T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 14159/2019

Pubblicato il 10/12/2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS--OMISSIS- rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Stefano Mattii del foro di Fermo con domicilio digitale eletto presso la pec del proprio difensore come risultante dai Registri di Giustizia

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t. – non costituito in giudizio

per l'annullamento

della decisione n. -OMISSIS-, depositata il -OMISSIS-, con cui la Commissione di disciplina di appello ha confermato la decisione della Commissione di primo grado n. -OMISSIS-avente ad oggetto l’applicazione, nei confronti del ricorrente, in qualità di allenatore del -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, della sanzione disciplinare della sospensione della qualifica di allenatore per due mesi e la multa di euro mille/00 in relazione allo scambio del -OMISSIS-predetto con il -OMISSIS--OMISSIS- posto in essere in occasione del -OMISSIS-, disputatosi nel settembre 2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Espletate le formalità previste dall’art. 60 d. lgs. n. 104/10;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 d. lgs. n. 104/10;

Considerato, in fatto, che:

- il ricorrente impugna la decisione n. -OMISSIS-, depositata il -OMISSIS-, con cui la Commissione di disciplina di appello ha confermato la decisone della Commissione di primo grado n. -OMISSIS-avente ad oggetto l’applicazione, nei confronti del -OMISSIS-, in qualità di allenatore del -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, della sanzione disciplinare della sospensione della qualifica di allenatore per due mesi e la multa di euro mille/00 in relazione allo scambio del -OMISSIS-predetto con il -OMISSIS--OMISSIS- posto in essere in occasione del -OMISSIS-, disputatosi nel settembre 2018;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato, in particolare, che:

- con la prima censura il ricorrente prospetta la violazione di legge e del Regolamento per le corse al galoppo in quanto la Commissione di disciplina avrebbe addebitato al -OMISSIS- una vera e propria responsabilità oggettiva in contrasto con il principio di responsabilità colpevole previsto dalle norme di rango primario (artt. 27 Cost. e 40 c.p.) e secondario (art. 26 del Regolamento) applicabili alla fattispecie;

- il motivo è infondato;

- l’art. 26 del Regolamento stabilisce che “l'allenatore è responsabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli e anche del comportamento dei suoi delegati, collaboratori o dipendenti, pur se occasionali, addetti alla custodia, anche temporanea, degli stessi. L’allenatore è sempre responsabile dell’alimentazione, delle condizioni ambientali, della protezione e sicurezza dei cavalli affidatigli”;

- contrariamente a quanto dedotto nel gravame, la responsabilità in esame non è oggettiva configurando a carico dell’allenatore un onere di custodia dell’animale il cui inadempimento dà luogo a responsabilità per fatto proprio anche a titolo di mera colpa;

- con la seconda censura il ricorrente prospetta l’ingiustizia della sanzione e, soprattutto, la violazione del principio di proporzionalità essendo al predetto stata applicata la medesima sanzione irrogata al proprietario del cavallo;

- il motivo è infondato in quanto, in relazione alla discrezionalità che caratterizza la potestà punitiva disciplinare in punto di quantificazione della sanzione, non sono ravvisabili nella fattispecie palesi incongruenze, quanto ad entità della sospensione applicata, tenuto conto degli specifici obblighi di protezione e garanzia che l’art. 26 del Regolamento pone a carico dell’allenatore;

- con la terza censura il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 26 comma 4 del Regolamento e del principio di logicità in quanto il -OMISSIS- non potrebbe essere considerato allenatore di uno dei cavalli sostituiti avendo il predetto, in occasione del rinnovo della licenza richiesto nel 2018, omesso di indicare -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- tra i cavalli in allenamento. Ciò avrebbe comportato l’implicita rinuncia ad allenare il -OMISSIS-in questione come si evincerebbe anche dalla dichiarazione del 06/04/18 comprovante la restituzione del -OMISSIS-al proprietario e la conseguente perdita di disponibilità dell’animale;

- il motivo è infondato;

- l’art. 26 comma 4 del Regolamento stabilisce che “l'affidamento dei cavalli per l'allenamento deve risultare da dichiarazione del loro proprietario e dell'allenatore, con firme autenticate nei modi previsti dal 2° comma dell'art. 19, depositata presso la Segreteria dell'Amministrazione o, in caso di urgenza, presso la Segreteria di una società Corse riconosciuta che deve curarne l'immediato inoltro all'Amministrazione. Tale dichiarazione è valida fino a revoca del proprietario o rinuncia dell'allenatore”;

- secondo quanto risulta dalla disposizione in esame l’affidamento dei cavalli per l’allenamento è atto caratterizzato da uno specifico onere formale e ciò a tutela delle esigenze di certezza in ordine all’avvenuto affidamento anche al fine dell’individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione del cavallo;

- le medesime esigenze devono ritenersi sussistenti per gli atti di secondo grado, quali la rinuncia o la revoca, che debbono, pertanto, rivestire la medesima forma dell’atto su cui incidono;

- ne consegue che non è ammissibile una revoca o una rinuncia tacita per facta concludentia della dichiarazione di affidamento;

- in senso favorevole all’incolpato, quindi, non assume significativa rilevanza la mancata indicazione del nome dell’animale tra i cavalli in allenamento, in occasione del rinnovo della licenza di allenatore per l’anno 2018, né il modulo di consegna del -OMISSIS-a terzi del 06/04/18;

- per altro, l’inidoneità di tale ultimo documento ai fini della rinuncia all’affidamento del -OMISSIS-è comprovata dall’art. 26 comma 6 del Regolamento secondo cui “l'allenatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione l'eventuale rinuncia all'incarico di allenare cavalli altrui”;

- non risulta, infatti, che il modulo del 06/04/18 sia stato comunicato alle autorità ippiche competenti ferma restando, comunque, la sua inidoneità, per le ragioni predette, a fungere da idonea rinuncia all’affidamento del cavallo;

- con la quarta censura il ricorrente si duole del fatto che la Commissione di appello non abbia sospeso il procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale instaurato sui medesimi fatti;

- il motivo è inaccoglibile in quanto parte ricorrente non ha fornito nemmeno in questo giudizio (come nel procedimento disciplinare) la prova della pendenza del procedimento penale;

- in ogni caso, nessuna norma prevede, in riferimento alla presente fattispecie, la sospensione del procedimento disciplinare che, per altro, in assenza di specifiche peculiarità, non risulta coerente con le esigenze di pronta e repentina tutela dell’ordinamento sportivo cui è funzionale l’apparato disciplinare;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che non deve essere emessa alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione del Ministero intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio:

1) respinge il ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e gli altri soggetti ed animali indicati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

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