T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2604/2020

Pubblicato il 27/02/2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Contucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del D.A.SPO. (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) n. 186/18 del 1.10.2018, emesso dal Questore della Provincia di Roma, notificato il 4.10.2018, recante il divieto di accedere, per il periodo di anni due, con decorrenza dalla data di notifica: “all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati”, con estensione del divieto “anche agli incontri di calcio disputati all'estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana di calcio” con estensione del divieto “da quattro ore prima a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive, a tutte le aree di rispetto dei luoghi menzionati luoghi, di volta in volta individuate ed evidenziate, con transenne o altro, a cura del responsabile del servizio di ordine pubblico ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle suddette manifestazioni sportive, siano essi indicati da apposita segnaletica e dalle forze dell'ordine o siano essi facilmente individuabili da prassi comune o consuetudine”;

di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per due anni emesso nei confronti del ricorrente dal Questore di Roma in data 1.10.2018.

Il ricorrente ha esposto di essere sostenitore della squadra di calcio dell’A.S. Roma e titolare di abbonamento, per la stagione sportiva 2017/18, per partite allo stadio Olimpico; in occasione delle partite solitamente i tifosi che coordinavano il sostegno alla squadra, per una migliore visibilità da parte degli altri sostenitori, si collocavano su una piccola ringhiera alta una cinquantina di centimetri, in modo da essere visti e seguiti nel sostegno; tale ringhiera non era quella che divide gli spalti dal terreno di gioco, ma un piccolo divisorio interno dal quale non si poteva accedere al campo.

In data 11 gennaio 2018 al ricorrente era stato notificato verbale della Questura di Roma, di accertamento e contestazione di presunta infrazione amministrativa ex art. 14, L. n. 689/1981, relativa all’incontro calcistico Roma/Atalanta del 6.1.2018; in data 18.9.2017 gli era stato notificato analogo provvedimento relativo all’incontro di calcio Roma/Atletico Madrid del 12.9.2017; nei verbali notificati si contestava la violazione dell’art. 1 septies comma 2 del decreto legge 24 febbraio 2003 n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003 n. 88 ed integrato dalla Legge 4 aprile 2007 n. 41, in quanto il ricorrente, essendo salito in piedi sulla balaustra posta nella parte bassa del settore Curva Sud, aveva contravvenuto al Regolamento d’uso dello Stadio Olimpico, lettera C, secondo capoverso, in base al quale “è vietato arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico”.

Il ricorrente aveva pagato nei termini la sanzione di 168,00 € relativa a Roma/Atalanta, con conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio, mentre con riferimento alla sanzione relativa a Roma/Atletico Madrid aveva inviato all’Amministrazione una memoria difensiva.

Successivamente erano notificate al ricorrente, in data 5 ottobre 2018, due ingiunzioni prefettizie, impugnate innanzi al Giudice di Pace.

Nella medesima data era stato notificato al ricorrente il provvedimento di d.a.spo., avverso il quale sono state formulate le seguenti censure:

1) violazione di legge, con riferimento agli artt. 6, l. 401/89 e 3, l. 241/90, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria. eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico dei comportamenti censurati, in quanto il provvedimento impugnato era stato adottato in difetto di qualsivoglia pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico e non recava una congrua ed adeguata motivazione a fondamento dell’assunto secondo cui l’essersi arrampicato su una balaustra altra circa 50 centimetri con la funzione di corifeo determinerebbe una situazione di turbativa della sicurezza e dell’ordine pubblico;

2. violazione di legge, con riferimento agli artt. 6, l. 401/89 e 3, l. 241/90, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria. eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di pericolosità intrinseca del ricorrente, in quanto presupposto della misura di prevenzione applicata era la pericolosità del destinatario della stessa, ancorché limitatamente agli eventi sportivi, nella specie non accertata;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 1 L. 401/89 e successive modifiche ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti, in via subordinata, in quanto il provvedimento non indicava specificamente quali fossero le competizioni calcistiche a cui il ricorrente non doveva presenziare e i luoghi sottratti all'eccesso.

Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 26 marzo 2019 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, rilevando la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso con riferimento alla mancata indicazione di elementi idonei a rilevare episodi di (istigazione alla) violenza o di pericolosità desumibile dai fatti sanzionati.

All’udienza pubblica del 14 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

Il provvedimento impugnato, infatti, è stato adottato ai sensi dell’art. 6, l. n. 401/1989 e dell’art. 1-septies, d.l. n. 28/2003, in quanto in due occasioni e, in particolare, nel corso degli incontri di calcio Roma/Atalanta del 6.1.2018 e Roma/Atletico Madrid del 12.9.2017, disputatisi presso lo Stadio Olimpico di Roma, il ricorrente avrebbe violato il regolamento d’uso dell’impianto, posizionandosi in piedi sulla balaustra situata nella parte bassa della Curva Sud, in zona non adibita allo stazionamento del pubblico, rimanendovi per gran parte degli incontri.

L’art. 1-septies, d.l. n. 28/2003, convertito in l. n. 88/2003, statuisce, più in particolare, che:

“1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.”

Secondo quanto disposto al secondo comma della norma, dunque, al contravventore che risulta essere già stato sanzionato per la medesima violazione possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’art. 6 della l. n. 401/89, a fronte di una violazione del regolamento d’uso dello stadio.

Ciò premesso, come già evidenziato dalla Sezione in analogo precedente (TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 2033 del 14.2.2019), va condivisa la prospettazione contenuta nel ricorso circa la necessità che, nell’ambito del provvedimento impugnato, sia operata una valutazione in concreto in ordine alla pericolosità del soggetto tanto da giustificare l’assoggettamento al divieto di che trattasi.

È ormai affermazione costante della giurisprudenza che il DASPO costituisce una misura di prevenzione atipica applicabile a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, non in generale, ma con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, desunte dalle circostanze di tempo e di luogo inerenti i fatti e gli eventi posti a base della misura, dalla condotta tenuta dall'interessato nella circostanza, e da altri elementi oggettivi.

Il DASPO può dunque essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, e non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di "allarme" o di "pericolo" (cfr TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia, 18 settembre 2017, n. 1128).

Ed invero, l’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 attribuisce al Questore un potere interdittivo, esercitabile nei riguardi di coloro che, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tengano una condotta violenta, o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica.

Detto potere è connotato da un’elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, in vista della tutela dell’ordine pubblico, non soltanto in caso di accertata lesione, ma – come detto - anche in via preventiva ed in caso di pericolo anche soltanto potenziale di lesione.

Il fine è, infatti, la tutela dell’ordine pubblico, non solo nel caso di accertata lesione, ma pure di pericolo di lesione, sicché si tratta di un potere attribuito anche con fini di prevenzione della commissione di illeciti, tenuto conto della diffusività del fenomeno relativo alle violenze negli stadi di calcio e della necessità di approntare, anche sul piano normativo, rimedi efficaci, con il corollario che la misura del divieto di accesso ad impianti sportivi può essere disposta pure in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, magari ascrivibile a semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 5 dicembre 2011, n. 9547).

Tuttavia, proprio perché la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi ha funzione di prevenzione e di precauzione per fini di polizia (la cui valutazione, quanto all’inaffidabilità del soggetto, spetta all'Autorità amministrativa, la quale è chiamata a un apprezzamento discrezionale nel bilanciamento, tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi), è necessario che tale giudizio si basi su valutazioni non inattendibili e congruamente motivate, avuto riguardo ad oggettive segnalazioni e circostanze di fatto specifiche.

Ciò posto, nel caso di specie, tale valutazione tesa peraltro all’individuazione di un giusto contemperamento tra interessi così opposti non risulta svolta in maniera adeguata se si considera che il tutto si basa sulla presa d’atto da parte dell’Autorità competente che l’interessato era stato sanzionato, in due occasioni, per essersi posizionato “in piedi sulla balaustra situata nella parte bassa del settore curva sud, in zona non adibita allo stazionamento del pubblico, rimanendovi per gran parte dell’incontro” e sul fatto che tali circostanze facevano ritenere che l’accesso presso gli stadi era “da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica”.

Ora, dalle suesposte circostanze di fatto, per come emergono anche dai verbali di accertamento del Commissariato di polizia che ha elevato le due contestazioni, non si ricava una condotta del ricorrente che abbia comportato o agevolato situazioni di "allarme" o di "pericolo" per la sicurezza pubblica in quanto, dagli atti descritti, non emerge che l’interessato abbia dato causa, incitato o innescato episodi di violenza in ragione del fatto di essersi arrampicato sulla balaustra dello stadio; ed invero, il fatto in sé, se non accompagnato da altre circostanze che avrebbero potuto provocare rischi per la sicurezza pubblica, rimane neutro dal punto di vista della potenzialità della lesione in quanto non si può escludere in radice che l’interessato si sia limitato ad inneggiare in favore della propria squadra, senza con ciò trascendere in episodi tali da mettere a rischio la pubblica incolumità.

In assenza di tali ulteriori circostanze, la condotta di arrampicarsi sulla balaustra dello stadio, seppure non sia revocabile in dubbio che costituisca una condotta non giustificabile e pericolosa (in particolare, per colui che la pratica) e che, per ciò solo, deve essere stigmatizzata attraverso l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 1-septies del decreto legge n. 28 del 2003 (come avvenuto nel caso di specie) e anche attraverso altre misure altrettanto efficaci, a garanzia della incolumità del soggetto interessato (come ad esempio, il rapido intervento delle forze di sicurezza presenti nello stadio), non è sufficiente da sola a giustificare l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 che, come detto, impone una ulteriore valutazione di pericolosità, anche solo potenziale, per la pubblica sicurezza che, nel caso di specie, non si ricava dalla motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso va quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.

Ricorrono, tuttavia, in considerazione della peculiarità della fattispecie trattata, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

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