CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1316/2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. (…), proposto dal C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Argenzio, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Due Macelli n. 47

contro

il Sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Corrado Buscemi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Silvio Pellico n. 36

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, n. 2067 del 28 dicembre 1995, limitatamente alla parte in cui, in parziale accoglimento del ricorso n. 16219/93, dichiara il diritto del Marcelli ed il correlativo obbligo a carico del C.O.N.I., al computo, ai fini del trattamento economico, del c.d. superminimo, con la computabilità di esso anche ai fini della tredicesima mensilità.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 20 novembre 2001, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F  A  T  T  O

1. Il Sig. OMISSIS - già dipendente della Federazione Italiana Gioco Calcio, ed inquadrato nei ruoli C.O.N.I., con decorrenza 1° novembre 1992, nella VI qualifica funzionale, a seguito di prova selettiva in applicazione della L. 31 gennaio 1991 n. 138 - ebbe ad impugnare, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, gli atti di inquadramento, in forza di varie pretese relative al nuovo inquadramento, in massima parte disattese dal giudice di primo grado con sentenza n. 2967 del 1995, con la quale, tuttavia, in parziale accoglimento del ricorso è stato dichiarato il diritto dell’interessato ed il correlativo obbligo del C.O.N.I. al computo, ai fini del trattamento economico, del c.d. “superminimo”, riconosciutogli dalla Federazione nel contratto individuale di lavoro, con la computabilità dello stesso anche ai fini della 13^ mensilità. 

2. Avverso l’anzidetta sentenza propone appello il C.O.N.I., per la parte che lo vede soccombente, denunciando l’erroneità e contraddittorietà del procedimento logico giuridico sulla cui base il Tribunale è pervenuto al proprio convincimento. Il riconoscimento del c.d. “superminimo” sarebbe in aperto contrasto con le statuizioni di rigetto delle rimanenti pretese e delle ragioni che lo hanno determinato, anche sul rilievo che il riconoscimento del trattamento in questione, in aggiunta agli elementi della retribuzione disciplinati dalle norme della contrattazione collettiva e a queste non riconducibile, avrebbe giustificazione nel conferimento, da parte della Federazione di provenienza, di mansioni diverse da quelle inerenti alla posizione formalmente rivestita, irrilevanti ai fini del successivo inquadramento presso il Comitato.

3. Si è costituito in giudizio l’appellato, eccependo, in rito, l’inesistenza e/o la nullità dell’appello, per invalidità della procura conferita in calce alla sentenza appellata e, nel merito, la mancanza di fondamento della domanda.

4. Successivamente, chiamata alla pubblica udienza del 20 novembre 2001, la causa è stata trattenuta in decisione.

D  I  R  I  T  T  O

1. Deve essere disattesa l’eccezione relativa alla validità della procura.

Muovendo dall’orientamento della non tassatività dell’elencazione degli atti nei quali può essere rilasciata procura speciale autenticata dal difensore, contenuta nell’art. 83 c.p.c., già in epoca anteriormente alla novella di cui all’art. 1 della L. 27 maggio 1997 n. 141, la giurisprudenza formatasi davanti al giudice ordinario ha specificamente affermato che, al fine dell'ammissibilità dell'appello, la procura al difensore deve ritenersi validamente conferita in calce od a margine della copia notificata della sentenza impugnata, quando il relativo documento sia stato depositato al momento della costituzione in giudizio, essendo ciò sufficiente ad assicurare la certezza e l'anteriorità del mandato rispetto a detta costituzione, e, quindi, a soddisfare le esigenze perseguite dall'art. 83, 3º comma c.p.c.(Cass., 22-01-1988, n. 485).

2. Nel merito, tuttavia, l’appello è infondato.

La Sezione ha avuto già modo di risolvere in senso affermativo e conforme all’orientamento espresso nella sentenza appellata il problema della computabilità del c.d. superminimo nel trattamento economico complessivo loro dovuto dal C.O.N.I. ai dipendenti delle Federazioni sportive nazionali transitate all’Ente in forza della L. 31 gennaio 1992 n. 138, ai quali la voce retributiva in contestazione risultava riconosciuta dall’Ente di provenienza, sulla base delle lettere di assunzione, in aggiunta al trattamento tabellare (in termini,  decc. nn. 357 del 23 marzo 1998 e 608 del 4 maggio 1998).

