T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10367/2019

Pubblicato il 06/08/2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Negro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento -OMISSIS-emesso della Questura di Viterbo Divisione Divisione Polizia Anticrimine – Misure di Prevenzione, notificato a mani in data 11.4.2019, a mezzo del quale “VIETA per anni 1 a far data dalla notifica del presente provvedimento di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio di qualsiasi livello, agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati, più specificamente Campionati di Serie A, B Lega Pro Dilettanti e tutte le categorie restanti, competizioni internazionali ed incontri amichevoli;

- di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato.

e per la condanna ex art. 30 comma 2 c.p.a. dell'Amministrazione per il danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa promossa e mantenuta nei confronti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Viterbo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso si rivela fondato nella misura in cui, dalle stesse premesse del provvedimento impugnato, non risulta espressamente individuato nel soggetto attinto dal provvedimento impugnato colui che avrebbe sferrato un colpo nei confronti dell’arbitro;

- che, anzi, nel comunicato ufficiale (CU) n. 154/2019, il giudice sportivo fa espresso riferimento al fatto che il colpo sarebbe stato sferrato al polpaccio dell’arbitro da tale -OMISSIS-il quale, invero, risulta squalificato fino al 31 dicembre 2021;

- che, pur nella assoluta gravità dell’episodio che ha portato all’adozione del provvedimento impugnato e che è stato oggetto di valutazione e di accertamento, in particolare, dagli organi della giustizia sportiva, ritiene il Collegio che la condotta contestata al -OMISSIS-(ovvero le frasi rivolte all’arbitro, al “netto” cioè dell’aggressione subita dall’arbitro, non riconducibile a quest’ultimo da quanto risulta agli atti) possa essere ricondotta nell’ambito delle ipotesi tipiche di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs n. 401 del 1989, in quanto non annoverabile tra i comportamenti in grado di mettere a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica;

- che, invero, le stesse fattispecie richiamate dall’amministrazione resistente riguardano, comunque, vicende in cui i soggetti attinti dal -OMISSIS- erano stati individuati tra coloro che avevano comunque aggredito (sferrando colpi o calci) al giocatore della squadra avversaria ovvero all’arbitro (cfr Cons. Stato, sez. III, ord. n. 7956/2019 e sentenza n. 758/2014);

- che il ricorso va, quindi, accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato;

- che le spese vanno, tuttavia, compensate tra le parti, in ragione comunque dell’assoluta peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it