CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1708/2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. (…), proposto da Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro in carica e dal Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del suo Presidente in carica rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia alla via dei Portoghesi n.12, Roma;
contro
OMISSIS, non costituito
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 2 dicembre 1995 n. 2045, ;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
data per letta alla pubblica udienza del 2 dicembre 2005 la relazione del Cons. Sandro Aureli;
Udito, altresì, l’avv dello Stato Bachetti;
Ritenuto in fatto e in diritto:
FATTO
La sentenza riportata in epigrafe ha accolto il ricorso del dott. OMISSIS , sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di OMISSIS, con il quale veniva chiesto al T.A.R. Umbria di annullare il diniego di autorizzazione del C.S.M. concernente l’assunzione dell’incarico di collaboratore dell’Ufficio indagini della F.I.G.C. per la stagione sportiva 1992/1993, motivato con l’avvio a carico del predetto sia di un procedimento disciplinare che di un procedimento di trasferimento d’ufficio (ex art.2 legge sulle guarantige).
Il giudice di prime cure ha ritenuto, in particolare, di individuare l’illegittimità del provvedimento impugnato nell’omessa considerazione dell’intervenuto espletamento dell’incarico oggetto di richiesta di autorizzazione, sia al momento dell’adozione del diniego in parola, sia al momento dell’avvio dei due procedimenti predetti.
L’Avvocatura in difesa del C.S.M. ha chiesto l’annullamento della decisione di primo grado, contestandone sia le premesse in fatto che le argomentazioni in diritto.
All’udienza odierna il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Ha ritenuto il primo giudice nella sentenza impugnata che il C.S.M. ha negato illegittimamente al dott. OMISSIS l’autorizzazione ad assumere l’incarico di collaboratore dell’ufficio indagini presso la F.I.G.C., avendo valorizzato, al riguardo, l’avvio a suo carico di un procedimento disciplinare e di un procedimento di trasferimento d’ufficio, pur essendo stati questi ultimi attivati quando il primo era già stato espletato.
Talchè il potere del CSM di esaminare la domanda di autorizzazione sarebbe venuto meno per il fatto stesso che l’incarico predetto era già stato espletato, non potendo circostanze sopravvenute essere assunte ex post a supporto del provvedimento di diniego in contestazione, ancorchè esse fossero in atto al momento della sua adozione.
La Sezione ritiene di condividere l’assunto del primo giudice, sotto un unico profilo dei due posti a sostegno della decisione impugnata
Non può, invero, essere condivisa la relazione che il giudice di prime cure ha impostato, tra potere istituzionale di autorizzazione del CSM al magistrato ed intervenuto espletamento dell’incarico (evidentemente temporaneo) da autorizzare, per trarne la conclusione secondo la quale per effetto del secondo viene necessariamente meno anche il primo.
L’esame della domanda di autorizzazione presentata al CSM dal magistrato per lo svolgimento di attività extraistituzionale, implica, invero, una valutazione dell’incarico non in termini meramente operativi bensì al fine di stabilirne la compatibilità con lo speciale status di cui è investito il richiedente.
E’ dunque la permanenza di tale status, su cui istituzionalmente vigila il CSM, che attiva il potere di quest’ultimo di procedere all’esame della natura e dei contenuti dell’incarico oggetto dell’istanza, onde valutare detta compatibilità.
Dal che consegue che è indifferente la circostanza relativa all’essere l’incarico non ancora iniziato ovvero già svolto, riguardando un aspetto fattuale che non fa parte della struttura del potere di autorizzazione e che neppure ha a che fare con la predetta finalità per la quale esso è stato attribuito al CSM.
Non inutilmente quest’ultimo conserva dunque il potere di esprimersi sulla domanda di autorizzazione relativa ad un incarico che il magistrato ha già svolto, dovendosi comunque valutare se tale svolgimento fosse autorizzabile, anche al fine di qualificare il comportamento tenuto dal magistrato nella vicenda, in relazione alle speciali regole di condotta che ne caratterizzano l’attività.
Ciò posto, convince il Collegio invece l’argomento del giudice di prime cure riguardante l’ inesistenza dei predetti procedimenti afflittivi a carico del dott. OMISSIS al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, nonché la loro posteriorità rispetto all’espletamento dell’incarico, essendo stati avviati, separatamente, dopo la fine del luglio del 1993, mentre l’incarico in esame afferiva alla stagione calcistica 1992/93, che termina di solito in giugno.
Infatti, non può negarsi che ove il potere di autorizzazione fosse stato esercitato tempestivamente, e cioè prima dell’avvio dei procedimenti afflittivi, gli stessi non avrebbero avuto ne potuto avere alcun rilievo nell’esame della richiesta di autorizzazione ad espletare l’incarico F.I.G.C.; l’aver esaminato in ritardo tale richiesta non poteva, allora, non impedire che essi, a posteriori, venissero apprezzati dal C.S.M. in sede di esame della domanda di autorizzazione, al fine di delineare una incompatibilità del profilo professionale complessivo del magistrato con la natura dell’incarico ricevuto, traendone il diniego impugnato.
In tal caso infatti sussiste l’eccesso di potere dell’amministrazione che fonda l’estensione di un proprio potere sulla sua mancata tempestività, onde giungere a dare rilievo a circostanze sopravvenute, successive alla stessa durata dell’incarico da autorizzare.
L’appello deve quindi essere respinto .
Le spese del giudizio non debbono essere addebitate non essendosi costituito l’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe così provvede.
Respinge l’appello.
Nulla per le spese del presente grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 2 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Giuseppe Patroni Griffi Presidente, f.f.
Marinella Dedi Rulli Consigliere
Antonino Anastasi Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Sandro Aureli Consigliere estensore