CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 53/2021 Pubblicato il 04/01/2021

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da U.S.D. Fezzanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Giotti, Marzia Sperandeo e Francesco Rondini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

 Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Giacomardo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

nei confronti

G.S.D. OMISSIS , A.C.  OMISSIS .S.D., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma, sez. I, n.08807/2020, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e del C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Giotti, Proietti su delega di Sperandeo, Mazzarelli, Angeletti, Medugno, in proprio e su delega di Giacomardo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e tenendo conto dell’eccezionale situazione causata nello svolgimento delle competizioni sportive in corso, che erano state interrotte per precauzione epidemiologica, l’art. 218, comma 1, d.-l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, attribuiva alle federazioni sportive nazionali la facoltà di «adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021».

Avvalendosi di tale facoltà, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) – in accordo con la Lega Nazionale Dilettanti – deliberava: a) “di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla LND, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla s.s. 2019/2020”, rinviando “ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive” (CU n. 197/A del 21 maggio 2020; b) quindi, di fissare le modalità di definizione dei risultati della stagione sportiva (CU n. 214/A del 10 giugno 2020).

In particolare, per il campionato di Serie D, il Consiglio federale, in accoglimento della proposta della Lega, stabiliva di dare luogo “ad 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi”, sulla scorta delle classifiche già definite, tenendo conto: a) della situazione di classifica, come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle competizioni sportive; b) del numero delle gare disputate da ciascuna squadra.

2.- In tale contesto, la U.S.D. Fezzanese – posizionata, al momento dell’interruzione, al quart’ultimo posto in classifica del campionato di serie D (girone A) e, dunque, di fatto retrocessa alla serie inferiore – impugnava al Collegio di Garanzia dello Sport sia il richiamato CU n. 214/A, sia il successivo CU n. 324 del 18 giugno 2020, con cui la Lega, nel dare attuazione alla detta delibera federale, aveva reso note le linee guida per la compilazione delle classifiche, dando atto che, in caso di parità di punti e di gare disputate prima della interruzione, avrebbe trovato applicazione l’art. 51 delle Norme organizzative interne della F.I.G.C., la cd. “classifica avulsa”.

3.- Con decisione n. 28/2020, assunta a Sezioni Unite, il Collegio di Garanzia dello Sport, riuniti i plurimi ricorsi incrociati delle società che invocavano, al pari dell’odierna appellante, l’applicazione di soluzioni alternative volte evitare la retrocessione, li rigettava integralmente.

4.- Avverso tale decisione, l U.S.D. Fezzanese, unitamente ad altre società, insorgeva con ricorso al Tribunale amministrativo per il Lazio, che lo respingeva con sentenza n. 8807 del 27 luglio 2020.

Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, la società impugna la sentenza, di cui assume l’erroneità ed ingiustizia, invocandone la riforma in accoglimento delle sue doglianze.

Nella resistenza della F.I.G.C., del C.O.N.I. e della Lega nazionale dilettanti, alla pubblica udienza del’8 ottobre 2020, sulle reiterate conclusioni delle patri costituite, la causa è stata riservata in decisione e decisa come da separato dispositivo.

DIRITTO

1.- L’appello non è fondato e va respinto.

2.- Con il primo motivo di doglianza, l’appellante si duole dell’incoerenza della scelta della Federazione, per avere utilizzato criteri diversi per definire le modalità di conclusione del campionato di Serie D rispetto ai campionati professionistici e a quelli organizzati in via diretta (seria A e B, calcio femminile e campionati primavera).

In particolare, l’appello evidenzia che la Federazione – titolare, sia in forza della previsione statutaria dell’art. 27, comma 3, lett. d), sia in base al richiamato art. 218, comma 1, d.-l. n. 34 del 2020, del potere esclusivo di deliberare sull’ordinamento di tutti i campionati (dilettanti e professionisti, maschili, femminili e giovanili) – aveva sì optato, per tutte le categorie, per la cristallizzazione delle classifiche al momento della definitiva interruzione dei campionati; ma aveva, per contro, quanto alla definizione delle modalità, effettuato – in modo illogico e contraddittorio – scelte divergenti per il campionato nazionale dilettanti maschile rispetto a tutti gli altri campionati nazionali italiani (maschile, femminile, professionistico, dilettantistico ed infine giovanile). Invece la sentenza appellata: a) aveva dato soverchio rilievo all’autonomia dell’ordinamento sportivo e ai corrispondenti limiti del sindacato giurisdizionale di ragionevolezza; b) aveva, inappropriatamente, avallato la decisione in base ad una ritenuta “diversità del contesto riferimento”, tramite il non corretto richiamo alla circolare dell’U.E.F.A. n. 24/2020; c) aveva ritenuto, in ogni caso, non irragionevole una diversa declinazione del “merito sportivo”, da parte della Federazione, in ordine al campionato dilettanti.

2.1.- Le censure non sono fondate.

2.1.1.- In via preliminare, occorre ribadire, in termini generali, che le determinazioni delle federazioni sportive sulla gestione dei campionati, la fissazione dei criteri e delle regole operative per lo svolgimento organizzato delle competizioni, le modalità di definizione ed elaborazione delle relative classifiche finali sono espressione della nella discrezionalità “amministrativa” degli organi dell’ordinamento sportivo, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale si può esplicare in un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici (cfr. Cons. Stato, V, 7 settembre 2018, n. 5281).

Vero è che si tratta di questioni (e relative controversie) di carattere organizzativo, per le quali i profili sportivi rilevano in termini di “connessione” con situazioni giuridiche soggettive che l’ordinamento generale tutela (cfr. art. 1, comma 2 d.-l. 19 agosto 2003, n. 220 - Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280) e che, perciò vanno soggette alla giurisdizione statuale (cfr. art. 133, comma 1, lettera z-bis) Cod. proc. amm., introdotto dall’art. 1, comma 649, l. 30 dicembre 2018, n. 145). Tuttavia la loro valutazione in giustizia non può non tenere in considerazione il fondamentale “principio di autonomia” che impronta i “rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica” (cfr. Corte Cost., 11 febbraio 2011, n. 49 e 25 giugno 2019, n. 160).

2.1.2.- A tale rilievo generale occorre aggiungere, nel caso di specie, che l’autonomia decisionale della federazione bene si esprime anche in rapporto alla precauzione epidemiologica e all’ordine sportivo provvisorio da, congruamente, stabilire quale conseguenza delle determinazioni circa la gestione dell’interruzione necessitata dei campionati e dell’inerente conseguente cristallizzazione delle classifiche provvisorie. Questo corrisponde alla situazione generale di emergenza sanitaria e ai poteri istituiti dall’art. 218 (Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici), comma 1, d.-l. 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, converti dalla l. l. 17 luglio 2020, n. 77), che dispone che «in considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali […] possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021».

Tali eccezionali poteri attribuiti alle federazioni «anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo» vanno correlati al loro oggetto (l’individuazione dei modi con cui proseguire o concludere i campionati della stagione 2019/2020 e organizzare quelli della stagione successiva): in tale riferimento consiste anche il limite intrinseco entro il quale la deroga è consentita (cfr. Cons. Stato, V, 7 ottobre 2020, n. 5934).

2.1.3.- Tanto premesso, che vi sia – come si rileva - una diversità delle determinazioni della F.I.G.C. sull’interruzione, stimata necessaria in relazione all’emergenza sanitaria, dei vari campionati (dilettantistico e professionistico, maschile e femminile) non è di suo sintomo di un’irragionevolezza della singola determinazione.

Invero: a) per un verso – sotto il profilo formale della razionalità procedurale – essa costituisce, come emerge dagli atti, il frutto di una dialettica tra gli organi federali e le diverse Leghe, oltreché della Divisione calcio femminile, che hanno concorso nell’elaborazione e formulazione di proposte tra loro non omogenee (garantendo peraltro, con ciò, un’effettiva partecipazione di tutte le figure interessate); b) per altro verso – sotto il profilo sostanziale della ragionevolezza – la diversità (e non omologabilità) dei distinti contesti di riferimento è idonea a giustificare (trattandosi di opzioni pur sempre conformi al premio del “merito sportivo”) il diverso trattamento riservato ai campionati. Detto altrimenti, in un tale contesto le soluzioni da imprimere all’ordine sportivo provvisorio ben possono variare, per ogni distinto campionato, in ragione delle sue concrete e specifiche caratteristiche: e la valutazione sulla ragionevolezza a va queste anzitutto rapportata.

A questi riguardi, non appare revocabile in dubbio che vi sia una diversità di situazioni e di interessi riconducibili alle società professionistiche rispetto a quelli riferibili alle società o associazioni sportive dilettantistiche. Diversità riscontrabili su una molteplicità di piani: sul piano dell’organizzazione e sul piano economico, anzitutto, posto che la tendenziale scarsità di mezzi e di risorse delle società dilettantistiche avrebbe reso difficoltoso il rispetto dei rigorosi protocolli sanitari che il contrasto all’emergenza sanitaria avrebbe imposto, ove si fosse deciso di riprendere e concludere la stagione sportiva; sul piano, inoltre, della più ampia diffusione nel territorio del calcio dilettantistico rispetto a quello professionistico, per cui la ripresa dei campionati dilettantistici avrebbe comportato maggiori rischi sul piano sanitario (cfr. Cons. Stato, V, 7 ottobre 2020, n. 5934).

A diverso avviso non conduce il richiamo alla circolare UEFA n. 24/2020, recepita dalla FIGC in relazione ai campionati professionistici e non per quelli dilettantistici: per un verso, infatti, tale circolare non prospetta un’interpretazione ufficiale e vincolante del concetto di “merito sportivo”; per un altro verso, non impone l’applicazione di criteri omogenei in tutti i campionati nazionali, limitandosi a diramare linee guida valevoli per “le più importanti competizioni nazionali che danno accesso alle competizioni UEFA”, nelle quali non rientrano i campionati organizzati dalla Lega nazionale dilettanti: i quali, anche per questo profilo, si confermano operare in contesti non omogenei e, perciò, non senz’altro omologabili.

3.- Con il secondo ordine di doglianze, l’appellante lamenta l’erronea applicazione dell’art. 51 delle Norme organizzative interne della federazione, una ad eccesso di delega: a suo avviso, la Lega nazionale dilettanti non avrebbe avuto il potere “di applicare l’art. 51 NOIF (classifica avulsa) in maniera non conforme al testo della norma approvato dalla FIGC”, in quanto nessuna delega in tal senso le sarebbe stata conferita dalla Federazione.

3.1.- Il motivo non è fondato.

Una volta che la federazione si era risolta, in base al CU n. 214/A, a cristallizzare le posizioni per come esistenti al momento della sospensione/interruzione del campionato, tenuto conto del numero delle partite effettivamente giocate, non restava alla Lega, che rimettersi alle regole di cui all’art. 51 NOIF in tema di parità di punteggi, applicando il criterio (che, secondo la norma, trova prioritaria applicazione in caso di ex aequo) degli scontri diretti.

Per tal via, la decisione della Lega risulta adottata in piana conformità alla direttiva di cui comunicato federale (che, di suo, teneva conto della obiettiva eccezionalità della situazione venutasi a determinare).

Né rileva sostenere che il criterio degli scontri diretti sarebbe stato erroneamente applicato, in una situazione in cui la disputa degli stessi risultava incompleta: come esattamente rilevato dal primo giudice, quand’anche potesse ritenersi che detto criterio fosse utilizzabile solo nel caso in cui tutte le squadre a pari merito avessero giocato lo stesso numero di scontri diretti (l’appellante ne aveva giocati due, mentre le altre contendenti tre), il risultato non sarebbe cambiato. L’art. 51 delle NOIF prevede, infatti, quale criterio residuale quello della “differenza reti” con riferimento all’intero campionato, in applicazione del quale – come dimostrato dalla documentazione in atti e non contestato dalla appellante – quest’ultima avrebbe conservato in ogni caso la collocazione in classifica al quart’ultimo posto, in posizione non utile alla permanenza in Serie D.

La Fezzanese, infatti, sarebbe risultata in posizione deteriore rispetto alle dirette contendenti, anche ove, anziché considerare gli scontri diretti, si fosse tenuto conto della differenza reti (OMISSIS -13, OMISSIS -12 e OMISSIS -2).

Per questo profilo, la doglianza – prima ancora che infondata – risulterebbe, come pure evidenziato dal primo giudice, inammissibile per sostanziale carenza di interesse.

4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

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