T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1095/2021

Pubblicato il 27/01/2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- SRL, in persona del legale rappresentante p.t. -OMISSIS- -OMISSIS-, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Stefano Ricci che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro p.t. – non costituito in giudizio

per l'annullamento

della decisione n. 36/2020, depositata il 18/12/2020, con cui la Commissione Disciplinare di Appello presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha condannato -OMISSIS- -OMISSIS-, legale rappresentante della-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- srl, alla -OMISSIS--OMISSIS-di multa per l’accertata positività del cavallo-OMISSIS--OMISSIS-alle sostanze ivi indicate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Espletate le formalità previste dall’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna la decisione n. 36/2020, depositata il 18/12/2020, con cui la Commissione Disciplinare di Appello presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha condannato -OMISSIS- -OMISSIS-, legale rappresentante della-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- srl, alla -OMISSIS--OMISSIS-di multa per l’accertata positività del cavallo-OMISSIS--OMISSIS-alle sostanze -OMISSIS-a seguito del prelievo effettuato in data 25/03/19 presso il -OMISSIS-;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato, in particolare, che:

- con una serie di censure, tra loro connesse, la ricorrente prospetta l’illegittimità della gravata decisione in quanto (la numerazione è conforme a quella indicata nell’atto introduttivo):

1) la Commissione di appello non avrebbe deciso il motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riscontro dell’istanza di accesso del 17/05/19 che avrebbe pregiudicato il diritto di difesa della ricorrente ed avrebbe comportato “una nullità istruttoria tale da compromettere la validità dell’intera procedura”;

2) la Commissione avrebbe violato l’art. 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite in quanto il certificato del veterinario prodotto dalla ricorrente sarebbe conforme ai requisiti richiesti dal citato art. 2 e permetterebbe di individuare le ragioni del trattamento e l’animale oggetto dello stesso nonché la sostanza somministrata e la sua quantità. Le sostanze riscontrate sarebbero state date al cavallo a mero scopo curativo e non già in vista della partecipazione a delle gare (l’animale sarebbe stato fermo dal 26/02/19 all’08/07/19). Inoltre, la somministrazione del tramcinolone sarebbe stata spontaneamente dichiarata proprio dal -OMISSIS- in occasione del prelievo del 25/03/19, come desumibile dal relativo verbale;

3) eventualmente nella fattispecie ricorrerebbe una mera incauta medicazione per la quale l’art. 11 del Regolamento prevederebbe la sola pena pecuniaria;

4) vi sarebbe la violazione dell’art. 6 dell’Accordo Internazionale delle Autorità Ippiche, richiamato dal Regolamento per il Controllo delle Sostanza Proibite e dallo Statuto dell’Unionne Europeenne du Trot, in quanto le sostanze sarebbero state date al cavallo nell’esclusivo interesse dell’animale;

5) l’allenatore sarebbe stato ingiustamente ritenuto responsabile per avere praticato un trattamento curativo ad un cavallo malato, ancorché non in previsione di una competizione, in ragione di una certificazione la cui incompletezza sarebbe riferibile ad altro soggetto;

- i motivi in esame sono infondati;

- in particolare, questa Sezione, in riferimento al rapporto tra il ricorso giurisdizionale ed il gravame domestico di fronte alla commissione di disciplina, ha già avuto modo di affermare quanto segue (TAR Lazio n. 9645/17):

“la sanzione disciplinare è assistita da una procedura particolarmente qualificata, all’esito della quale la Commissione di appello può (al pari di quanto avviene nei ricorsi gerarchici) annullare la decisione della Commissione di disciplina ovvero confermarla definitivamente (effetto quest’ultimo che si verifica ovviamente anche ove l’interessato non appelli entro il termine perentorio prescritto; cfr, Consiglio di Stato sez. III 25 settembre 2012 n. 5089 e sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5554, secondo cui l'Autorità investita di un ricorso gerarchico ha il potere-dovere di riesaminare integralmente la fattispecie, facendosi carico sia dei profili di legittimità e sia di quelli merito, sicché il suo provvedimento, anche se confermativo, assorbe e sostituisce quello dell'organo sottordinato).

