CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1082/2012

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da Scuola Calcio OMISSIS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Lillo S. Bruccoleri, con domicilio eletto presso Lillo S. Bruccoleri in Roma, via Giovanni Gentile, 22;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Medugno, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

Lega Nazionale Professionisti, Lega Nazionale Dilettanti;

A.C. OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leandro Cantamessa e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso Letizia Mazzarelli in Roma, via Panama, 58;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma, Sezione III-ter, n. 1349/2007

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Bruccoleri e Medugno (quest’ultimo, anche per delega dell'avvocato Mazzarelli);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Scuola Calcio OMISSIS, di puro settore giovanile, afferma con l’appello di essere iscritta presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora innanzi: ‘FIGC’) – Settore per l’attività giovanile e scolastica e di aver tesserato per alcune stagioni nelle sue fila il calciatore OMISSIS, prima che questi transitasse presso la società professionale AC OMISSIS s.p.a..

Non avendo l’AC OMISSIS provveduto a versare il c.d. ‘premio alla carriera’ di cui all’art. 99-bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) della FIGC in favore dell’odierna appellante, quest’ultima presentava reclamo dinanzi alla FIGC – Commissione per le vertenze economiche.

Nelle more del giudizio dinanzi alla Commissione per le vertenze economiche, la Lega Nazionale Professionisti (d’ora innanzi: ‘LNP’), la Lega Nazionale Dilettanti (d’ora innanzi: ‘LND’) e il Settore FIGC per l’attività giovanile e scolastica sottoscrivevano un protocollo di intesa avente ad oggetto una modifica dell’articolo 99-bis delle NOIF (protocollo in data 5 giugno 2003).

In particolare, a seguito della modifica in tal modo convenuta, la disposizione da ultimo richiamata prevede che la società professionale che recluti un calciatore cresciuto professionalmente presso una società non professionale, versi in favore di quest’ultima un ‘premio alla carriera’ di ammontare limitato a euro 16mila (mentre invece, prima della modifica, l’importo in questione era pari a euro 103mila).

La disposizione transitoria approvata con il richiamato protocollo del 5 giugno 2003 stabilisce che “il nuovo testo dell’art. 99-bis [delle NOIF] si applica anche alle controversie, per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso”.

Con decisione in data 6 febbraio 2004, la Commissione per le vertenze economiche della FIGC accoglieva solo in parte le istanze economiche dell’odierna appellante e, ritenendo applicabile alla vicenda il nuovo testo dell’art. 99-bis delle NOIF, condannava l’AC OMISSIS al solo versamento della somma di euro 16mila (in vece dei 103mila richiesti dalla Scuola Calcio OMISSIS).

L’appellante proponeva, quindi, appello alla Corte d’appello federale la quale, con decisione in data 26 aprile 2004, respingeva il ricorso.

La decisione in questione veniva, quindi, impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio dalla Scuola Calcio OMISSIS, la quale provvedeva a notificare il ricorso alla FIGC, alla LND, all’AC OMISSIS e alla LNP.

Ai fini della presente decisione, occorre richiamare le vicende relative alle notifiche in questione.

Le prime due notifiche (quelle disposte nei confronti della FIGC e della LND) sono state effettuate a mani e le stesse non hanno determinato contestazioni di sorta.

Le altre due notifiche (quelle disposte nei confronti dell’AC OMISSIS e della LNP) sono state effettuate a mezzo posta. Ora, la prima di esse si è perfezionata per il destinatario in data 28 giugno 2004, mentre la seconda si è perfezionata in data 29 giugno 2004.

Le cartoline di ricevimento sono ritornate all’ufficio postale centrale di zona in data 6 luglio 2004 e, quindi, consegnate al difensore della Scuola Calcio OMISSIS (il quale, secondo l’appellante, non ha potuto entrarne in possesso prima del giorno successivo).

La Scuola Calcio OMISSIS ha provveduto al deposito del ricorso con le prove delle avvenute notifiche solo in data 15 luglio 2004.

Con la sentenza oggetto del presente appello, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato il ricorso in questione inammissibile per tardivo deposito dello stesso.

Secondo quel giudice, infatti, l’appellante ha omesso di depositare il ricorso entro il quindicesimo giorno dall’ultima notifica (dovendosi applicare alla controversia in questione la dimidiazione dei termini di cui all’art. 23-bis l. 6 dicembre 1971, n. 1034, espressamente richiamato dell’art. 3, comma 3, d.-l. 19 agosto 2003, n. 220).

In particolare, dal momento che le due notifiche a mezzo posta si sono perfezionate per i destinatari il 28 e il 29 giugno 2004, il termine dimidiato di cui sopra scadeva il 14 giugno 2004, mentre il deposito del ricorso era avvenuto soltanto il 15 giugno 2004.

La sentenza è stata impugnata dalla Scuola Calcio OMISSIS ch ne ha chiesto la riforma per diversi motivi.

