T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8806/2020
Pubblicato il 27/07/2020
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS Fc società sportiva, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Sperduti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Latina, Viale dello Statuto n. 52 Sc. A;
contro
Federazione Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Panama 58; L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Giacomardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto….; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto….;
nei confronti
Us OMISSIS , OMISSIS , OMISSIS non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della decisione emessa dal Collegio di Garanzia del CONI a Sezioni Unite in data 01/07/2020 n. 28/2020 - Prot. n. 00545/2020 notificata allo scrivente legale tramite PEC in data 01/07/2020 a seguito di ricorso avanzato dalla scrivente società n. 32/2020 nonché di ogni eventuale ulteriore atto (allo stato non noto), anteriore o conseguente ai sopra citati nonchè degli atti presupposti, costituiti ed emanati dal Consiglio Federale della FIGC in data 10/06/2020 n. 214/A e egli atti presupposti, costituiti ed emessi dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10/06/2020 con Comunicato Ufficiale n. 314;
e per l’accertamento
della fondatezza della pretesa della ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte (e nelle relative parti connesse) in cui prevede la promozione al campionato di Lega Pro della sola squadra prima in classifica nel campionato LND di Serie D, ordinando alla FIGC l’adozione di tutti i conseguenti provvedimenti necessari ed anche in attesa di emissione della decisione di cristallizzazione delle classifiche da parte dell’organo competente LND.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Giuoco Calcio e della L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti e di C.O.N.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2020 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha preso parte all’attuale stagione sportiva 2019/2020 nel campionato organizzato dal Comitato Interregionale della LND nel girone E) ed è sempre stata prima in classifica.
In data 06/03/2020 a causa dell’emergenza Covid 19 sono stati sospesi tutti i campionati di calcio tra cui anche quello della serie D attraverso C.U. 112 del Dipartimento Interregionale che ha recepito il C.U. n. 273 della LND.
Successivamente sono stati emessi diversi C.U. di ulteriore sospensione dei relativi campionati fino alla data del 22/05/2020 con la decisione unanime presa dal Consiglio Direttivo della LND di sospensione definitiva dei campionati.
In data 10/06/2020 si è svolta la riunione del Consiglio Federale della FIGC che con il Comunicato impugnato ha recepito la proposta della LND; di conseguenza, la società ricorrente, essendo seconda in classifica, non ha potuto accedere al campionato di Lega Pro.
Alla data del 10/06/2020 (con il campionato precedentemente sospeso - come detto - nel mese di marzo 2020) nel Girone E) di appartenenza della società OMISSIS FC erano state effettuate n. 26 giornate sul totale 34 gare (ultima partita svolta in data 01/03/2020)
La società ha impugnato le predette determinazioni al Collegio di Garanzia presso il CONI.
In data 18/06/2020 è stato emesso apposito C.U. n. 324 LND con cui si definiva i criteri di conclusione della stagione sportiva 2019/2020 e il successivo 19/06/2020, il C.U. n. 113 del 19/06/2020, con indicazione ufficiale delle società promosse e retrocesse.
Il Collegio di Garanzia ha fissato l’udienza di discussione dei ricorsi per il 23/06/2020 ed ha emesso l’avversata decisione n. 38/2020, nella quale ha così deciso: “Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva. Respinge i ricorsi. Spese compensate”.
Avverso la decisione emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI nonché di tutti gli atti sopra indicati e connessi ai procedimenti esposti ha quindi proposto ricorso la società sportiva FC OMISSIS , per i seguenti motivi:
1) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della normativa federale di riferimento.
La FIGC avrebbe dovuto applicare una disciplina favorevole alle diverse società partecipanti al campionato, in quanto la prima in classifica è stata promossa con soli 2 punti di vantaggio sulla seconda, con ancora 8 partite da giocare.
Il Collegio di Garanzia avrebbe dovuto valutare la correttezza della decisione degli organismi federali in ragione degli esiti dei campionati stessi, dell’applicazione delle “Regole del Gioco” e della deroga che era stata attribuita alla Federazione.
La ricorrente dopo aver premesso di aver interesse alla prosecuzione della stagione o comunque allo svolgimento dei Play Off per la vittoria finale, osserva che l’art. 49 del regolamento in tema di Organizzazione dei Campionati di Serie D, secondo cui “Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro”, potrebbe essere applicata solo nelle ipotesi in cui la stagione sportiva abbia avuto termine e non nel caso di specie, in cui la stagione sportiva è stata sospesa e non terminata.
In caso di interruzione definitiva della manifestazione sportiva legata a cause di forza maggiore, le norme federali (Statuto, NOIF della FIGC, il Regolamento della LND) non prevedono modalità di cristallizzazione delle classifiche, pertanto la disciplina introdotta ex novo avrebbe leso le società interessate, come la società OMISSIS FC, la quale - al momento della sospensione e poi dell’ interruzione - si trovava in seconda posizione in classifica, dopo essere stata prima per tutte le gare effettuate, a soli 2 punti dalla prima con ancora 8 gare da giocare e 24 punti in gioco.
Quanto alle modalità di formazione delle classifiche l’art. 51 - “Formazione delle classifiche” del regolamento in tema di Organizzazione dei Campionati di Serie D fa riferimento anch’esso al termine del campionato.
Il riferimento al “termine del campionato" evidenzierebbe che la cristallizzazione delle classifiche deve avvenire solo a conclusione dell'evento ufficiale (campionato di calcio) e non potrebbe essere determinata senza lo svolgimento di tutte le gare stabilite.
Il potere unilaterale espresso dal Consiglio Direttivo di Lega e poi dal Consiglio Federale FIGC non rientrerebbe tra i poteri previsti dall'art. 50 NOIF, perché la possibilità di modificare l'ordinamento dei campionati concessa al Consiglio Federale, deve comunque tener conto della disciplina vigente.
Di conseguenza, il provvedimento sarebbe viziato perché privo di riferimenti normativi per cui il massimo organismo federale avrebbe dovuto sospendere il campionato, prevedendo, dove possibile, promozioni mediante incontri tra le squadre (come nel caso di specie) che si trovavano nelle prime posizioni della classifica, distanziate di pochi punti.
Si sarebbe dovuto applicare il principio della decisione “più favorevole” alle società della parte alta della classifica (almeno le prime due) distanziate di pochi punti (differenza colmabile con lo svolgimento delle ultime 8 gare) anche attraverso, ad esempio, l’organizzazione di una gara Play Off / Finale come uno scontro diretto (anche da giocare sul campo della prima in classifica) in modo da consentire a tutte le squadre di essere messe nella stessa condizione di vincere.
Nel comunicato impugnato, si fa riferimento alla nota prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020 a firma del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, inviata in pari data al Presidente Federale, agli atti del Consiglio Federale, nella quale si menziona il "merito sportivo". Tuttavia la determinazione impugnata avrebbe inteso prescindere dai risultati ottenuti sul campo.
In base all’Art. 11 del Regolamento della LND il Consiglio Direttivo della LND potrebbe decidere sulla organizzazione strutturale della LND e dei relativi comitati, ma non sulla gestione dei campionati ufficiali. L’organo competente a decidere in base all'art. 10 - Poteri e funzioni dell'Assemblea sarebbe l'Assemblea.
Il Collegio di Garanzia avrebbe omesso di vigilare su tali aspetti adottando una motivazione generica.
Si sarebbe così realizzato un eccesso di delega del Consiglio Direttivo LND rispetto all’organismo avente potere specifico: l’Assemblea di Lega.
Nella nota prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020 il Presidente di Lega ha precisato che “Per l’applicazione di detti criteri, dovrebbe essere delegata alla Lega Nazionale Dilettanti la compilazione delle classifiche e, conseguentemente, la determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato”.
Con la successiva decisione del 10/06/2020 n. 214/A ("Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND, nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 20192020) il Consiglio Federale della FIGC ha stabilito la cristallizzazione delle classifiche, senza che il Dipartimento Interregionale della LND, al quale spettava definire le classifiche alla data di sospensione dei campionati, avesse adottato le proprie conseguenti determinazioni volte a definire i risultati sportivi.
A tal riguardo la decisione n. 28/2020, con la quale il Collegio di Garanzia ha confermato la determinazione del Consiglio Federale della FIGC n. 214/A del 10.6.2020, fa rinvio (al punto 9) ad una successiva determinazione del Dipartimento Interregionale della LND, volta definire i risultati sportivi e le classifiche.
In tal modo la predetta decisione sarebbe stata assunta in assenza della determinazione del Dipartimento Interregionale della LND, violando il diritto di difesa della società ricorrente.
Il provvedimento di cristallizzazione della classifica, senza tener conto del mancato svolgimento delle altre 8 partite, sarebbe frutto di una valutazione “abnorme”, irragionevole ed illogica, tenuto conto che il campionato sarebbe potuto riprendere.
Sarebbe stata molto più corretta una soluzione tale da garantire la prosecuzione della competizione, senza decidere promozioni e retrocessioni.
Nel provvedimento impugnato non si terrebbe conto del “merito sportivo”: la società ricorrente, alla data di emissione del provvedimento impugnato, si trovava in seconda posizione a 2 punti dalla prima dopo essere stata (fino a due settimane prima della sospensione del campionato) in testa alla classifica.
Il Collegio di Garanzia avrebbe dovuto prevedere diverse ipotesi di conclusione del campionato che non andassero a gravare sulle società, valutando soluzioni alternative che valorizzassero il “merito sportivo”.
Gli eventi eccezionali ed imprevisti avrebbero dovuto determinare la sospensione del campionato e l’assenza di risultato finale, senza fissare un risultato conclusivo allo stato dei fatti, ossia al momento in cui è stata presa la decisione stessa.
All’udienza del 26 luglio 2020, dopo ampia discussione tra le parti in collegamento da remoto mediante videoconferenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare è possibile disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla FIGC nella propria memoria, in quanto l’impugnazione risulta comunque infondata nel merito.
Con il primo motivo si contesta la decisione del Collegio di Garanzia con cui sono state confermate le determinazioni assunte dal Consiglio federale per definire gli esiti del campionato concluso a causa dell’emergenza sanitaria connessa al Covid 19, assumendo che le uniche soluzioni che avrebbero potuto soddisfare le proprie aspettative sarebbero state lo svolgimento della competizione per le residue 8 giornate ovvero la disputa dei play off per la individuazione della prima classificata.
In particolare, l’interessata, invocando gli artt. 49 e 51 del regolamento organizzativo interno della FIGC, sostiene che, in base alle norme vigenti, l’organismo federale sportivo non avrebbe potuto disporre la retrocessione della ricorrente, in quanto la cristallizzazione dei campionati potrebbe avvenire solo al termine degli incontri tra le squadre partecipanti al campionato.
La tesi non convince.
La ricorrente non tiene conto, infatti, della disciplina introdotta dall’art. 218 del D.L. 34/2020 in relazione alla situazione emergenziale determinata dalla crisi sanitaria connessa al COVID19, che ha attribuito alla Federazione il potere di agire “anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento federale”.
In base alla predetta disciplina, le norme federali applicabili nel regime ordinario non possono essere invocate quale parametro di valutazione della legittimità delle avversate determinazioni federali, perché tali disposizioni, sulla base del richiamato decreto legge 34/2020, possono essere legittimamente derogate.
Ove si seguisse la tesi sostenuta dalla ricorrente verrebbe del tutto elisa la ratio dell’intervento legislativo in materia, determinato dalla eccezionalità della situazione provocata dalla crisi sanitaria, che ha giustificato l’adozione di misure straordinarie al fine concludere - nel più breve tempo possibile - la stagione agonistica, nel rispetto di criteri volti a valorizzare il c.d. “merito sportivo” e a realizzare un equilibrato bilanciamento dei molteplici interessi in gioco.
Né può ritenersi che la promozione nella serie superiore sarebbe potuta avvenire soltanto nel caso in cui la stagione calcistica fosse stata portata a termine: perché per cause di “forza maggiore” la conclusione dei campionati, con la conseguente formazione delle graduatorie finali e individuazione delle squadre promosse e retrocesse, era imposta dall’emergenza sanitaria (tuttora in atto).
Quanto alla soluzione in concreto adottata, che pregiudica il OMISSIS , ad ogni modo il collegio, richiamando i recenti precedenti di questa Sezione (Sentenze n. 8111 e n. 8112/2020), osserva che la “prospettata irragionevolezza della scelta finale operata dalla F.I.G.C.” tenuto conto dei poteri attribuiti dall’art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020, non raggiunge “quel necessario livello di evidenza (nel senso di manifesta irragionevolezza ed illogicità) rilevante ai fini del sindacato del giudice amministrativo”.
Nel vicenda in esame occorre tenere conto di tre fattori determinanti: “il primo, discendente dai limiti generali del sindacato di ragionevolezza; il secondo, riguardante l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo (…); “il terzo, discendente dalla situazione sanitaria emergenziale, la quale ha assunto ed assume ancora connotati di eccezionalità, e in relazione alla quale è stato necessario adottare misure straordinarie in grado di contemperare nel miglior modo possibile i vari interessi coinvolti”.
Pertanto, “in linea di principio “nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte, ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili (come fa la società ricorrente nel secondo motivo).
In taluni casi è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l'àmbito delle scelte consentite, lasciando l'autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa.
Pertanto, ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia "ragionevole" tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro” e che l'autorità deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilità; e che ogni soluzione ipotizzabile sarà suscettibile di critica. Ma non è detto che si tratti in ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimità; accanto al sindacato di legittimità, proprio del Giudice, l'ordinamento configura anche un sindacato di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l'adeguatezza, la convenienza, l'opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa” (Consiglio di Stato, A.P. n. 3 del 1993)”; e ciò vale a maggior ragione nella vicenda in esame in cui viene in rilievo il richiamato principio di autonomia dell’ordinamento sportivo.
In particolare il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza, non ravvisabili nella decisione della F.I.G.C. per quanto osservato dal Collegio di Garanzia, anzitutto con riferimento al fatto che la presunta irragionevolezza è “sostenuta e declinata nei vari ricorsi secondo criteri soggettivi, confacenti ciascuno alla particolare posizione ed allo specifico interesse di ognuna delle parti, talvolta finanche in contrasto rispetto a quelle delle altre parti (…) fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dell’insieme – e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionalità ed alla coerenza sistemica”.
I “profili di contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzionalità” denunciati dalla società sportiva OMISSIS Fc si basano, quindi, su una propria personale interpretazione del concetto di merito sportivo, che - pur comprensibile - tuttavia è espressione di un interesse di parte e come tale non idonea – in assenza di indici di manifesta illogicità e contraddittorietà – a sostituirsi alle valutazioni svolte dagli organi sportivi federali, ai quali l’ordinamento affida il compito di regolare il regolare svolgimento dei campionati di calcio nel territorio nazionale.
Con ulteriore profilo di censura il OMISSIS deduce la violazione del proprio diritto di difesa in ragione del fatto che la pronuncia del Collegio di Garanzia è stata “emessa in attesa della pubblicazione della decisione del Dipartimento Interregionale LND”, recante la classifica finale della competizione.
La tesi non è fondata.
A tal riguardo si osserva che la classifica (predisposta tenendo conto dei risultati acquisiti sul campo al momento della definitiva interruzione del campionato) è stata comunicata con il C.U. n. 113 del 19 giugno 2020, in data antecedente alla udienza di discussione innanzi al collegio di garanzia (svolta il 23 giugno) ed alla pubblicazione della decisione (avvenuta il 1° luglio successivo).
Tuttavia tale Comunicato, che peraltro riveste natura ricognitiva, non risulta sia stato impugnato, per cui - anche a voler riconoscere a tale determinazione autonoma efficacia lesiva- l’impugnazione in esame dovrebbe essere considerata inammissibile.
In ogni caso, avendo impugnato il C.U. n. 214/A, la ricorrente ha dimostrato di conoscere quale fosse la classifica finale e l’incidenza della stessa sulla propria posizione di classifica, per cui non è dato ravvisare in concreto alcuna lesione dell’invocato diritto di difesa.
Quanto alla dedotta incompetenza del Consiglio Direttivo della Lega, che ha formulato la proposta poi approvata dal Consiglio Federale, si osserva che il provvedimento impugnato è stato deliberato ai sensi dell’art. 13 dello Statuto federale della FIGC, secondo il quale la federazione “disciplina l’affiliazione delle società e definisce, d’intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l’ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull’assegnazione del titolo di campione d’Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie…”.
Non senza considerare che l’art. 11 lett. n) del regolamento LND stabilisce che il consiglio direttivo “assolve a tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento, dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D”, tra le quali non può escludersi quindi nemmeno la proposta di regolazione della chiusura del campionato inviata al Consiglio Federale.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione dell’assoluta novità e peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere