CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 858/2012
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dragone, con domicilio eletto presso Salvatore Torrisi in Roma, via Federico Cesi, 21;
contro
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Vicenza, in persona del Questore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dragone, con domicilio eletto presso Salvatore Torrisi in Roma, via Federico Cesi, 21;
contro
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Vicenza, in persona del Questore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dragone, con domicilio eletto presso Salvatore Torrisi in Roma, via Federico Cesi, 21;
contro
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 10005 del 2010:
della sentenza breve del T.a.r. Veneto - Venezia :sezione III n. 04888/2010, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE SPORTIVE OVE SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI RELATIVE AD INCONTRI DI CALCIO
quanto al ricorso n. 10006 del 2010:
della sentenza breve del T.a.r. Veneto - Venezia :sezione III n. 04890/2010, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE SPORTIVE OVE SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI RELATIVE AD INCONTRI DI CALCIO
quanto al ricorso n. 10009 del 2010:
della sentenza breve del T.a.r. Veneto - Venezia :sezione III n. 04889/2010, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE SPORTIVE OVE SI SVOLGONO INCONTRI DI CALCIO
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Vicenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti l’avvocato Caggiula per delega di Dragone, el’avvocato dello Stato, Stigliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenze nn. 4888, 4889 e 4890 del 2010 il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha respinto i ricorsi proposti dagli odierni appellati avverso il provvedimento di divieto di accedere alle manifestazioni sportive (c.d. D.A.SPO.) del Questore di Vicenza del 26 maggio 2010, con cui è stato fatto divieto di accedere alle strutture sportive ove si svolgono manifestazioni relative ad incontri di calcio, per il periodo di cinque anni, con la prescrizione di presentarsi, per il medesimo periodo di cui al citato divieto, alla Questura di Lecce all'ora di inizio del primo tempo ed al termine del secondo tempo degli incontri di calcio che vedano impegnata la squadra del Lecce.
Avverso le sentenze citate propongono distinti appelli i ricorrenti ritenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.
Con ordinanza istruttoria n. 4445 del 2011, la Sezione, previamente riuniti gli appelli attesa l’identità delle questioni dedotte, ha ritenuto necessario ai fini della decisione acquisire dalla Questura di Vicenza documentate informazioni in merito:
• all’esatta posizione del materiale all’esplodente all’interno dei due furgoni;
• alla posizione degli odierni appellanti rispetto a quella di rinvenimento del materiale stesso;
• ad eventuali dichiarazioni confessorie rese con riguardo alla relativa detenzione.
Con nota in data 18 agosto 2011 la Questura di Vicenza - chiarito che all’interno del furgone OMISSIS nel quale, in data 23 maggio 2010, viaggiavano venticinque persone tra i quali i tre odierni appellanti, venivano rinvenuti, in più parti dell’abitacolo, trenta artifici pirotecnici - ha dato atto che il procedimento penale avviato nei confronti dei tre ricorrenti in relazione ai reati di possesso di artifizi pirotecnici e detenzione di materiale esplodente si è definito con provvedimento di archiviazione; al contempo, la Questura ha chiarito che, “a seguito dell’individuazione del luogo ove erano stati asportati parte degli oggetti rinvenuti al’interno dei furgoni”, il procedimento penale è stato avviato nei confronti di altra persona.
I riportati esiti istruttori inducono il Collegio a ritenere fondata la principale censura dedotta dagli appellanti, relativa al difetto della necessaria istruttoria volta ad accertare l’effettiva detenzione del materiale esplodente da parte dei tre ricorrenti.
Alla stregua delle esposte ragioni, vanno quindi accolti gli appelli e, per l’effetto, in accoglimento dei ricorsi di primo grado, annullato il provvedimento impugnato.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli, li riunisce e li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2012