T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2346/2021

Pubblicato il 25/02/2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. Stefano Mattii del foro di Fermo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti

SCUDERIA OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t. - non costituita in giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- decisione n. 17/19, depositata il 14/03/19, con cui la Commissione di disciplina di appello ha accolto l’appello proposto avverso la decisione della Giuria dell’Ippodromo di OMISSIS del 10/06/18 ed ha annullato il provvedimento in esame;

- norme del regolamento di procedura disciplinare nella parte in cui non prevedono la comunicazione al controinteressato dell’appello avverso la decisione della Giuria;

- atti con cui sono stati trattenuti i premi vinti dal ricorrente in altre corse

e per la condanna del Ministero delle politiche agricole al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 28/10/19 e depositato il 06/11/19 OMISSIS ha impugnato la decisione n. 17/19, depositata il 14/03/19, con cui la Commissione di disciplina di appello ha accolto l’appello proposto avverso la decisione della Giuria dell’Ippodromo di OMISSIS del 10/06/18 ed ha annullato il provvedimento in esame, le norme del regolamento di procedura disciplinare, nella parte in cui non prevedono la comunicazione al controinteressato dell’appello avverso la decisione della Giuria, e gli atti con cui sono stati trattenuti i premi vinti dal ricorrente in altre corse ed ha chiesto la condanna del Ministero delle politiche agricole al risarcimento dei danni.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 13/11/19, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 849/2020 del 21/01/2020 il Tribunale ha ordinato al Ministero delle politiche agricole di depositare la documentazione ivi indicata.

Con ordinanza n. 3957/2020 del 15/04/2020 il Tribunale, in attuazione dell’art. 84 comma 2 d.l. n. 18/2020, ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 26/05/2020.

Con ordinanza n. 4089/2020 del 26/05/2020 il Tribunale ha ritenuto che l’esigenza cautelare di parte ricorrente potesse essere tutelata attraverso la fissazione dell’udienza pubblica del 23/02/21.

Alla pubblica udienza del 23/02/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale, il Tribunale ritiene di dovere valutare l’eccezione con cui il Ministero delle politiche agricole ha prospettato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L’eccezione è infondata e deve essere respinta; sul punto, la Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale per cui l’impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate dal Ministero delle politiche agricole a carico di allenatori, fantini e/o proprietari di cavalli per comportamenti contrari al regolamento sportivo dello stesso ente in relazione all’attività ippica che lo stesso Ministero ha in cura e sulla quale esso esercita il proprio diretto controllo pubblicistico, attiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell’esercizio di una potestà pubblica, estranei pertanto all’ambito di applicazione del d.l. n. 220/2003, ed idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza le quali assumono, dunque, consistenza di interesse legittimo (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 1048/18, TAR Lazio – Roma n. 9890/17, TAR Lazio – Roma n. 9257/17).

Deve, altresì, essere disattesa l’eccezione d’improcedibilità, anch’essa sollevata dal Ministero resistente, se non altro perché l’art. 6 del regolamento corse, posto a fondamento della stessa e relativo all’obbligo di adire preventivamente un collegio arbitrale, prevede, in caso di sua inosservanza, una mera sanzione disciplinare.

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

OMISSIS impugna la decisione n. 17/19, depositata il 14/03/19, con cui la Commissione di disciplina di appello ha accolto l’appello proposto dalla Scuderia OMISSIS  s.r.l. avverso la decisione della Giuria dell’Ippodromo di OMISSIS del 10/06/18 ed ha annullato il provvedimento in esame, le norme del regolamento di procedura disciplinare, nella parte in cui non prevedono la comunicazione al controinteressato dell’appello avverso la decisione della Giuria, e gli atti con cui sono stati trattenuti i premi vinti dal ricorrente in altre corse e chiede la condanna del Ministero delle politiche agricole al risarcimento dei danni invocando, a tal fine, la restituzione della somma, pari ad euro 16.320,00, inizialmente incamerata a titolo di multa irrogata alla Scuderia OMISSIS  s.r.l..

Dall’esame degli atti di causa emerge che, al termine della corsa al trotto “G.P. Unione Europea” del 10/06/18, la Giuria dell’ippodromo di OMISSIS ha irrogato alla Scuderia OMISSIS  s.r.l. la multa di euro 16.320,00 per violazione dell’art. 65 codifica C4 del regolamento delle corse al trotto incolpando il guidatore del cavallo OMISSIS di “aver deviato sul concorrente all’esterno danneggiandolo direttamente”; tale multa è stata, poi, corrisposta alla Scuderia OMISSIS, proprietaria del cavallo danneggiato.

Con la gravata decisione n. 17/19, depositata il 14/03/19, la Commissione di disciplina di appello ha accolto il ricorso proposto dalla Scuderia OMISSIS  s.r.l. avverso il provvedimento della Giuria dell’ippodromo di OMISSIS; alla fase di secondo grado non ha partecipato il ricorrente perché non avvisato.

Con un’unica censura il OMISSIS prospetta l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 in quanto non avrebbe ricevuto l’avviso del procedimento svoltosi davanti alla Commissione di disciplina di appello nonostante fosse direttamente interessato, sotto il profilo economico, dagli effetti della decisione della stessa.

Il motivo è fondato.

A prescindere dalla correttezza del riferimento normativo presente nella censura, il Tribunale rileva che nella fattispecie il ricorrente, nella qualità di titolare della Scuderia proprietaria del cavallo danneggiato, è direttamente interessato dagli effetti dei provvedimenti della Giuria dell’ippodromo di OMISSIS e della Commissione di disciplina di appello in quanto beneficiario della multa irrogata dalla Giuria alla Scuderia OMISSIS  s.r.l..

In ragione di tale qualifica il ricorrente avrebbe dovuto essere avvisato dello svolgimento del procedimento davanti alla Commissione di disciplina di appello come previsto dai generali principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e del giusto procedimento codificati dall’art. 97 Cost. e dalla legge n. 241/90.

Un riferimento in questo senso è, del resto, presente nell’art. 20 comma 1 del regolamento di disciplina che, in relazione al procedimento davanti alla Commissione di disciplina di appello, prevede l’obbligo di avvisare le “parti interessate” nel cui ambito il ricorrente, in qualità di titolare della Scuderia proprietaria del cavallo danneggiato, sicuramente rientra.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento della domanda caducatoria e l’annullamento della gravata decisione n. 17/19 della Commissione di disciplina di appello, unico tra gli atti impugnati effettivamente lesivo dell’interesse del ricorrente, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare in sede di riedizione del procedimento davanti alla Commissione di disciplina di appello previo coinvolgimento procedimentale del OMISSIS.

Alla statuizione di annullamento consegue l’accoglimento della domanda di condanna del Ministero delle politiche agricole alla restituzione della somma di euro 16.320,00, pari alla multa inizialmente irrogata alla Scuderia OMISSIS  s.r.l., oltre interessi legali decorrenti da quando l’importo in esame è stato sottratto al ricorrente sino al soddisfo; ovviamente tale attribuzione patrimoniale in favore del ricorrente ha carattere provvisorio essendo la sua definitività condizionata all’esito del nuovo giudizio davanti alla Commissione di disciplina di appello.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.

Sussistono, poi, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e la controinteressata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione n. 17/19 della Commissione di disciplina di appello facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a pagare, in favore del ricorrente, la somma di euro 16.320,00, oltre interessi legali, fermo restando quanto precisato in motivazione in ordine alla definitività di tale attribuzione patrimoniale;

3) condanna il Ministero delle politiche agricole a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo, per compensi di avvocato e spese generali, liquida in complessivi euro mille/00, oltre IVA, CPA e contributo unificato come per legge;

4) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e la controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario

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