In primo luogo, l’appellante contesta gli argomenti con cui la sentenza ha dichiarato la tardività del deposito del ricorso.

Per l’appellante la sentenza è meritevole di riforma:

- per non aver considerato che era impossibile per l’appellante fruire dell’intero termine di quindici giorni per il deposito del ricorso, dal momento che la stessa, per almeno sette giorni dopo l’avvenuta consegna al destinatario (ossia, per i giorni dal 29 giugno al 6 luglio 2004), non aveva ottenuto la cartolina di ritorno attestante l’avvenuta consegna del plico postale;

- per non aver valutato la giurisprudenza costituzionale, secondo cui non possono gravare sul notificante i disguidi del servizio postale, che possono incidere sulla piena ed effettiva disponibilità dei termini processuali di legge;

- per non aver valutato la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, V, n. 2257/2003) che ha riconosciuto l’errore scusabile in ordine all’operatività del termine dimidiato di deposito in una fattispecie in cui il ricorrente aveva ottenuto la restituzione dall’ufficiale giudiziario dell’originale del ricorso con la prova delle avvenute notifiche lo stesso giorno in cui scadeva il termine per il deposito;

- per non aver adeguatamente valutato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel processo amministrativo, la nozione di ‘proposizione del ricorso’ (cui non si applica la dimidiazione dei termini ai sensi dell’art. 23-bis) deve intendersi comprensiva anche della fase del deposito del ricorso. Se il giudice avesse accolto tale nozione di ‘proposizione del ricorso’, avrebbe dovuto necessariamente concludere nel senso della non dimidiazione del termine per il deposito, il quale risulterebbe conseguentemente tempestivo.

Nel merito, la Scuola Calcio OMISSIS afferma che la sentenza (e, prima ancora, le richiamate decisioni degli Organi della giustizia sportiva) sono erronee per non aver considerato che, nei confronti della appellante, non trovavano applicazione le nuove (e peggiorative) previsioni di cui all’art. 99-bis del NOIF, introdotte dal protocollo di intesa del 5 giugno 2003. Ciò in quanto il protocollo di intesa era stato concluso (fra gli altri) dal Settore FIGC per l’attività giovanile e scolastica che – tuttavia – non avrebbe la rappresentanza delle società iscritte per ciò che attiene le questioni economiche e non potrebbe impegnarle al rispetto di condizioni peggiorative rispetto a quanto previsto dalle pertinenti norme federali. In definitiva, l’inesistenza in capo al Settore FIGC per l’attività giovanile di un potere di rappresentanza rende il protocollo di intesa non vincolante per la Scuola Calcio OMISSIS, che quindi non può essere interessata dalle nuove (e peggiorative) previsioni di cui al protocollo di intesa modificativo dell’articolo 99-bis delle NOIF.

Si sono costituite in giudizio la FIGC e l’AC OMISSIS, che hanno concluso per il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla Scuola Calcio OMISSIS, di puro settore giovanile (iscritta presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio – settore per l’attività giovanile e scolastica) contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività nel deposito il ricorso contro le decisioni degli organi della giustizia sportiva con cui era stato determinato l’ammontare del ‘premio alla carriera’ da corrispondere in proprio favore dalla società AC OMISSIS per aver curato la crescita professionale del calciatore OMISSIS.

2. L’appello è infondato.

2.1. In primo luogo, si osserva che la sentenza merita di essere condivisa dove ha ritenuto (conformemente all’orientamento prevalente) che la nozione di ‘proposizione del ricorso’ di cui all’art. 23-bis l. 6 dicembre 1971, n. 1034 va riferito al solo momento della notifica - per la quale non opera il principio della dimidiazione - e non anche al momento del deposito del ricorso - per il quale la dimidiazione opera, trattandosi di fase successiva a quella della proposizione in senso proprio – (in tal senso: Cons. Stato, IV, 24 aprile 2009, n. 2638; IV, 14 aprile 2006, n. 2124; Ad. Plen., 18 marzo 2004, n. 5).

Il ricorso quindi doveva essere depositato entro il termine dimidiato di quindici giorni dall’ultima notifica (ossia, entro il 14 luglio 2004) e non può ritenersi la scusabilità dell’errore in relazione all’individuazione del termine per il deposito, dato che già nel 2004 (anno di proposizione del primo ricorso) la giurisprudenza maggioritaria era orientata nel senso ora ricordato.

2.2. In secondo luogo, la sentenza è altresì condivisibile laddove ha ritenuto che la tardività del ricorso emerge anche se si condivide la tesi (peraltro, conforme alla giurisprudenza costituzionale) per cui, in caso di notifica a mezzo posta, il termine a quo per il deposito del ricorso va fatto decorrere solo dal momento in cui la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario.

2.3. In terzo luogo si osserva che non emerge alcun elemento sistematico o testuale che conforti la tesi per cui il termine per il deposito del ricorso decorre (non dal momento in cui la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario, bensì) dal momento in cui il notificante è tornato in possesso della cartolina postale attestante l’avvenuto ricevimento.

Si osserva che il necessario bilanciamento fra – da un lato – l’interesse del notificante a disporre di un termine effettivo per svolgere le proprie attività processuali e – dall’altro – l’interesse generale alla celere definizione degli adempimenti processuali - in specie nelle particolari materie di cui all’art. 23-bis l. n. 1034 del 1971 - induce a ritenere che la tesi dell’appellante potrebbe essere condivisa (con conseguente riconoscimento dell’errore scusabile) solo se il notificante sia ritornato in possesso della cartolina postale quando è ormai interamente spirato il termine per il deposito.

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha, infatti, riconosciuto il beneficio dell’errore scusabile in ipotesi in cui la restituzione della cartolina postale era avvenuta il giorno stesso in cui scadeva il termine – dimidiato – per il deposito e in cui il ricorrente aveva concretamente provveduto al deposito il primo giorno feriale successivo (Cons. Stato, V, 30 aprile 2003, n. 2257).

Tuttavia, quel caso non è assimilabile a quello dell’odierna appellante, la quale ha avuto a disposizione un termine di otto giorni fra quello in cui è tornata in possesso della cartolina postale e quello in cui scadeva il termine per il deposito, lasciando che quest’ultimo termine decorresse infruttuosamente.

In siffatte ipotesi, il richiamato giudizio di bilanciamento fra i diversi interessi non consente di riconoscere l’errore scusabile se il notificante ha comunque avuto a disposizione un apprezzabile lasso di tempo per procedere al deposito e lo ha fatto inutilmente decorrere.

Il sistema normativo in tema di deposito del ricorso nelle ipotesi in cui il ricorrente si sia avvalso per la notifica del servizio postale è già idoneo a garantire al notificante la piena disponibilità del termine per il deposito.

Giova richiamare il tradizionale orientamento giurisprudenziale per cui è senz’altro consentito alla parte che ha proceduto alla notifica tramite il servizio postale di effettuare il deposito anche in assenza dell’avviso di ricevimento (e quindi, senza la prova dell’avvenuta notifica), a condizione che, al momento della decisione, risulti la ritualità della notifica (in tal senso: Cons. Stato, V, 24 marzo 1998, n. 341).

In definitiva, nulla avrebbe impedito all’appellante di procedere al deposito del ricorso prima ancora di disporre della prova dell’avvenuta notifica, salvo poi depositare prontamente la prova dell’avvenuta notifica non appena ne fosse venuta in possesso.

Ciò che non gli era consentito senza conseguenze era di lasciar decorrere infruttuosamente il termine per il deposito, pur essendo medio tempore venuta a conoscenza del momento in cui la notifica si era perfezionata anche nei confronti del destinatario (e, quindi, del termine ultimo per effettuare il deposito).

3. Ma anche indipendentemente dagli assorbenti rilievi dinanzi richiamati sub 2, il ricorso in appello non può trovare accoglimento.

3.1. In particolare, a parte la dubbia ammissibilità di un ricorso giurisdizionale proposto prima dell’esaurimento dei diversi gradi della giustizia sportiva (contra: art. 3, comma 1, d.-l. 19 agosto 2003, n, 220, in materia di giustizia sportiva), è la stessa tesi sostenuta dall’appellante (che sottolinea il carattere di suo non vincolante del nuovo art. 99-bis delle NOIF) ad essere non condivisibile.

Al contrario, fermo restando che il nuovo art. 99-bis determina inevitabilmente la soccombenza della Scuola Calcio OMISSIS (ossia, la corresponsione in suo favore di un ‘premio alla carriera’ di ammontare ridotto), si osserva che non emergono ragioni per ritenere che questa disposizione non possa trovare applicazione nei confronti dell’appellante.

In particolare, risulta non condivisibile la tesi per cui il Settore FIGC per l’attività giovanile e scolastica non ha la rappresentanza delle società iscritte per ciò che attiene le questioni economiche e non può impegnarle (ad es., mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa) al rispetto di condizioni peggiorative rispetto a quanto previsto dalle pertinenti norme federali.

Si è condivisibilmente osservato in contrario che, ai sensi dell’art. 12, comma 5, dello Statuto federale, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica, il Presidente di tale Settore – interno alla FIGC – ha senz’altro la rappresentanza di tutte le società allo stesso appartenenti (fra cui, l’odierna appellante).

Conseguentemente, i provvedimenti del Presidente di tale Settore sono vincolanti per tutte le società affiliate, in base al principio generale di efficacia dei provvedimenti federali di cui all’art. 27 dello Statuto della FIGC.

4. Per le ragioni dinanzi esposte il ricorso va respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi onde disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2012

 

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