La conclusione, derivante da corretta interpretazione della L. n. 138 del 1992 citata, deve essere confermata.

Ed, invero, al dichiarato scopo di assicurare funzionalità al C.O.N.I., l’art. 3 di tale legge ha previsto che «Il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, è inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneità alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del C.O.N.I.» (comma 1), assicurando, in occasione di tale passaggio, la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nell'ordinamento di provenienza.

Tuttavia, mentre per quanto riguarda la posizione giuridica è stata prevista qualche limitazione, il legislatore ha inteso accordare piena tutela sul piano della conservazione del precedente trattamento economico e previdenziale.

Ed infatti, l'inquadramento in qualifica funzionale «corrispondente alla posizione ricoperta in base al rapporto di diritto privato», secondo la tabella di equiparazione allegata alla legge, è stata condizionata al possesso del prescritto titolo di studio (art. 3, comma 4, primo periodo), dovendosi, altrimenti, inquadrare il dipendente in qualifica funzionale inferiore (id., secondo periodo).

Sul piano economico, invece, ai fini previdenziali è stato prescritto il «rispetto... dell'anzianità acquisita in base al precedente rapporto di lavoro» (art. 3, comma 1), e, ai fini del trattamento di servizio attivo è assicurato «il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica attribuita» (art. 3, comma 5, primo periodo), con la precisazione, tuttavia, che «l'eventuale differenza tra la retribuzione percepita all'atto dell'inquadramento in ruolo in base al rapporto di diritto privato e quella spettante ai sensi del presente comma, è attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti» (id., secondo periodo).

Testualmente, le disposizioni riportate sono, dunque, nel senso che, per la determinazione della misura dell’assegno personale, i termini a raffronto sono «la retribuzione percepita all’atto dell’inquadramento in ruolo in base al rapporto di diritto privato» ed «il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica attribuita» (che è, appunto, la retribuzione «spettante ai sensi del presente comma»).

Nel testo legislativo, dunque, le espressioni «retribuzione» e «trattamento economico» sono, dunque, utilizzati, dal legislatore, in senso equivalente, ma il legislatore ha, tuttavia, anche posto l’accento sul tratto distintivo dei due elementi messi a confronto, indicando nella prima parte del comma 5, con la locuzione «trattamento economico», il “quantum” spettante al dipendente nel nuovo ordinamento (sulla base di una previsione di carattere generale), e, nella seconda parte, con il termine ordinariamente adoperato per indicare il profilo sinallagmatico della prestazione lavorativa (“retribuzione”) l’emolumento percepito effettivamente ed in concreto dal dipendente nel momento storico del passaggio al C.O.N.I.

Dalla documentazione in atti emerge che il trattamento economico percepito dall’attuale appellato, quale corrispettivo mensile della sua prestazione ordinaria, all’atto dell’inquadramento nei ruoli del C.O.N.I., comprendeva anche il cosiddetto «superminimo». Né l’Amministrazione appellante, che pur riconosce tale circostanza, è in grado di indicare le condizioni particolari alle quali assume fosse subordinata la sua erogazione e che, pertanto, a suo dire, ne escludevano la natura di voce fissa del trattamento economico.

Tanto è sufficiente, alla stregua della lettera e della ratio della disposizione invocata, per dichiarare il diritto del ricorrente in primo grado al computo del «superminimo» ai fini della commisurazione dell’assegno personale di cui si tratta, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione al pagamento delle somme a tale titolo dovute, secondo quanto stabilito nella sentenza appellata, senza che possa ravvisarsi alcuna contraddittorietà e illogicità, sulle statuizioni di segno negativo, nella stessa contenute, e l’accoglimento, al contrario, per ciò che riguarda la domanda relativa al titolo preso in esame, il cui fondamento, correttamente, non può essere messo in relazione al contratto collettivo del 1988, visto che la norma da applicare fa espresso riferimento alla retribuzione in concreto percepita (la quale trova titolo nella lettera di assunzione), non a quella eventualmente in astratto spettante.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.

Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;

Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 20 novembre 2001, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Mario SCHINAIA                                     PRESIDENTE

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI     CONSIGLIERE, EST.

Giuseppe ROMEO                                   CONSIGLIERE

Giuseppe MINICONE                              CONSIGLIERE

Lanfranco BALUCANI                             CONSIGLIERE

 

                  

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