CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3235/2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla S.r.l. OMISSIS, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Michele Pallottino, Nicola Canessa e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma – Viale Carso n.14;
contro
- la F.I.S.G. – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Angeletti, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma – Via Giuseppe Pisanelli;
- il CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Ghia, con domicilio eletto in Roma – Via delle Quattro Fontane n.10;
e nei confronti
della Soc. OMISSIS , non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III
n.1470/99 del 19.5.1999, non notificata;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della F.I.S.G. e del C.O.N.I.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2000 relatore il Consigliere Calogero Piscitello e uditi, altresì, l'Avv. Pallottino, l'avv. Angeletti e l'avv. Ghia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso in appello notificato in data 22dicembre 1999 la soc. OMISSISo impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato improponibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto dalla predetta H.C.M. 24 s.r.l. avverso la deliberazione della Commissione federale di appello costituita presso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, resa in data 11.7.1996 (e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale).
L'appellante premette in fatto che:
1. OMISSIS, quale associazione sportiva di carattere agonistico nel settore dell'hockey sul ghiaccio, è stata iscritta al campionato nazionale italiano di serie A di hockey sul ghiaccio nella stagione agonistica 1995/96, classificandosi al secondo posto (dopo il vincitore OMISSIS).
2. A partire dal 1995, OMISSIS ha contestato la gestione del campionato da parte della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, nonché la stessa organizzazione federale, che avrebbe impedito il regolare svolgimento delle gare – in particolare nella fase dei "play off" -, l'iscrizione della squadra al campionato ed il funzionamento degli organi interni di giustizia sportiva.
3. Nel marzo del 1996 OMISSIS si è qualificata, al termine di un campionato combattutissimo (denso di squalifiche subite), alla finalissima dei "play off" del campionato 1995/96 (da disputarsi tra le prime due finaliste qualificatesi al termine della fase preliminare dei "play off", al meglio di 4 partite su 7) ai fini dell'assegnazione del titolo.
4. Dopo la prima gara disputata a Bolzano e vinta da OMISSIS . veniva squalificato il giocatore di questa squadra OMISSIS (ritenuto il più forte difensore anche della nazionale), ma l'appello presentato da OMISSIS. contro la squalifica non veniva discusso per autosospensione della Commissione Federale di Appello. Prima del secondo incontro, disputato a OMISSISo, la OMISSIS – appreso che la Commissione non avrebbe giudicato l'appello proposto richiedeva di non giocare i successivi incontri, ma si vedeva costretta, per motivi di ordine pubblico, a disputare la partita – in relazione alla quale faceva riserva scritta.
5. Disputata la partita in "condizioni inique", la stessa veniva sospesa a cinque secondi dalla fine, mentre per episodi occorsi durante la partita, venivano squalificati il portiere ed il campo di OMISSIS.. Anche in questa circostanza veniva proposto appello avverso tali squalifiche, ma la Commissione Federale deliberava solo in merito alla squalifica del campo (che veniva riconfermata) ignorando la squalifica dei giocatori. Prima di disputare "gara 3" a Bolzano, scriveva alla F.I.S.G. ed al CONI affermando che avrebbe continuato a giocare solo "pro forma" (essendo il campionato già finito dopo "gara 2").
6. Contestualmente alla squalifica, OMISSIS proponeva appello alla Commissione Federale di Appello che, in data 22 marzo, per mezzo del suo Presidente, comunicava di non poter provvedere in ordine al gravame, per supposta carenza del titolo a ricoprire la carica da parte dei membri della Commissione stessa. L' OMISSIS disputava così le successive tre gare priva del proprio campo di gioco OMISSIS e priva dei proprio giocatori di rilievo, subendo peraltro ulteriori squalifiche, vanamente impugnate dinanzi alla Commissione federale di Appello.
7. I "play off", privi ormai di valore agonistico, si concludevano con la OMISSIS. classificata al secondo posto.
8. La Commissione Federale d'Appello, successivamente ricostituitasi presso la F.I.S.G., provvedeva solo in data 11 luglio 1996 sui ricorsi dell' OMISSIS annullando per intervenuta amnistia le squalifiche del campo ed i provvedimenti disciplinari emessi nei confronti di alcuni giocatori, respingendo per gli altri il reclamo, preoccupandosi per il resto di giustificare l'intempestività della propria pronuncia e precisando che un'eventuale pronuncia di accoglimento non avrebbe avuto effetto retroattivo sull'esito del campionato.
9. La pronuncia della Commissione Federale di Appello intervenuta a campionato concluso ed a titolo già assegnato è da ritenersi – afferma l'appellante – priva di qualsiasi effettività giuridica ed avrebbe inciso sulle posizioni giuridiche soggettive della OMISSIS quale società sportiva iscritta al campionato.
10. Con ricorso al TAR del Lazio notificato in data 11.11.1996 la OMISSIS ha quindi impugnato la deliberazione della Commissione Federale di Appello costituita presso la F.I.S.G., chiedendone l'annullamento, e chiedendo esplicitamente anche l'annullamento dei "play off" del campionato 1995/96.
11. Con la sentenza appellata il ricorso è stato dichiarato improponibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
A sostegno della proposta impugnativa l'appellante afferma, in primo luogo, la sussistenza della giurisdizione amministrativa, richiamando recenti pronunce di TAR e del Consiglio di Stato che avrebbero ampliato la sfera di intervento del giudice di legittimità negli atti delle società sportive, e reiterando, nel merito, le censure proposte in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere all'appello, il C.O.N.I. e la F.I.S.G. che, con distinte memorie, hanno contestato in fatto e in diritto le argomentazioni della ricorrente-appellante, concludendo per la conferma della sentenza appellata.
DIRITTO
Come esposto in narrativa, la controversia in esame riguarda la decisione assunta dalla Commissione Federale di Appello – organo di giustizia sportiva della F.I.S.G. – in merito alla omologazione dei risultati dei "play off" del campionato di hockey sul ghiaccio 1995/96. Rispetto a tale atto il TAR ha ritenuto insussistente la propria giurisdizione.
Secondo l'appellante società OMISSIS , dal complesso degli atti menzionati in narrativa emergerebbe, in sostanza, l'impossibilità di fatto della stessa società ricorrente di partecipare al campionato (nella migliore formazione possibile) e di esercitare, in definitiva, l'attività agonistica; non vi sarebbe, quindi, ragione di escludere – come ha ritenuto il TAR con la sentenza appellata – dagli atti di natura provvedimentale-pubblicistica che "incidono sullo status degli atleti" (e che sono, pertanto, ammessi al sindacato di legittimità del giudice amministrativo) l'atto adottato, nel caso di specie, dal giudice sportivo (che, pronunciando tardivamente in materia di squalifiche di campo e di provvedimenti disciplinari emessi nei confronti di alcuni giocatori, avrebbe determinato l'esito negativo del campionato lamentato dalla ricorrente).
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
Non può non rilevarsi, invero, che la vicenda oggetto della controversia in esame si esaurisce all'interno dell'ordinamento sportivo, essendo il ricorso essenzialmente rivolto a contestare le legittimità del risultato agonistico conseguito, attraverso la contestazione di fatti e avvenimenti di carattere esclusivamente sportivo (squalifica di campo e di giocatori e partite giocate senza gli stessi), sottratti come tali a valutazioni di organi diversi da quelli specificamente deputati a verificarne la regolarità nell'ambito dell'ordinamento di settore.
Non può applicarsi, quindi, nella fattispecie, l'orientamento giurisprudenziale (invocato dall'appellante) che – sulla base dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (decc. 5.4.93 n.4063); 16.5.1991 n.5505 e 9.5.1986 nn.3091 e 3092) – riconosce la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allorché le federazioni sportive, assumendo la veste di organi del CONI per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, violano norme che attengono non già alla vita interna delle Federazioni stesse, ed ai rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, bensì alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva.
Per le considerazioni che precedono l'appello in esame deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta il ricorso in appello in epigrafe e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Calogero PISCITELLO Consigliere est.
Paolo NUMERICO Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere