T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4405/2021
Pubblicato il 14/04/2021
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS--OMISSIS-con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv. ti Stefano Mattii del foro di Fermo e Vincenzo Giambruno del foro di Palermo che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
della decisione n. 71/19, depositata l’11/11/19, con cui la Commissione di disciplina di appello ha confermato la sentenza della Commissione di disciplina di prima istanza di condanna del -OMISSIS-alla sospensione della qualifica di allenatore e guidatore per mesi 18 e al pagamento della multa di euro 4.500,00;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 18/12/19 e depositato il 19/12/19 -OMISSIS--OMISSIS-ha impugnato la decisione n. 71/19, depositata l’11/11/19, con cui la Commissione di disciplina di appello ha confermato la sentenza della Commissione di disciplina di prima istanza di condanna del ricorrente alla sospensione della qualifica di allenatore e guidatore per mesi 18 e al pagamento della multa di euro 4.500,00.
Con ordinanza n. 319/2020 del 10/01/2020 il Tribunale ha ordinato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di depositare in giudizio la documentazione ivi indicata.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 13/02/2020, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1071 del 18/02/2020 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
A seguito di nuova istanza depositata dal ricorrente il 24/07/2020, con ordinanza n. 5527/2020 del 07/09/2020 il Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato ed ha fissato, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del 23/03/21.
Alla pubblica udienza del 23/03/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
-OMISSIS--OMISSIS-impugna la decisione n. 71/19, depositata l’11/11/19, con cui la Commissione di disciplina di appello ha confermato la sentenza della Commissione di disciplina di prima istanza di condanna del ricorrente alla sospensione della qualifica di allenatore e guidatore per mesi 18 e al pagamento della multa di euro 4.500,00.
Gli organi di giustizia sportiva hanno applicato la sanzione predetta in quanto il -OMISSIS-è stato ritenuto responsabile della violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento di Controllo delle Sostanze Proibite (di seguito Regolamento) per l’accertata positività del cavallo “-OMISSIS-” alla sostanza benzoilecgonina a seguito di un accertamento antidoping eseguito in occasione del premio “-OMISSIS-” disputato in data 17/09/18 presso l’ippodromo di -OMISSIS-.
Con la prima censura il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 del Regolamento in quanto la presenza della sola sostanza benzoilecgonina non comporterebbe la violazione del comma 1 della disposizione in esame; la positività dell’animale, infatti, potrebbe essersi verificata per una contaminazione accidentale tra l’urina del cavallo e la cocaina o la stessa benzoilecgonina e, comunque, quest’ultima non rientrerebbe nel novero delle sostanze proibite.
In ogni caso, il reperimento della benzoilecgonina non sarebbe prova dell’assunzione della cocaina da parte dell’animale.
Il motivo è infondato.
L’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite vieta “la presenza nell’organismo del cavallo, nel giorno della corsa, della prova e di qualifica o di riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero o di un metabolita, di un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella lista delle sostanze proibite di cui all’allegato 1 del presente Regolamento”.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, pertanto, “in base al dato testuale dell’art. 2, quindi, è sufficiente un metabolita della sostanza ad integrare l’illecito disciplinare previsto dall’art. 11 del detto Regolamento” (così espressamente Cons. Stato n. 7114/19; nello stesso senso Cons. Stato n. 7102/19) laddove le circostanze prospettate nella doglianza, quali la contaminazione accidentale dei campioni, sono sfornite di ogni principio di prova.
Con la seconda censura il ricorrente lamenta l’illegittimità della gravata decisione della commissione di appello che avrebbe ritenuto ex sé rilevante, ai fini disciplinari, la mera presenza del metabolita laddove, secondo l’interpretazione del Regolamento fornita dal giudice amministrativo, sarebbe rilevante la sola concentrazione della sostanza nella misura superiore a 20 ng./ml.; tale dato sarebbe stato erroneamente ritenuto sussistente dall’atto impugnato non essendo stata espletata, a tal fine, alcuna analisi semiquantitativa.
Il motivo è infondato.
Effettivamente, come deduce il ricorrente, secondo il Consiglio di Stato, la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’UNIRE del 16 febbraio 2009, che fissa a 20 ng/ml il limite minimo per la positività alla cocaina/benzoilecgonina, pur non essendo mai stata trasfusa in un decreto ministeriale (come invece è il Regolamento sul controllo delle sostanze proibite con D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002), può però costituire, con riferimento ai valori ivi indicati, un parametro di una valutazione tecnico-scientifica, escludente la certezza di un effetto dopante per concentrazioni inferiori ai 20 ng/ml (Consiglio di Stato n. 7114/19, Cons. Stato n. 6753/18, Cons. Stato n. 691/17, Cons. Stato 1096/15).
In base a tale interpretazione, da cui il Collegio non ravvisa elementi per discostarsi nel caso di specie, la delibera assurge a rilevanza non già per la sua valenza giuridico-formale di criterio di rango regolamentare vincolante per la Commissione di Disciplina, ma sotto il profilo sostanziale-contenutistico di enunciazione di una massima di natura tecnico-scientifica sulla base della quale effettuare una verifica di congruità del giudizio espresso dalla Commissione circa la natura dopante della sostanza in caso di accertamento della presenza del metabolita in esame in misura inferiore a tale valore.
Ciò posto, dal rapporto del laboratorio del 29/09/2020, trasmesso a seguito dell’ordinanza istruttoria del TAR n. 5527/2020, emerge che la quantità di benzoilecgonina rinvenuta nel campione è pari a 41ng/ml.
Dalla relazione dell’amministrazione depositata il 16/10/2020 risulta, poi, che, “quanto alla procedura tecnica eseguita per rilevare la quantità precisa di sostanza dopante rinvenuta nel campione, trattasi di calcolo matematico che viene effettuato sulla base dei dati già risultanti dalle analisi effettuate, dunque senza utilizzare nuovamente il campione. Infatti il dato “semiquantitativo” è fornito da una procedura chimico analitica in cui si confronta il rapporto dell’area dell’analita e l’area dello standard interno del campione rispetto allo stesso rapporto nel campione di riferimento (addizionato) (in parole semplici: prendendo in considerazione il grafico delle analisi già effettuate vengono addizionate quantità note di sostanza dopante per poi dedurne la concentrazione quando si verifica lo stesso picco rilevato nell’analisi considerata)”.
Quanto ora evidenziato rende inaccoglibile la richiesta di parte ricorrente, formulata con la memoria depositata il 21/03/21, in ordine all’inutilizzabilità del dato fornito dall’istruttoria condotta dal Ministero delle politiche agricole anche perché tale richiesta si fonda su argomenti, quale la mancanza di cromatogrammi e spettri di massa e la contaminazione accidentale del campione, oggetto di altre censure che sono ritenute infondate.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza della documentazione analitica delle seconde analisi.
La censura è infondata.
La documentazione analitica delle seconde analisi menzionata dal ricorrente non è prevista dall’art. 10 comma 11 del Regolamento secondo il quale “in caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l’esito unitamente al verbale di apertura del campione all’Amministrazione ed al competente organo di Giustizia Sportiva, che può acquisire il parere della Commissione Scientifica” (in questo senso anche Cons. Stato n. 1223/19).
Nella fattispecie tali garanzie risultano rispettate, in ragione della presenza di ben due certificati, l’uno relativo al prelievo campione inviato per la seconda analisi (che attesta, dunque, la provenienza dello stesso), l’altro concernente l’integrità del campione e del sigillo al momento dell’arrivo in laboratorio.
Con l’ultima censura il ricorrente deduce l’illegittimità della triplicazione della pena prevista dall’art. 11 comma 5 del Regolamento che non sarebbe applicabile alla benzoilecgonina in quanto mero metabolita della cocaina e “sostanza inattiva, non stupefacente ed ubiquitaria nell’ambiente” (pag. 5 dell’atto introduttivo).
Il motivo è infondato.
Secondo l’art. 11 commi 4, 5 e 6 del Regolamento:
“4. La positività del cavallo o il rifiuto di sottoporre lo stesso ai previsti controlli antidoping, accertati in esito a procedimento disciplinare, comporta: la sospensione temporanea nelle autorizzazioni, licenze o patenti ai soggetti coinvolti, da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici mesi, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, da un minimo di € 500 ad un massimo di € 6.000, e il distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.
5. Le sanzioni di cui al precedente comma sono raddoppiate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di uno steroide anabolizzante, o di un suo metabolita o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita, e sono triplicate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di una sostanza stupefacente o isomero della stessa o isomero di un suo metabolita o, comunque, di sostanze di cui sia vietata la somministrazione, il commercio e la detenzione.
6. Tutte le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate se il responsabile, nel triennio anteriore sia stato già sanzionato per le violazioni previste dal presente articolo e sono triplicate se, nel medesimo periodo sia incorso in predette violazioni per almeno due volte, nonché in ipotesi di reiterazione per oltre quattro volte nel triennio anteriore, il responsabile è punito con la radiazione da ogni attività ippica gestita dall’ASSI”.
La Commissione di disciplina di primo grado ha applicato la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore ed allenatore per mesi diciotto e la multa di euro 4.500,00 in virtù delle due recidive correlate alle decisioni n. 18/18 della Commissione di appello e n. 1/18 della Commissione di primo grado e “della tipologia della sostanza rilevata (stupefacente)”; ciascuna delle predette aggravanti giustifica, secondo il menzionato art. 11 del Regolamento, la triplicazione della sanzione base.
Il profilo dell’esistenza della recidiva di cui al comma 6 dell’articolo 11 non è stato contestato dal ricorrente nel gravame il che comprova la legittimità dell’entità della sanzione applicata proprio in virtù dell’aumento di pena previsto dal citato comma 6 e rende inammissibile, per difetto d’interesse, la doglianza relativa alla triplicazione correlata alla sostanza rilevata.
In ogni caso, come evidenziato in riferimento alla prima censura, la benzoilecgonina è riconducibile all’ambito delle sostanze proibite dall’art. 2 del Regolamento e, come tale, di per sé sola, giustifica l’aumento della sanzione previsto dall’art. 11 comma 5 del Regolamento stesso.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero resistente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in complessivi euro duemila/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, questi ultimi se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 d. lgs. n. 196/03 e 9 Reg. UE n. 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Referendario