T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 14339/2019
Pubblicato il 13/12/2019
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Fortunati, Simone Bonaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lorenzo Contucci in Roma, viale delle Milizie, 138;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei legali rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del Questore della Provincia di Roma emesso il 14 maggio 2015, notificato il 25 maggio 2015 (Prot. n. 171/15) con il quale “è fatto divieto a -OMISSIS- per anni otto, di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione del 20 settembre 2019, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2019 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- in data 28 giugno 2019 la Questura di Roma ha notificato al ricorrente “decreto di modifica emesso dal Questore di Roma in data 10.06.2019, inerente il provvedimento -OMISSIS-” con il quale si è provveduto, in sede di autotutela, a modificare il gravato divieto stabilendo che“il divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello avrà scadenza il 24 maggio 2020 anziché il 24 maggio 2023”;
- la modifica è intervenuta a seguito della documentazione acquisita d'ufficio dalla Questura di Roma per la trattazione del ricorso giurisdizionale presentato al TAR Lazio, avverso il predetto provvedimento, dalla quale è emerso che al momento dell’emissione del gravato provvedimento non sussisteva, nei confronti del ricorrente, la contestata recidiva;
Ritenuto, come espressamente chiesto dalla parte ricorrente, pertanto, di dichiarare la cessata la materia del contendere;
Ritenuto, tuttavia, sussistere giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore