T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 867/2020

Pubblicato il 22/01/2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS  Basket S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilia Bonfiglio e Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Milena Cipollone in Roma, via Pellegrino Matteucci, 44;

contro

Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Maria Angela Vaccaro e Guido Valori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Valori in Roma, v.le delle Milizie, 106;

CONI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, 2;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro n. 184 del 20 settembre 2008 e del lodo emesso in data 6 ottobre 2008 dal Collegio arbitrale, in composizione fissa, della Camera di Conciliazione Arbitrato per lo Sport presso il CONI nonché degli ulteriori provvedimenti federali adottati a seguito della reiezione della domanda di arbitrato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro e del Coni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 dicembre 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la OMISSIS  Basket ha impugnato la delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro n. 184 del 20 settembre 2008 e il lodo emesso in data 6 ottobre 2008 dal Collegio arbitrale, in composizione fissa, della Camera di Conciliazione Arbitrato per lo Sport presso il CONI.

La ricorrente ha esposto di avere presentato domanda di ammissione al Campionato professionistico di serie A stagione 2008/2009, e di essere stata inserita dalla Commissione Tecnica (COMTEC) nell’elenco delle società che avevano rispettato le condizioni previste per la permanenza e l’ammissione al campionato, tanto che il Consiglio Federale aveva deliberato la sua ammissione al Campionato di Serie A stagione sportiva 2008/2009 con la delibera n. 5 del 26 luglio 2008.

Successivamente erano emersi dei debiti per omessi versamenti delle somme dovute all’ENPALS per il periodo 2001-2008, per un importo totale di euro 616.517,33 ed euro 283.239,43.

La società si era dichiarata disponibile ad estinguere il debito ma, nonostante ciò, in data 20 settembre 2008 il Consiglio Federale aveva deliberato di revocare la sua ammissione al Campionato.

La ricorrente ha quindi proposto istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, che ha respinto l’istanza.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.violazione dei principi generali vigenti in materia di funzionamento degli organi collegiali amministrativi, in quanto la questione della revoca dell’ammissione al campionato della ricorrente non era stata posta all’ordine del giorno del Consiglio Federale;

2. violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90, per l’omessa comunicazione all’interessata dell’avvio del procedimento di revoca;

3. eccesso di potere per insussistenza dei presupposti per l’autotutela e violazione dell’art. 29 del Regolamento esecutivo del settore professionistico, in quanto il debito con l’ENPALS era stato reso noto già prima dell’ammissione al campionato;

4. violazione delle regole vigenti in tema esercizio della potestà di autotutela, non essendo stato acquisito il parere della COMTEC sulla revoca, così come sull’ammissione;

5. violazione della corretta sequenza procedimentale ed eccesso di potere per comportamento illogico e contraddittorio;

6. violazione dei principi vigenti in tema di funzionamento degli organi collegiali;

7. eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria.

Le seguenti ulteriori censure sono state dedotte con riferimento alla pronuncia resa dal Collegio arbitrale:

1.eccesso di potere per erronea individuazione dei limiti del sindacato esercitabile, violazione dei principi vigenti in materia di ricorsi in via amministrativa;

2. violazione dei principi vigenti in materia di formazione della volontà collegiale, eccesso di potere per inadeguatezza e incongruenza della motivazione;

3. violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90, eccesso di potere sotto vari profili;

4. violazione del canone ermeneutico di specialità e degli artt. 29 e 30 del Regolamento del settore professionistico, eccesso di potere per insufficienza della motivazione;

5. eccesso di potere per travisamento delle censure dedotte in sede arbitrale e per illogicità e contraddittorietà della motivazione;

6. eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di motivazione;

7. eccesso di potere per omesso esame dei motivi svolti in sede arbitrale.

Si sono costituiti il CONI e la Federazione Italiana Pallacanestro resistendo al ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 16 ottobre 2008 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che le doglianze circa l’omesso inserimento di una questione all’ordine del giorno dell’organo collegiale avrebbero potuto essere fatte valere solo dai componenti del medesimo, che la ricorrente era stata notiziata dello svolgimento degli accertamenti sulla posizione debitoria e che non vi era prova del ripianamento dell’intero debito, mentre la pendenza anche di una sola posta debitoria costituiva circostanza idonea a giustificare l’esclusione dal campionato.

Con motivi aggiunti notificati il 9 maggio 2009 la ricorrente ha impugnato la medesima delibera 184/2008, deducendo la disparità di trattamento rispetto alla situazione di altri club che erano stati ammessi al campionato di serie A 2008/09, pur versando in analoghe situazioni di irregolarità.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il gravame è infatti diretto all’annullamento della deliberazione con la quale il Consiglio Federale ha revocato l’ammissione della OMISSIS  Basket s.r.l. al campionato di serie A 2008/09 e del lodo arbitrale che ha confermato tale revoca.

Tale campionato si è, nelle more del giudizio, svolto e concluso da molto tempo, sicché non residua alcun interesse all’eventuale accoglimento del ricorso, non essendo stata formulata in questa sede, né prefigurata ai sensi dell’art. 34 c.p.a., alcuna domanda risarcitoria.

Non solo, ma la ricorrente ha comunicato, altresì, il recesso dalla Federazione Italiana Pallacanestro, di tal che, anche sotto questo profilo, l’esito favorevole della lite non potrebbe sortire alcun effetto per il club.

Per le medesime considerazioni sono improcedibili anche i motivi aggiunti, diretti all’annullamento dello stesso atto gravato con il ricorso principale.

L’esito della lite e la peculiarità della vicenda giustificano, comunque, la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Katiuscia Papi, Referendario

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