Una volta esperito l’appello domestico (laddove di fronte alla Commissione di appello vanno dedotti tutti i motivi ritenuti idonei a fondare la pretesa di illegittimità dell’atto avversato), l’impugnazione di fronte al GA della decisione della Commissione di appello, non potrà che avere riguardo alla compiutezza di quest’ultimo atto e dovrà essere coincidente con i medesimi motivi dedotti in sede domestica – pena l’inammissibile violazione del termine decadenziale rispetto alla sanzione – con la conseguenza che non potranno essere fatti valere motivi nuovi (cfr. Cons. St. sez. VI, 02/07/2015, n. 3299; Cons. St., sez. V, 15 marzo 2012, n. 1444…), ad eccezione, ovviamente, di ragioni attinenti a vizi propri della decisione”;

- pertanto, in sede giurisdizionale non possono essere proposti, avverso la sanzione irrogata dalla Commissione di disciplina di primo grado, motivi non dedotti davanti alla Commissione di appello;

- con il gravame proposto alla Commissione di disciplina di appello il -OMISSIS- ha dedotto due soli motivi aventi ad oggetto, il primo, la mancata comunicazione della data dell’udienza di primo grado al legale delle scuderie -OMISSIS-(la comunicazione sarebbe stata effettuata nei soli confronti del -OMISSIS-), ed il secondo, la circostanza per cui “nel caso in esame il trattamento con -OMISSIS- -OMISSIS- è stato prescritto dal veterinario dott.-OMISSIS-e dichiarato sul modulo apposito al momento del prelievo, come evidenziato dalla documentazione in atti. Quindi a norma di regolamento i campioni sono da considerarsi negativi” (penultima pagina dell’atto di appello);

- ne consegue che i motivi in precedenza rubricati sub 1), 3) e 5) non possono essere esaminati in questa sede in quanto non proposti davanti alla Commissione di disciplina di appello;

- in ogni caso i motivi in esame sono stati oggetto di rinuncia da parte della ricorrente nel corso della camera di consiglio del 26/01/21;

- le ulteriori censure e, precisamente, quelle in precedenza rubricate sub 2) e 4) e relative all’idoneità del certificato prodotto dal ricorrente, al fine della dimostrazione della somministrazione delle sostanze al solo scopo di curare l’animale, sono infondate;

- infatti, l’art. 2 commi 1 e 2 del Regolamento per le sostanze proibite stabilisce che:

“ È proibita, la presenza nell’organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita appartenente ad una delle categorie comprese nella “lista delle sostanze proibite” di cui all’allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l’avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l’esposizione alla stessa.

È, altresì, proibita la presenza, nel giorno in cui è effettuato il controllo, nell’organismo di un cavallo dichiarato partente, o risultante in allenamento, di uno qualsiasi degli elementi di cui al precedente comma se non sia giustificata da prescrizione veterinaria, riportante la data, il nome del cavallo, il suo numero di microchip e di passaporto, il tipo e la quantità di medicinale somministrato, la sua posologia, la data d’inizio e fine del trattamento, la diagnosi, la prognosi e il tempo di sospensione del soggetto dall’attività agonistica”;

- le formalità prescritte dal citato art. 2 comma 2 del Regolamento sono tutte (come emerge dal tenore letterale della disposizione) indispensabili affinché la prescrizione veterinaria possa assolvere alla sua funzione di dimostrare la finalità curativa delle sostanze la cui presenza nell’animale è oggetto di accertamento;

- nella fattispecie il certificato del 25/03/19, prodotto dal ricorrente, non indica alcuni importanti elementi richiesti dall’art. 2 comma 2 del Regolamento quali “il suo [del cavallo] numero di microchip e di passaporto…la data d’inizio e fine del trattamento, la diagnosi, la prognosi e il tempo di sospensione del soggetto dall’attività agonistica”;

- tali elementi sono indispensabili ai fini dell’individuazione della patologia dell’animale e delle modalità di somministrazione delle sostanze e, quindi, ai fini dell’accertamento dello scopo terapeutico delle stesse;

- in senso ostativo nessuna rilevanza assume la spontanea dichiarazione, da parte del ricorrente, della presenza delle sostanze in quanto avvenuta solo in occasione del sopralluogo effettuato dagli organi deputati ai controlli;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che non deve essere emessa alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata, così provvede:

1) respinge il ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 d. lgs. n. 196/03 e 9 paragrafo 1 Reg. UE n. 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS- -OMISSIS-.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario

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