animali di diverso tipo (cani, cavalli, gatti, galline).

Proprio la presenza di gatti avrebbe potuto costituire la giustificazione alla positività atteso che il Metenolone è uno steroide anabolizzante a lunga durata, che produce deboli effetti androgeni; è una sostanza naturale, ritrovata nelle ghiandole surrenali dei felini domestici in gravidanza.

La difesa del ricorrente deduce poi che la Commissione di I istanza, trattandosi di un caso molto particolare, come del resto affermato dalla stessa Dott.ssa OMISSIS in una trasmissione video del 15.06.2018 (visionata in udienza) avrebbe dovuto innanzitutto disporre una istruttoria d’ufficio tesa sia all’acquisizione in atti dei chiarimenti e documenti richiesti dal OMISSIS con la nota del 07.09.2018 sia all’assunzione di informazioni da parte della medesima Dott.ssa OMISSIS (come richiesto anche dalla difesa dell’incolpato) ed in secondo luogo avrebbe dovuto motivare in maniera puntuale e precisa il rigetto dell’eccezione.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 7, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Secondo il ricorrente, mentre la disposizione in esame comporta una responsabilità oggettiva dell’allenatore, salvo prova contraria, il Sig. OMISSIS riferisce di non essere l’allenatore abituale del cavallo OMISSIS come si evince dal fatto che lo stesso non compare nell’elenco ministeriale dei cavalli affidati al ricorrente che allega in atti; e dal fatto che all’esito dell’irruzione e perquisizione "a sorpresa" del 05.04.2018 presso la scuderia del ricorrente il Responsabile dell’Ufficio Antidoping, non rinveniva il cavallo che, invece, veniva trovato proprio presso il proprietario quando veniva effettuata irruzione e perquisizione dei locali ove egli aveva il domicilio. Precisa che il cavallo è sempre stato nella disponibilità del proprietario in luogo del quale il sig. OMISSIS, driver del predetto animale nelle due gare nelle quali veniva prelevati i campioni biologici contestati, si dichiarava anche quale "allenatore" semplicemente a titolo di cortesia.

In ogni caso, anche laddove si volesse affermare una responsabilità del ricorrente l’eventuale sanzione non potrebbe che riguardare la sola qualifica di allenatore.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1 e 11, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite – Difetto di istruttoria.

I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche per il mancato coinvolgimento della Commissione Scientifica, previsto dalle disposizioni in esame, che avrebbe potuto fare chiarezza sia sull’eccepita possibilità di una contaminazione esterna (ad esempio ad opera di un felino gravido) sia sulle ragioni per le quali le seconde analisi hanno avuto una durata di ben 7 giorni, dal 28.06.2018 al 04.07.2018.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 8 e 11, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Con riferimento alle seconde analisi sui prelievi del 14.02.2018 veniva indicata come data di inizio delle operazioni il 28.6.2018 e data di fine delle operazioni il 29.06.2018, mentre si è potuto constatare che le operazioni hanno sì avuto inizio il 28.06.2018 ma sono terminate addirittura il 04.07.2018 senza che di ciò fosse stata notizia al ricorrente entro il termine previsto dal Regolamento (tre giorni liberi). Con riferimento alle seconde analisi sui prelievi del 14.03.2018 addirittura rispetto alla data di inizio del 29.06.2019 come comunicata, le operazioni iniziavano il giorno precedente ovvero il 28.06.2019 senza che, anche questa volta fosse stata data tempestiva comunicazione al Sig. OMISSIS. Inoltre, né le prime analisi né tantomeno le seconde analisi contengono informazioni di carattere quantitativo, limitandosi a comunicare la qualità ovvero la tipologia di sostanza rinvenuta. Tenuto conto che l’acido salicilico rientra nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato 2 del Regolamento, la cui presenza entro certi limiti non è considerata proibita (750 microgrammi per millilitro in urine, o 6.5 microgrammi per millilitro in plasma) è evidente come l’assenza di tale dato rende inattendibile l’intero rilievo.

6) Violazione e falsa applicazione art. 122 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 123 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 109 c.p.p. - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria

La difesa del ricorrente contesta l'utilizzo nel procedimento disciplinare in oggetto di una lingua differente da quella italiana. Invero, nel caso che ci occupa, il verbale delle seconde analisi è stato redatto in lingua francese, le cui risultanze sono state poste a fondamento della decisione impugnata senza che il Sig. OMISSIS, destinatario di un così invalidante provvedimento, né la sua difesa siano stati messi nella condizione di poterne conoscere agevolmente il contenuto attraverso una traduzione giurata.

Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso ed eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del gravame in quanto proposto cumulativamente contro due distinti provvedimenti; in quanto proposto direttamente contro le decisioni di primo grado, senza aver dapprima esaurito i rimedi interni (ovvero senza aver proposto appello domestico); per violazione del “vincolo dei motivi”, con conseguente inammissibilità dei motivi proposti per la prima volta in sede giurisdizionale (rubricati subb nn. 1; 3; 5; 6); infondatezza delle altre censure.

Nella camera di consiglio del 18 giugno 2019, la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, previa conversione del rito in pubblica udienza e rinuncia delle parti ai termini a difesa.

Il ricorrente agisce avverso i provvedimenti descritti in precedenza, con i quali la Commissione di Disciplina di I° grado lo ha sospeso per 8 mesi dalla qualifica di allenatore e guidatore e lo ha condannato al pagamento della somma di euro 2000,00 euro in quanto, in occasione delle competizioni svoltesi presso l’ippodromo di OMISSIS in data 14 febbraio 18 (premio OMISSIS) e in data 14 marzo 18 (premio OMISSIS) il cavallo OMISSIS, allenato dal ricorrente stesso, era risultato positivo, rispettivamente, alla sostanza “methenolone” ed alla sostanza “methenolone” e “acido salicilico”.

Condividendo le argomentazioni difensive dell’Avvocatura, l’odierno giudizio va dichiarato parte inammissibile (ovvero relativamente alle censure costituenti motivi nuovi, non dedotti in sede domestica) e per il resto infondato, potendosi prescindere dallo specifico profilo in rito dell’eccezione relativa al ricorso cumulativo.

Infatti, richiamando le precedenti decisioni di questa Sezione puntualmente invocate dalla difesa dell’Avvocatura (TAR Lazio, Sez. II ter, sentenze nr. 9644/2017; 7098/2017; 6907/2017), deve rilevarsi che, nell’ambito dei servizi antidoping sui cavalli da corsa e relativi controlli, la sanzione disciplinare è assistita da una procedura particolarmente qualificata, all'esito della quale la Commissione di appello può (al pari di quanto avviene nei ricorsi gerarchici) annullare la decisione della Commissione di disciplina ovvero confermarla definitivamente (effetto quest'ultimo che si verifica ovviamente anche ove l'interessato non appelli entro il termine perentorio prescritto; cfr, Consiglio di Stato sez. III 25 settembre 2012 n. 5089 e sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5554, secondo cui l'Autorità investita di un ricorso gerarchico ha il potere-dovere di riesaminare integralmente la fattispecie, facendosi carico sia dei profili di legittimità e sia di quelli merito, sicché il suo provvedimento, anche se confermativo, assorbe e sostituisce quello dell'organo sottordinato). Una volta esperito l'appello domestico (laddove di fronte alla Commissione di appello vanno dedotti tutti i motivi ritenuti idonei a fondare la pretesa di illegittimità dell'atto avversato), l'impugnazione di fronte al GA della decisione della Commissione di appello, non potrà che avere riguardo alla compiutezza di quest'ultimo atto e dovrà essere coincidente con i medesimi motivi dedotti in sede domestica - pena l'inammissibile violazione del termine decadenziale rispetto alla sanzione - con la conseguenza che non potranno essere fatti valere motivi nuovi (cfr. Cons. St. sez. VI, 02/07/2015, n. 3299; Cons. St., sez. V, 15 marzo 2012, n. 1444: in sede di ricorso giurisdizionale proposto contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa; ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa -per saltum- con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale), ad eccezione, ovviamente, di ragioni attinenti a vizi propri della decisione.

Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il ricorrente abbia interposto direttamente ricorso giurisdizionale avverso la decisione di primo grado, senza investire dell’appello domestico la commissione appositamente istituita (l’omissione dell’appello equivale a rendere definitiva la decisione di primo grado domestica, che acquisisce lo stesso valore della decisione di appello) e dunque devono ritenersi inammissibili i motivi nuovi, non prospettati nel giudizio domestico di fronte alla commissione di primo grado.

Nel caso di specie, come eccepito dall’Avvocatura, sono inammissibili in quanto proposti per la prima volta in sede giurisdizionale e non attinenti a vizi propri della decisione di primo grado, i motivi indicati a seguire:

n. 3: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 7, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (motivo relativo alla mancanza dei presupposti per la dichiarazione della responsabilità oggettivo dell’allenatore ed all’erroneità della sospensione da entrambe le qualifiche di allenatore e guidatore); n. 5: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 8 e 11, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite” (motivo relativo al mancato riscontro della quantità di sostanza dopante rinvenuta – omessa analisi quantitativa); n. 6: “Violazione e falsa applicazione art. 122 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 123 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 109 c.p.p. - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria” (motivo relativo all’invalidità dei procedimenti disciplinari a causa dell’uso della lingua francese nei verbali delle seconde analisi).

Non è inammissibile, in quanto relativo alla composizione della commissione giudicante e quindi da annoverare tra i vizi propri dell’atto, il motivo nr. n. 1: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 e 6 delle Norme di procedura disciplinare”; si tratta comunque di un motivo infondato, in quanto documentalmente smentito dalla difesa dell’Avvocatura che produce il decreto di nomina depositato in data 13 giugno 19, senza ulteriori contestazioni da parte del ricorrente.

Gli altri motivi (2 e 4) sono parimenti infondati.

Quanto al secondo motivo di ricorso, a tacere di quanto eccepito dall’Avvocatura (che evidenzia che l’eventuale omesso riscontro da parte dell’Amministrazione alle istanze di chiarimenti e documentazioni formulate con la nota del 7/9/18 non risulta provato in quanto la suddetta nota

non è stata neppure prodotta), è dirimente la circostanza che il ricorrente non ha proposto alcun rimedio alla lamentata inerzia dell’Amministrazione nel comunicargli gli atti e le risultanze che afferma aver richiesto; la mancata attivazione di una istruttoria articolata da parte della Commissione di I istanza non rende illegittima la decisione, in quanto, assente una rituale contestazione dell’esito delle indagini stesse, il rilievo ha natura di mera opportunità ed è quindi inammissibile; parimenti infondato è il profilo dedotto con il quarto motivo, secondo cui la decisione impugnata sarebbe viziata per mancata acquisizione del parere della Commissione Scientifica, che costituisce una mera facoltà e non un obbligo da parte dell’Amministrazione.

Più radicalmente, il profilo di censura secondo cui le sostanze rilevate avrebbero potuto essere giustificate da una “contaminazione ambientale” oltre a costituire una mera congettura (come eccepito dall’Avvocatura), non è comunque conducente sotto ulteriori profili.

Invero, la tesi difensiva del ricorrente si fonda sulla negazione della propria qualità di allenatore del cavallo sottoposto a controllo, che egli avrebbe dichiarato per mera cortesia nei confronti del proprietario; ciò che lo esimerebbe dalla responsabilità connessa al ruolo, addossando al proprietario, peraltro, il presupposto della positività al controllo che andrebbe ricercato in un ambiente non adeguato.

Anche tali argomenti di censura dedotti in ordine alla pretesa mancanza di presupposti circa la responsabilità del ricorrente in quanto solo allenatore dei cavalli che sarebbero rimasti sempre nella disponibilità dei proprietari, rappresentano proposizioni difensive prive di rilievo.

Rileva la giurisprudenza che ha affrontato il tema in svariati giudizi precedenti, che l’art. 11, penultimo comma, del RCSP prevede che l’allenatore è ritenuto responsabile per la positività rilevata “in ogni caso” ed “anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori o dipendenti”; ciò, salvo che “non provi che l’evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo”. Si tratta di una norma che introduce una presunzione di responsabilità che determina l’inversione dell’onere della prova, secondo uno schema tipico da responsabilità da risultato o da inadempimento (similare alla disciplina di cui all’art. 1218 del codice civile) funzionale alla costituzione di una posizione di garanzia in capo all’allenatore, che si giustifica, a sua volta, per la particolare status dall’allenatore ai sensi dell’art. 4 del medesimo regolamento (che disciplina i doveri dell’allenatore, al quale incombe l’obbligo di “conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabilito in luogo diverso” da quello della propria attività; sul punto, si veda ex plurimis, TAR Lazio, Roma, II ter, 7 gennaio 2019, nr. 00183/2019 e richiami ivi contenuti).

Gli obblighi di protezione dell’equino connessi al ruolo di allenatore sono dipendenti da una relazione di fatto nella quale l’allenatore esplica un controllo sull’animale ed è quindi responsabile anche per inosservanza del proprietario; l’aver assunto tale funzione “per cortesia” nei confronti di quest’ultimo, non esime quindi il ricorrente dalle relative prerogative e responsabilità.

In questo senso, laddove il ricorrente avesse voluto effettivamente dimostrare la non riconducibilità della condizione dell’equino alla propria sfera di responsabilità, avrebbe dovuto fornire allegazioni effettive e concrete di quanto invece ha solamente ipotizzato ed affermato in via meramente dubitativa.

Peraltro, circa l’asserita contaminazione, giova richiamare quanto esposto – senza contestazioni – nella relazione dell’Ufficio laddove si evidenzia che la reattività dell’animale lo porta di norma ad allontanarsi da ambienti ove è presente la sostanza che il ricorrente ipotizza; argomento questo che concorre con la intrinseca genericità della censura, a disvelarne ulteriormente l’inconsistenza.

Di conseguenza il ricorso va respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo respinge per la rimanente parte, secondo quanto indicato in parte motiva.

Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it