CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1360/2020 Pubblicato il 24/02/2020

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio De Rensis e Francesco Di Ciommo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in San Giovanni in Persiceto, via Marconi, 15;

contro

Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, 10;

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI e Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Panama, 58;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, OMISSIS Calcio s.p.a., OMISSIS  Calcio s.p.a., OMISSIS s.r.l., Calcio OMISSIS s.p.a. nonché Procura Generale dello Sport, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio; F.C. Pro OMISSIS 1892 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari e Flavia Tortorella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Aliberti in Roma, via Taranto, 95;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05696/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della F.C. Pro OMISSIS 1892 d.r.l. e della FIGC;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati De Luca Picione Maura in dichiarata delega di Di Ciommo, nonché Mazzarelli, Medugno, Viglione, Presutti e Di Cintio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio la società OMISSIS s.p.a. impugnava la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-Sezione Disciplinare del 1° ottobre 2018, che dichiarava inammissibile il ricorso dalla stessa proposto avverso le delibere assunte dal Commissario straordinario della FIGC, pubblicate con i comunicati ufficiali nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018, con i quali era stato modificato l’organico del Campionato di Serie B – portandolo da 22 a 19 squadre – e conseguentemente disposto di non procedere all’integrazione dell’organico di tale campionato, revocando il precedente C.U. n. 54 del 30 maggio 2018.

La ricorrente esponeva che, al termine del campionato di Lega Pro 2017/2018, Girone A, si era classificata seconda nella propria categoria, immediatamente alle spalle della squadra del Livorno, che era stato ammesso alla Serie B; aveva quindi disputato i play off approdando alla finale nazionale degli stessi, all’esito della quale era stata sconfitta dal OMISSIS, anch’esso ammesso alla Serie B.

Con il C.U. n. 54 del 30 maggio 2018 la FIGC aveva stabilito i criteri per l’integrazione degli organici dei campionati di Serie A e Serie B nella stagione sportiva 2018/2019 in caso di vacanza di organico: poiché all’esito delle fasi previste dal Sistema Licenze Nazionali non erano state ammesse al Campionato di Serie B 2018/2019 tre squadre, vi era dunque la possibilità di completare l’organico del relativo Campionato con tre ripescaggi.

Per l’effetto, con C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 era stato indicato il termine perentorio del 27 luglio 2018 per la presentazione delle domande da parte delle società che avessero interesse a candidarsi per l’integrazione dell’organico, tra cui vi era la OMISSIS. aveva quindi presentato la domanda di ripescaggio.

Nelle more il citato C.U. n. 54/2018, recante i criteri per l’integrazione degli organici dei campionati di Serie A e B, veniva però impugnato dal OMISSIS  Calcio dinanzi al Tribunale Federale

Nazionale che, con decisione del 17 luglio 2018 (C.U. n. 7/TFN), confermata con decisione della Corte Federale d’Appello del 6 agosto 2018 (C.U. n. 008/CFA), accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la delibera impugnata nella parte in cui aveva disposto che dovessero essere escluse dalle procedure di ripescaggio le società sanzionate in via disciplinare per mancato pagamento di emolumenti, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo fine carriera nei confronti dei propri tesserati, dipendenti e collaboratori, in riferimento alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Le società OMISSIS, Pro OMISSIS e OMISSIS impugnavano a loro volta tale decisione innanzi al Collegio di Garanzia del CONI per veder ottenerne l’annullamento e, quindi, la conferma della delibera del Commissario straordinario sui criteri di ripescaggio ed integrazione dell’organico del Campionato di Serie B.

Con decreto prot. n. 544 del 10 agosto 2018 Il Presidente del Collegio di Garanzia sospendeva cautelarmente gli effetti della decisione impugnata, fissando per la trattazione del merito della questione l’udienza pubblica del 7 settembre 2018.

A tal punto il Commissario straordinario della FIGC, tenuto conto dei ricorsi pendenti sui criteri di ripescaggio e dell’intendimento espresso dall’Assemblea della Lega di B, optava per la riduzione a 19 squadre dell’organico del Campionato di Serie B, a tal fine pubblicando con i C.U. nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018, con conseguente annullamento del C.U. n. 54 del 30 maggio 2018 e della procedura di integrazione del relativo organico.

La ricorrente era intervenuta nei giudizi di impugnazione, promossi dalle altre squadre interessate, delle delibere commissariali pubblicate in data 13 agosto 2018, e del calendario di Serie B pubblicato in data 14 agosto 2018, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport che, in data 11 settembre 2018, aveva però dichiarato i ricorsi inammissibili, in quanto i provvedimenti gravati avrebbero dovuto essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia della FIGC.

La OMISSIS proponeva quindi proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che all’esito della discussione orale lo dichiarava inammissibile, ritenendo non sussistente un diritto al ripescaggio, non essendo tale procedura normata dalla disciplina federale e ravvisando in capo alle squadre che avevano presentato la relativa domanda “un interesse semplice (cd. interesse amministrativamente protetto) alla conclusione della procedura”, come tale non tutelabile.

Nelle more, con d.l. 5 ottobre 2018, n. 115, entrato in vigore il 7 ottobre 2018 e recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive” venivano tra l’altro apportate modifiche al Codice del processo amministrativo, riservando al giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

L’applicazione delle disposizioni del d.l. n. 115 del 2018 veniva estesa (art. 1, comma quarto) “anche ai processi ed alle controversie in corso”, con espressa previsione di impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto, per le quali fossero pendenti i termini di impugnazione.

Sulla base di tali disposizioni la ricorrente proponeva pertanto gravame avverso la decisione del TFN-Sezione Disciplinare pubblicata sul C.U. N. 22/TFN Sez. Disc. del 1° ottobre 2018, deducendo le seguenti censure:

1) erronea e/o falsa applicazione delle norme sull’interesse ad agire – esistenza di un interesse qualificato e tutelato in capo alla OMISSIS s.p.a. ex art. 49 N.o.i.f., avendo la decisione impugnata ritenuto insussistente, nell’ordinamento federale, un diritto al ripescaggio e, conseguentemente, ravvisato in capo alle ricorrenti un mero interesse semplice alla conclusione della procedura, non tutelabile;

2) carenza di poteri del Commissario straordinario in ordine alla modifica dell’ordinamento dei campionati, violazione dell’art. 27, comma 3, lett. d) dello Statuto FIGC, in quanto il Commissario era stato nominato al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il funzionamento della Federazione, “ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari, al fine di consentire la corretta ricostituzione degli Organi Federali – in tutte le sue componenti – e la celebrazione dell’Assemblea straordinaria elettiva” e non era, pertanto, non legittimato ad adottare modificazioni dell’ordinamento vigente (disciplinato dalle NOIF) con riguardo alle modalità di effettuazione dei Campionati e al numero di squadre previste in seno agli stessi;

3. nullità delle delibere emanate dal Commissario straordinario della FIGC in quanto prive della sottoscrizione ufficiale del Segretario della Federazione;

4. eccesso di potere, sviamento di potere, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta delle delibere del Commissario straordinario impugnate, violazione degli artt. 49 e 50 della N.o.i.f., violazione dei principi di affidamento e di legittima aspettativa, avendo il Commissario previsto la modifica dell’ordinamento dei Campionati con effetto immediato, intervenendo anche sull’art. 50 NOIF secondo cui tali modifiche sarebbero dovute entrare in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della loro adozione;

5) eccesso di potere, contraddittorietà e ingiustizia manifesta delle delibere del Commissario straordinario impugnate, in considerazione della modifica apportata in via immediata e senza disposizioni transitorie all’organico del Campionato;

6) illegittimità del comunicato ufficiale n. 47 del 13 agosto 2018 per eccesso di potere - violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 50, comma 2, delle N.o.i.f., del principio di retroattività e del principi di democrazia, in quanto la nuova formulazione della norma citata attribuiva al Consiglio Federale il potere di modificare a proprio piacimento il format dei Campionati, al ricorrere di concreti rischi in ordine al regolare e/o tempestivo avvio degli stessi, senza specificare in alcun modo i rischi da evitare, ed era stata adottata senza acquisire il parere delle Leghe interessate e senza prevedere una graduale introduzione delle modifiche;

7. illegittimità del comunicato ufficiale n. 48 del 13 agosto 2018 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza, illogicità e/o contraddittorietà dei provvedimenti, in quanto il comunicato citato aveva abrogato le disposizioni contenute nel C. U. n. 54 del 30 maggio 2018, contenente i criteri riguardanti i ripescaggi per Serie A e Serie B, nonostante al riguardo fossero pendenti giudizi innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI allorquando le società avevano già presentato le domande di ripescaggio;

8) illegittimità del comunicato ufficiale n. 49 del 13 agosto 2018 per eccesso di potere e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 50 N.o.i.f., in quanto i vizi che inficiavano i C.U. 47 e 48 travolgevano di conseguenza anche il C.U. 49 con il quale il Commissario Straordinario aveva deliberato di “non procedere all’integrazione delle vacanze d’organico del Campionato di Serie B” e il C.U. 10 della LNPB con cui erano stati pubblicati i calendari.

Si costituivano in giudizio la FIGC e la Lega Nazionale Professionisti Serie B, resistendo al ricorso, nonché la FC Pro OMISSIS in adesione allo stesso.

Con sentenza 7 maggio 2019, n. 5696, il Tribunale adito dichiarava improcedibile il ricorso principale con riferimento alla domanda di annullamento degli atti impugnati e respingeva la domanda di risarcimento del danno.

Avverso tale decisione la OMISSIS s.p.a. interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1) Difetto di motivazione, contraddittorietà ed erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che la ricorrente non avesse diritto al ripescaggio.

2) Difetto di motivazione, contraddittorietà ed erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che la ricorrente non abbia dato la prova in ordine alla concreta possibilità che il risultato sperato sarebbe stato raggiunto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 c.p.a. laddove il TAR afferma che la mancata proposizione della domanda cautelare sia stata determinante nel cristallizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dagli atti impugnati.

3) Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare, sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati dalla OMISSIS.

Ribadiva inoltre quanto già esposto nel corso del precedente grado di giudizio in ordine alla quantificazione del danno asseritamente patito.

Si costituivano in giudizio la FIGC e la Lega Nazionale Professionisti Serie B, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo a loro volta separati appelli incidentali, con i quali contestavano la giurisdizione del giudice amministrativo.

Anche la F.C. Pro OMISSIS 1892 s.r.l. si costituiva, depositando un semplice atto formale.

Successivamente le parti ulteriormente ribadivano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 12 dicembre 2019, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, ritiene il Collegio di poter soprassedere dalle istanze preliminari dedotte dalle appellanti incidentali in ordine all’asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul sindacato diretto sulle scelte organizzative federali in tema di campionati, in considerazione del fatto che, a seguito della rinuncia alla domanda impugnatoria (come dichiarato dalla parte già nel corso del precedente grado di giudizio, all’udienza pubblica del 26 marzo 2019), viene avanzata solo una domanda risarcitoria, pacificamente devoluta alla cognizione del giudice amministrativo (v. in particolare, Corte Cost., 25 giugno 2019, n. 160; Id., 11 febbraio 2011, n. 49).

In tale contesto, del resto, l’eventuale cognizione del giudice amministrativo sulla validità ed efficacia dei provvedimenti assunti dagli organi sportivi federali ha valenza solamente incidentale.

Venendo quindi al merito del gravame, per ragioni di pregiudizialità logica è opportuno – in considerazione dell’oggetto delle censure complessivamente dedotte – esaminare per primo il terzo motivo di appello.

Con quel motivo viene preliminarmente contestata la decisione del primo giudice di negare il risarcimento danni richiesto sul presupposto della mancata prova, in termini probabilistici, del risultato sperato, ossia del ripescaggio in Serie B.

Così motivando, però, il primo giudice parrebbe aver dato per scontato che i provvedimenti impugnati fossero illegittimi in quanto, in caso contrario, “la domanda risarcitoria sarebbe stata dichiarata infondata e non respinta per mancanza di prova circa la sussistenza del danno lamentato.”; peraltro, avendo la sentenza omesso di prendere espressa posizione sul tale decisiva questione – se cioè la lamentata illegittimità dei provvedimenti impugnati potesse dirsi fondata – l’appellante richiama le difese già dedotte nel precedente grado di giudizio in ordine a:

erronea e/o falsa applicazione delle norme sull’interesse ad agire in capo alla OMISSIS ex art. 49 NOIF;

carenza di poteri del Commissario Straordinario in ordine alla modifica dell’ordinamento dei Campionati – violazione dell’art. 27 comma 3 lett. d) Statuto FIGC;

nullità delle delibere emanate dal Commissario Straordinario della FIGC, in quanto prive della sottoscrizione ufficiale;

eccesso di potere – sviamento di potere – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta delle delibere del Commissario Straordinario impugnate - violazione delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 delle NOIF, nonché violazione dei principi di affidamento e di legittima aspettativa;

eccesso di potere – manifesta illogicità e contraddittorietà delle delibere commissariali impugnate;

illegittimità del C.U. n. 47 del 13.08.2018 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 50, co. 2, NOIF, del principio di retroattività e del principio di democrazia;

illegittimità del C.U. n. 48 del 13.08.2018 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza – illogicità e/o contraddittorietà dei provvedimenti;

illegittimità del C.U. n. 49 del 13 agosto 2018 per eccesso di potere nonché violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 49 e 50 NOIF.

