CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 709/2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso per regolamento di competenza n. di reg. generale (…), proposto dalla Lega Nazionale Dilettanti – L.N.D. della Federazione Italiana Gioco Calcio- F.I.G.C., in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa, per delega a margine, dagli avv.ti Luigi Medugno e Cesare Persichelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Roma, alla via Panama, n. 12, parte resistente al ricorso innanzi al T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. III interna, n. di quel T.A.R. 3527/99, proposto dalla N.F.C. OMISSIS, in persona del Presidente p.t., parte rappresentata e difesa davanti al T.A.R. dall'avv. Salvatore Librizzi, senza elezione di domicilio davanti al medesimo T.A.R. e da ritenere domiciliata presso la segreteria dell’organo giurisdizionale,

contro

il Comitato Nazionale per l’Attività interregionale della predetta Lega Nazionale Dilettanti,

e la Federazione Italiana Gioco Calcio- Lega Nazionale Dilettanti

e, con successivi motivi aggiunti,

contro

la Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C.,

questa come sopra rappresentata e difesa,

e nei confronti

della società sportiva Polisportiva OMISSIS , in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,

per l'annullamento,

previa sospensione:

  • del ritenuto silenzio formatosi sulla propria domanda di ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti – C.N.D. 1999/2000, proposta con atto 29 giugno 1999;
  • del verbale e/o provvedimento del Comitato, di estremi dichiarati ignoti all’epoca del ricorso al T.A.R., recante la non ammissione della ricorrente con tutti gli atti connessi e conseguenziali
  • con i motivi aggiunti, del C.U. 6 agosto 1999, n. 4, e del C.U. 3 settembre 1999, n. 9, adottati dalla L.N.D. e dal predetto Comitato Nazionale per l’attività interregionale, e, ove occorra, del verbale 6 agosto 1999, n. 3, del Consiglio direttivo del ripetuto Comitato e di ogni altro atto connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e l’atto di motivi aggiunti davanti al T.A.R., con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in quella sede della Lega Nazionale Dilettanti;

visto il regolamento di competenza con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

udito, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2000, il relatore Paolo Numerico;

udito, altresì, l’avv. Medugno;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso dapprima depositato con istanza di abbreviazione termini e poi notificato il 10 settembre 1999 alla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., al suo Comitato ed alla società OMISSIS, con secondo deposito il 15 settembre 1999 presso il TAR per la Sicilia, Sezione di Catania, n. di quel T.A.R. 3527/99, la società sportiva OMISSIS in epigrafe impugnò, chiedendone anche la sospensione, il preteso silenzio rifiuto su propria domanda di ammissione al Campionato nazionale dilettanti di calcio, denunciando vari profili di violazione di legge e di figure sintomatiche di eccesso di potere.

Si costituì il 15 settembre 1999 la intimata Lega Nazionale Dilettanti, contestando la stessa esistenza del silenzio, nonché la fondatezza delle domande cautelare e di merito.

Mentre si svolgevano le diverse fasi ed i gradi del giudizio cautelare, la Lega Dilettanti notificò, il 30 settembre 1999, alla ricorrente ed all’altra società che non si era costituita, istanza di regolamento di competenza, depositata il 12 ottobre 1999, deducendo che la competenza a decidere sul ricorso spetta al Tribunale per il Lazio con sede in Roma, sia per il carattere nazionale del campionato, sia per la presenza nel girone cui aspirava la OMISSIS pure di squadre di altre due regioni (Calabria e Lucania), tra cui proprio la OMISSIS.

Sopravvennero:

a.- l’interposizione, ad opera della società OMISSIS, di un atto di motivi aggiunti, notificato il 25 ottobre 1999 con nuova richiesta di sospensione;

b.- un’istanza della Lega di trasmissione del fascicolo di causa, istanza illustrata con memoria in cui si chiedeva l’immediata dismissione del giudizio, per la sollecita definizione della questione di competenza.

Il Presidente della Sezione dapprima (l’8 novembre 1999) sospendeva l’invio del fascicolo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione da lui rivolta in altra vertenza al Giudice delle leggi sui propri poteri di delibazione circa le istanze di regolamento. Quindi il 5 agosto 2000, essendo intervenuta decisione di inammissibilità della Corte costituzionale, ha provveduto alla richiesta trasmissione del fascicolo di causa, nell’implicitamente constatata assenza del consenso della controparte.

Il ricorso per regolamento, con gli atti connessi, pervenuto finalmente a questo Consiglio il 23 agosto 2000, vi ha assunto il numero di registro generale7651/2000.

Nella camera di consiglio del 17 ottobre 2000 l'istanza è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che le tesi esposte con il regolamento di competenza vadano accolte.

La società calcistica OMISSIS (operante nel bacino dei monti Nebrodi, nei pressi della costa siciliana nord-orientale) ha sostanzialmente impugnato innanzi al TAR periferico la propria esclusione – tacita o espressa che essa sia stata (si tratta di questione di merito) – dal campionato nazionale di calcio riservato alle squadre dilettanti.

Senonché in primo luogo tale campionato ha carattere nazionale, pur essendo articolato in gironi, e dunque il provvedimento ha portata parimenti nazionale.

In secondo luogo vale la riflessione, assolutamente decisiva, che, se anche si guarda all’effetto del diniego sul solo girone locale, (nel caso il I), si constata che le squadre che vi partecipano non sono soltanto siciliane, ma anche almeno calabresi, come del resto la Polisportiva OMISSIS  che ha preso il posto cui aspirava l’originaria ricorrente società OMISSIS.

Dunque l’effetto della non ammissione rileva in un ambito super regionale.

Prevale pertanto la competenza del T.A.R. della circoscrizione in cui ha sede l’ente che ha emanato il provvedimento, ossia la competenza del T.A.R. per il Lazio, con sede in Roma., al quale pertanto, spetta di conoscere della vertenza in trattazione.

Secondo il recente insegnamento dell’Adunanza plenaria (Cons. Stato, ad. plen.,1 giugno 2000, n. 14), è necessario pronunciare sulle spese della fase, pur nel caso di accoglimento dell’istanza di regolamento. Al riguardo il Collegio giudica equo disporre la compensazione delle spese in questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta):

- accoglie l'istanza di regolamento di competenza in epigrafe;

- per l'effetto, dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, a conoscere del ricorso pure in epigrafe;

- compensa le spese di questa fase processuale;

- ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità pubblica.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2000, dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei signori magistrati:

-. Giovanni Ruoppolo,    presidente;

-. Calogero Piscitello,       consigliere;

-. Paolo Numerico,          consigliere estensore;

-. Paolo D’Angelo,          consigliere;

-. Giuseppe Minicone,     consigliere.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it