CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3300/2013

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Pavoni e Stefano Mattii, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via A. Riboty, 28;

contro

Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III ter, 30 gennaio 2012, n. 1022, resa tra le parti, concernente irrogazione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra qualifica ippica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 16 novembre 2012 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Palasciano e l’avvocato Mattii;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato innanzi al TAR per il Lazio la decisione della Commissione di disciplina di appello dell’U.N.I.R.E., con cui era stato respinto l’appello avverso la decisione della Commissione di disciplina di I istanza del medesimo ente ed era stata confermata l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 6 e della multa di € 1.500,00, in relazione alla accertata positività del cavallo OMISSIS alle analisi antidoping “alla Benzoilecgonina” (27.9 ng/ml), in occasione del “OMISSIS”, corsa disputata all’ippodromo di Albenga in data 12 febbraio 2008.

2. Con la sentenza impugnata il ricorso è stato respinto.

3. Ricorre in appello il sig. OMISSIS  riproponendo le censure dedotte in primo grado, nell’ordine indicato nella memoria di replica depositata per l’udienza di discussione del ricorso:

I) violazione dell’art. 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per mancanza del parere della Commissione scientifica dell’Unire;

II) eccesso di potere per difetto di motivazione della positività, per mancanza della prova scientifica della stessa, costituita da cromatogrammi e spettri di massa dell’analisi;

III) inscienza e violazione delle linee guida per le seconde analisi dell’UNIRE, per mancanza di analisi quantitativa. Violazione della deliberazione del CdA dell’U.N.I.R.E. 16 marzo 2009, n. 104, prevedente la soglia di 20 ng/ml per cocaina e suoi metaboliti;

IV) inscienza per mancata ricerca degli altri metaboliti della cocaina, oltre alla BZE, caratterizzanti il contatto con la sostanza primaria cocaina, oltre che violazione di legge ed eccesso di potere;

V) violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1^ e 2^ analisi.

VI) violazione degli artt. 17 e 21 del regolamento di disciplina in quanto la decisione di primo grado, non letta in udienza, doveva essere depositata nella segreteria della Commissione di disciplina entro venti giorni dall’udienza medesima.

4. In ordine al primo motivo si osserva che il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 15 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 ottobre 2002, n. 797, il cui quarto comma dispone: “La Commissione (scientifica) esamina ogni caso riscontrato non negativo ai controlli al fine di fornire una documentazione completa dal punto di vista scientifico veterinario agli organi disciplinari”.

Al successivo quinto comma si prevede che “la Commissione scientifica esprime il proprio parere verificando la possibile origine alimentare o fisiologica della sostanza, la compatibilità con prelievi effettuati in allenamento oppure con precedenti prelievi già analizzati e con le terapie eventualmente certificate da un veterinario, la classificazione della sostanza causa della non negatività in una delle categorie di sostanze vietate, il grado di reperibilità della molecola sul mercato legale o illegale”.

La sentenza di primo grado, qui impugnata, fa riferimento a un documento datato 20 ottobre 2008, sottoscritto da cinque membri della commissione scientifica. Essa, nel disattendere la doglianza dedotta sul punto dall’interessato, ha osservato: “Che tale atto non costituisca un parere è una mera allegazione di parte ricorrente ed è comunque una valutazione rimessa alla Commissione di disciplina che valuterà l’utilità dello stesso ai fini del relativo procedimento; del resto non può ammettersi un sindacato sui contenuti che la Commissione scientifica intenda dare al proprio parere”.

Il ricorrente in appello, nell’articolata censura, non afferma mai l’inesistenza di un documento datato 20 ottobre 2008; e tanto è sufficiente per ritenerla infondata.

Infatti il ricorrente propone una lettura dei commi quarto e quinto dell’art. 15 del regolamento citato, come se essi costituissero una norma inscindibile.

Tale interpretazione non può essere condivisa.

Ai fini disciplinari è sufficiente che la commissione scientifica, ai sensi del quarto comma, fornisca una documentazione completa dal punto di vista scientifico veterinario agli organi disciplinari.

Dalle norme in esame non si evince che la documentazione debba necessariamente essere accompagnata da un parere o che l’attività di supporto alla commissione di disciplina debba esclusivamente estrinsecarsi in un documento qualificabile come parere.

Sarà la commissione di disciplina a valutare la congruità degli elementi offerti dalla commissione scientifica, richiedendo, se del caso, i necessari approfondimenti, ma con l’ulteriore e conclusiva avvertenza che l’inattività della commissione scientifica non potrebbe paralizzare l’attività della commissione di disciplina.

5. In ordine al secondo motivo la sentenza impugnata ha evidenziato: “In ogni caso, la circostanza affermata dal ricorrente non risulta provata e, deve aggiungersi, non è stata rilevata dal tecnico di parte, come avrebbe invece potuto essere, potendo le seconde analisi svolgersi in contraddittorio con un tecnico di parte”. In tale parte la sentenza non è stata censurata, cosicché il motivo risulta inammissibile.

6. In ordine al terzo motivo il ricorrente ha letteralmente dedotto la “erronea non considerazione del limite di 20 ng/ml, disciplinarmente rilevante, per la positività condannata”.

Anche tale motivo è infondato.

A parte le ragioni indicate nella sentenza impugnata (che ha escluso la possibilità di rilevare una qualsiasi quantità di detta sostanza, in quanto la normativa proibisce in assoluto detta sostanza), deve rilevarsi che il limite di 20 ng/ml è stato superato (27.9 ng/ml) in una misura tale da ricomprendere qualsiasi margine di errore.

7. Anche il quarto motivo (nelle sue articolazioni indicate sotto le lettere a, b e c) è infondato perché attiene alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione la scelta di effettuare le analisi con determinate modalità, fermo restando che il regolamento per il controllo delle sostanze proibite (RCSP), all’allegato 1 (lista delle sostanze proibite), le indica in maniera esemplificativa e non tassativa.

8. In ordine al quinto motivo, con il quale si censura l’identità del laboratorio di prime e seconde analisi la Sezione non può che rinviare al proprio precedente (12 ottobre 2011, n. 5525) con il quale si è riconosciuta la legittimità del procedimento ove le “seconde analisi” siano state effettuate presso il medesimo laboratorio.

9. È infine infondato il sesto motivo di ricorso con il quale si afferma la perentorietà del termine per il deposito della decisione disciplinare. In assenza di un’esplicita qualificazione del termine come perentorio, esso non può che essere ordinatorio.

10. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2013

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