A prescindere dall’ammissibilità o meno del mero richiamo di tali censure, non formalmente riproposte alla luce di quanto motivato nella sentenza impugnata, va comunque detto che il motivo, nelle sue diverse articolazioni, non è fondato.

Con deliberazione n. 52 del 1° febbraio 2018, la Giunta nazionale del CONI, rilevata “una constatata impossibilità di funzionamento degli organi direttivi della FIGC che si va ad aggiungere alle già denunciate criticità che concretizzano gravi irregolarità di gestione e violazioni dell’ordinamento sportivo” e considerato “che il nominando Commissario dovrà anche valutare la possibilità di predisporre eventuali nuove norme statutarie e regolamentari da sottoporre – ove previsto – ad apposita assemblea federale per la relativa approvazione”, nominava un Commissario straordinario alla FIGC, “affinché, con i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale, ponga in essere tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari, al fine di consentire la corretta ricostituzione degli Organi Federali – in tutte le sue componenti – e la celebrazione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva”.

Ritiene il Collegio che l’ampiezza dei poteri conferiti al Commissario straordinario della FIGC consentisse allo stesso di adottare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, non potendosi condividere la tesi per cui questi avrebbe esorbitato dai poteri conferitigli con la delibera CONI n. 52 del 2018, sul presupposto che quest’ultima attribuisse sì un potere di modificare anche lo Statuto ed i regolamenti FIGC, ma al solo fine di “consentire la corretta ricostituzione degli organi federali”. Nel caso di specie, per contro, tale facoltà sarebbe stata utilizzata al diverso fine di modificare l’organizzazione dei campionati, introducendo nuove disposizioni ed abrogando quelle in corso di validità.

In realtà, come sopra riportato, lo specifico obiettivo indicato dall’appellante non era l’unico posto a fondamento della delega di poteri e funzioni attribuita al Commissario, dovendo questi assicurare innanzitutto “la riconduzione della Federazione nell’alveo della legalità oltre che per garantire gli importanti impegni cui è chiamata”, e ciò proprio “al fine di consentire la corretta ricostituzione degli organi federali”, sia “il regolare funzionamento della Federazione stessa”.

A tal fine, come già si è detto, al Commissario straordinario era stato attribuito il potere di porre “in essere tutti gli atti necessari”, senza espressamente prevedere limitazione alcuna (a conferma dell’estrema ampiezza delle sue attribuzioni, del resto, allo stesso erano stati congiuntamente attribuiti i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale): per l’effetto, dal momento che ai sensi dell’art. 13 del proprio Statuto, la FIGC “definisce, d’intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l’ordinamento dei campionati”, deve concludersi che tra i poteri del Commissario vi fosse anche quello di intervenire sul format del Campionato di Serie B allora prossimo all’inizio.

Nel caso di specie, del resto, la decisione del Commissario straordinario di definire una volta per tutte la composizione del Campionato 2018/2019 nell’imminenza del suo inizio non appariva – anche in ragione di un’immanente ragione di effettività e tempestività delle manifestazioni sportive organizzate in campionati – illogica né abnorme, ma coerente con l’obiettivo di razionalmente assicurare la buona amministrazione dell’attività federale, nelle more della ricostituzione degli organi interni della FIGC: per effetto di una serie di ricorsi promossi da alcune società calcistiche nei confronti – da un lato – di provvedimenti di esclusione e – dall’altro – dei criteri con cui procedere ad eventuali integrazioni di organico, si era infatti venuta a creare una grave situazione di stallo potenzialmente idonea a compromettere il regolare ed ordinato avvio (e di riflesso il successivo svolgimento) della stagione calcistica.

Sotto il profilo procedurale, infine, la modifica del format del Campionato 2018/2019 risulta essere stata posta in essere nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27, comma 3, lett. d) dello Statuto della FIGC, avendo in particolare il Commissario esercitato i poteri del Consiglio federale, d’intesa con la sola Lega interessata (la Lega Nazionale Professionisti di Serie B), incidendo l’azione intrapresa solamente sul relativo Campionato, sentite le componenti tecniche – AIC ed AIAC – che dovevano essere consultate (peraltro senza aver titolo a manifestare un formale assenso vincolante alla modifica).

La scelta del Commissario, va poi detto, risulta essere stata condivisa dalla Lega interlocutrice.

Neppure si può parlare, sotto diverso ma concorrente profilo, di lesione di un legittimo affidamento in capo alle squadre di calcio che prima dell’intervento del Commissario confidavano in un ripescaggio.

Va in primo luogo chiarito, in termini di principio, che non risulta configurabile un diritto, tutelabile in giustizia, al “ripescaggio” da parte delle società sportive non facenti parte dell’organico di Campionato per risultati acquisiti sul campo. L’ipotesi, in effetti, non è prevista da alcuna: disposizione delle NOIF e la possibilità che la FIGC disponga – nell’eventualità di una sopravvenuta riduzione del numero delle squadre partecipanti di diritto – l’integrazione dell’organico con società precedentemente escluse resta del tutto eventuale e comunque incoercibile, in quanto rimessa alla discrezionalità degli organi federali.

Le società interessate hanno pertanto una mera aspettativa di fatto a che si proceda in tal senso, fermo restando che ogni decisione assunta dalla Federazione non può prescindere dall’obiettivo prioritario di assicurare il regolare, ordinato e tempestivo svolgimento delle competizioni sportive.

Del resto, per rimanere al caso di specie, la stessa delibera del Commissario straordinario pubblicata con il comunicato ufficiale FIGC n. 18 del 18 luglio 2018, contenente indicazioni sul contenuto delle domande da presentare per l’ipotesi di futuri “ripescaggi”, precisava che l’integrazione del Campionato di Serie B 2018/2019 era solamente “eventuale” e non scontata.

Dunque, a fronte di una data di inizio Campionato già fissata per il 24 agosto 2018, non era irragionevole né imprevedibile che la FIGC (per il tramite del suo Commissario straordinario), una volta preso atto della sopravvenuta situazione di incertezza e stallo dovuta alla concomitante pendenza di contrapposti ricorsi innanzi agli organi della giustizia sportiva (contro l’esclusione dal Campionato, da una parte, nonché contro le regole che avrebbero dovuto governare le procedure di integrazione dell’organico, dall’altra), si fosse determinata per risolvere in modo strutturale l’impasse. Ciò faceva non dando seguito alle procedure di integrazione dell’organico, una volta constatato che parte delle stesse regole che a tal fine avrebbero dovuto essere applicate era stata dichiarata illegittima dagli organi della giustizia sportiva.

Neppure è fondato il profilo di censura relativo alla mancata sottoscrizione dei provvedimenti impugnati da parte del Segretario federale della FIGC: l’art. 13, comma primo NOIF, nel prevedere che “Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell’ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi”, fornisce alcune prescrizioni di carattere formale relativamente alla fase – successiva all’adozione dell’atto – della sua pubblicazione mediante “comunicato ufficiale”, ma nulla dice circa gli elementi essenziali della (presupposta) decisione oggetto di pubblicazione.

Nel caso di specie, i comunicati impugnati presupponevano altrettante deliberazioni del Commissario straordinario, tutte peraltro regolarmente sottoscritte dal medesimo, sì che la mancata firma del Segretario, concernendo solo la successiva fase di pubblicazione dei provvedimenti adottati, non incideva sulla esistenza e la validità degli stessi.

Neppure è fondato l’ulteriore profilo di censura, secondo cui il Commissario straordinario avrebbe violato il divieto di modifica retroattiva delle norme in materia di organizzazione dei Campionati.

In effetti, lungi dall’incidere su un Campionato già in corso, sia la modifica delle NOIF, sia la decisione di non più ammettere i ripescaggi erano stati deliberati prima del perfezionamento delle procedure di integrazione dell’organico e, comunque, prima dell’avvio dell’ormai imminente stagione calcistica (nonché della pubblicazione del calendario da parte della Lega Professionisti di Serie B). Né, d’atra parte, era mai stata formata una graduatoria delle società che avevano proposto domanda di ripescaggio, così come nessun conseguente provvedimento era stato adottato.

La reiezione del terzo motivo di appello, avente ad oggetto il presupposto fondante l’azione risarcitoria dell’appellante, è assorbente di ogni altra censura da questa dedotta.

Ne consegue pertanto la reiezione del gravame nel suo complesso e, per l’effetto, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse degli appelli incidentali proposti dalla FIGC e dalla Lega Professionisti di Serie B.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibili gli appelli incidentali proposti dalla FIGC e dalla Lega Professionisti di Serie B.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del CONI, della FIGC e della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuno di essi, oltre Iva e Cpa se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

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