T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 11329/2019
Pubblicato il 25/09/2019
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Mattii, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;
contro
Unire non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Commissione di disciplina di prima istanza dell’UNIRE n. 565/06 del 22 novembre 2006, di irrogazione della sanzione disciplinare di mesi due di sospensione da ogni qualifica ippica rivestita e multa di euro 500,00
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 1564/2007) il sig. OMISSIS chiede l’annullamento della decisione della Commissione di disciplina di prima istanza dell’UNIRE, in epigrafe indicata, con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi da ogni qualificazione ippica del cavallo nominato “OMISSIS”, e comminata la multa di euro 500 a causa della accertata positività dell’animale alla sostanza denominata “diossido di carbonio TCO2”, a seguito di prelievo e referti clinici in coincidenza della corsa disputata all’ippodromo di OMISSIS in data 21 novembre 2006, nonché per il risarcimento dei danni ad essa conseguenti.
Espone di esser stato sanzionato per positività dell’animale alla predetta sostanza in virtù di prelievo cd. antidoping e di esser stato assoggettato a condanna per responsabilità aggravata oggettiva in qualità di allenatore del cavallo innanzi nominato, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE.
Avverso il provvedimento, in epigrafe indicato, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a)Violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE; eccesso di potere, essendo state le analisi cliniche eseguite nel medesimo laboratorio dell’UNIRELAB di Settimo Milanese, con conseguente compromissione dei principi di imparzialità e di trasparenza essendo la struttura clinica che ha eseguito la prima analisi condizionata dal relativo esito in caso di svolgimento di seconde analisi.
b)Violazione dell’allegato 3 del regolamento dell’UNIRE, atteso il mancato accreditamento ISO del laboratorio presso il quale sono state eseguite le analisi cliniche prodomiche alla condanna.
c) Eccesso di potere per difetto di motivazione.
d) Mancanza di prova della positività alla sostanza dopante ed inattendibilità delle analisi non essendo stato il referto clinico supportato nel suo corredo motivazionale dall’indicazione dei valori relativi ai cd. cromatogrammi e spettri di massa caratteristici della tipologia di esame clinico eseguito.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto, tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale in materia del Tribunale (ex multis sentenze del 6 aprile 2018 nr. 3832/18, 3836/18 e 3837/18; sentenza della Sez. IIIter, del 2 dicembre 2014 nr. 12117; Sez. III ter 13 febbraio 2018 n. 01715 e le altre ivi richiamate; sentenza della Sez. II ter del 29 gennaio 2018, nr. 01048).
Prive di pregio si palesano le doglianze proposte a sostegno dell’annullamento del provvedimento sanzionatorio, dovendosi riaffermare anche nella presente sede la insussistenza di qualsivoglia profilo di incompatibilità del laboratorio che svolga tanto le prime quanto le seconde analisi, oltre alla irrilevanza della mancata allegazione dei c.d. “cromatogrammi” ai referti delle analisi (TAR Lazio, Roma, III ter, 13 febbraio 2018 nr. 1715; Consiglio di Stato n. 5482 del 6 ottobre 2011).
Parimenti, deve ritenersi insuscettibile di positiva definizione la censura con cui il ricorrente contesta il mancato accreditamento ISO del laboratorio di analisi, dovendosi, anche in relazione a tale profilo, riaffermarsi che è onere di chi intenda contestare il risultato dell’analisi dimostrare l’inosservanza delle modalità tecnico-scientifiche del settore o la mancanza di possibilità di partecipazione dei privati stessi alla verifica, circostanze queste ultime che non sono emerse come fondate nell’odierno giudizio (TAR Lazio, Roma, III ter, 16 gennaio 2018, n. 520 e II ter 12 giugno 2017, n. 6908).
In relazione alle doglianze con le quali si afferma l’inadeguatezza scientifica della metodologia delle analisi volte ad accertare la positività alla sostanza dopante, il Collegio ritiene di dover rinviare a due filoni giurisprudenziali, l’uno orientato a ritenere che si tratti di questioni non riconducibili nell’ambito del sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, l’altro che, pur ammettendo un sindacato più penetrante su tali aspetti sotto il profilo del rilievo istruttorio, si è consolidato nella direzione del rispetto delle metodologie accreditate di analisi con conseguente reiezione delle doglianze anche in questa sede proposte dal ricorrente (in tale senso cfr. TAR Lazio, Roma, II ter, 29 gennaio 2018, nr. 1048).
Infondata deve considerarsi, inoltre, la doglianza tratta sull’assunto che l’allenatore è ritenuto responsabile per la positività rilevata “in ogni caso” ed “anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori o dipendenti”, a meno che “non provi che l’evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo”.
Osserva a tale proposito il Collegio come la disposizione in esame preveda una presunzione di responsabilità con inversione dell’onere della prova, secondo uno schema tipico da responsabilità da risultato o da inadempimento (similare alla disciplina di cui all’art. 1218 del codice civile) funzionale alla costituzione di una posizione di garanzia in capo all’allenatore, che si giustifica, a sua volta, per la particolare status dall’allenatore ai sensi dell’art. 4 del medesimo regolamento (che disciplina i doveri dell’allenatore, al quale incombe l’obbligo di “conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabilito in luogo diverso” da quello della propria attività).
Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Nulla per le spese, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere