T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 11125/ 2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla F.C. Bolzano – Bozen 1996, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Knering e Luigi Manzi e con questi elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5 presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti e con questi elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 9, presso lo studio dell’avv. Mario Gallavotti, la Federazione Giuoco Calcio Lega Professionisti di Serie C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotti, Lucia Scognamiglio e Maurizio Marino presso il cui studio in Roma, via Pisanelli n. 40 è elettivamente domiciliata, nonché,

nei confronti di

F.C. Sudtirol s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'annullamento

del provvedimento dell’8 agosto 2005 adottato dalla Lega Professionisti di Serie C, con il quale la F.C. Sudtirol s.r.l. è stata autorizzata a disputare le proprie partite, nella stagione sportiva 2005-2006, presso lo Stadio Druso di Bolzano, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso il provvedimento che ha disposto il calendario delle gare in serie C2, nonché

per l’accertamento

della responsabilità civile della resistente per i danni conseguenti al provvedimento gravato con riserva di accertamento del quantum in separato giudizio.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Giuoco Calcio Lega Professionisti di Serie C;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 17 dicembre 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 29 novembre 2005 e depositato il successivo 6 dicembre la F.C. Bolzano – Bozen 1996 ha impugnato il provvedimento dell’8 agosto 2005 adottato dalla Lega Professionisti di Serie C, con il quale la F.C. Sudtirol s.r.l. è stata autorizzata a disputare le proprie partite, nella stagione sportiva 2005-2006, presso lo Stadio Druso di Bolzano. Ha altresì chiesto l’accertamento della responsabilità civile della resistente per i danni conseguenti al provvedimento gravato con riserva di accertamento del quantum in separato giudizio.

Espone, in fatto, che lo Stadio di Druno è sempre stato nella propria disponibilità, mentre la Sudtirol s.r.l. ha sempre giocato sul campo di Bressanone, ove ha anche sede la società. L’autorizzazione era stata chiesta perché lo stadio di Bressanone non è omologato per lo svolgimento delle gare del campionato di Serie C.

Il consentire ad una società calcistica di giocare nello stadio di un Comune diverso da quello in cui ha sede e che, per giunta, è nella disponibilità della squadra cittadina danneggia inevitabilmente, sotto il profilo economico, quest’ultima società, che vedrà certamente diminuire gli introiti derivanti dagli incassi delle partite e dalle sponsorizzazioni.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente ha dedotto motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per violazione della regola della pregiudiziale sportiva e il difetto di giurisdizione del giudice adito mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

4. Si è costituita in giudizio la Federazione Giuoco Calcio Lega Professionisti di Serie C, che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per violazione della regola della pregiudiziale sportiva, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

5. La F.C. Sudtirol s.r.l. non si è costituita in giudizio.

6. Alla Camera di consiglio del 15 dicembre 2005, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

7. All’udienza del 17 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame la F.C. Bolzano – Bozen 1996 ha chiesto l‘annullamento del provvedimento dell’8 agosto 2005 adottato dalla Lega Professionisti di Serie C, con il quale la F.C. Sudtirol s.r.l. è stata autorizzata a disputare le proprie partite, nella stagione sportiva 2005-2006, nello Stadio Druso di Bolzano.

Nel costituirsi in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia conoscibile solo dal giudice sportivo, peraltro nella specie neppure adito in via pregiudiziale.

L’eccezione è fondata.

Ai sensi del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280 e dell’art. 133, comma 1, lett. z, c.p.a., i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo. La giustizia sportiva costituisce infatti lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons.St., sez. VI., 9 luglio 2004 n. 5025).

Il provvedimento impugnato ha carattere squisitamente tecnico. La Lega Professionisti di Serie C ha accolto l’istanza della F.C. Sudtirol di poter disputare le partite da giocare in casa nello Stadio Druso di Bolzano non essendo il campo di calcio di Bressanone omologato per le partite di Serie C.

Dunque, alla base del provvedimento impugnato non sussistono ragioni di ordine pubblico ma mere esigenze tecniche, con la conseguenza che il provvedimento ha valenza esclusivamente sportiva ed esaurisce quindi i propri effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

Il ricorso quindi, nella parte volto all’annullamento del provvedimento dell’8 agosto 2005 adottato dalla Lega Professionisti di Serie C, è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

2. Solo per completezza espositiva il Collegio rileva che il ricorso sarebbe in ogni caso anche improcedibile, atteso che la società ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale sportiva, che la obbligava ad esperire prima tutti i rimedi offerti dall’ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente adire questo giudice (Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013, n. 6258; id., sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604).

3. Parte ricorrente ha altresì chiesto l’accertamento della responsabilità civile della Lega Professionisti di Serie C per i danni conseguenti al provvedimento gravato con riserva di accertamento del quantum in separato giudizio.

Su tale domanda questo giudice ha giurisdizione, in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49.

Ritiene peraltro il Collegio di poter prescindere dal verificare la procedibilità della domanda e, quindi, l’obbligo del previo esperimento della giustizia sportiva anche per l’accertamento del diritto al risarcimento, non essendo la pretesa suscettibile di positiva valutazione. Tale conclusione consente altresì al Collegio di non porsi d’ufficio la questione di ammissibilità dell’azione per non essere stato il ricorso notificato al Comune di Bolzano.

E’ noto che presupposti per la liquidazione del risarcimento dei danni sono: a) la colpa (o il dolo) dell’Amministrazione; b) l’effettiva sussistenza del danno; c) il nesso di causalità fra il provvedimento ed il danno (Cons. St., sez. VI, 28 agosto 2013, n. 4310; id., sez. V, 23 maggio 2011, n. 3070).

Il riconoscimento di un danno risarcibile, come conseguenza dell’azione amministrativa illegittima, non è dunque qualificabile come evento direttamente conseguente alla declaratoria giurisdizionale dell’illegittimità di un atto amministrativo, ma deve essere fondata su una pluralità di presupposti, desumibili dalla normativa civilistica in tema di danno extracontrattuale, che contemplano, accanto all’accertata non conformità a legge del provvedimento lesivo, anche la sussistenza del danno de quo, la puntuale e ragionevole dimostrazione del rapporto di causa ed effetto che si instaura tra atto illegittimo e danno e l’imputabilità all’Amministrazione stessa del fatto; non c’è quindi un meccanismo di automatica equivalenza tra l’intervenuto annullamento dell’atto amministrativo, l’evidenziato comportamento illegittimo della Pubblica amministrazione e la risarcibilità del danno ingiusto eventualmente patito dal soggetto destinatario degli effetti lesivi dell’atto annullato, ed è alla parte istante, secondo la normale ripartizione dell’onere probatorio nell’ambito dei diritti soggettivi, che spetta dare contezza dei fatti sui quali si fonda la propria pretesa (Cons. St., sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4439; id., sez. V, 20 agosto 2013, n. 4189; id., sez. IV, 1 luglio 2013, n. 3533; id., sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3266).

Tra i presupposti necessari perché possa essere riconosciuto il diritto al ristoro dei danni subiti è, come si è detto, l’effettiva sussistenza del danno.

Tale prova deve essere offerta dalla ricorrente.

All’azione di risarcimento danni proposta dinanzi al giudice amministrativo si applica infatti, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., il principio dell’onere della prova previsto nell’art. 2697 c.c., in virtù del quale spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario, con la conseguenza che, laddove la domanda di risarcimento danni non sia corredata dalla prova del danno da risarcire, la stessa deve essere respinta (Cons.St., sez. III, 30 maggio 2012, n. 3245; id., sez. V, 21 settembre 2011, n. 5317; id., sez. III, 30 novembre 2011, n. 6342).

Nel caso all’esame del Collegio la F.C. Bolzano – Bolzen 1996 ha affermato di aver subito un danno economico, quantificato in una somma non inferiore a € 850.000,00 e consistente nella diminuzione dei propri introiti dati dagli incassi delle partite e dalle sponsorizzazioni. Non ha però prodotto in atti neanche un principio di prova a supporto di tale affermazione, prova tanto più necessaria in quanto non è per nulla scontato che l’utilizzo di uno stesso campo di calcio da parte di due squadre, che militano per giunta in campionati diversi (il F.C. Sudtirol s.r.l. nel campionato di Serie C mentre la ricorrente in quello di Serie D), comporti la perdita delle sponsorizzazioni o l’abbandono di tifosi, che rinunciano a vedere giocare la propria squadra del cuore.

Né potrebbe ritenersi che, nel caso all’esame del Collegio, non si applica la regola che impone di accompagnare la richiesta di risarcimento danni con la prova dei danni effettivamente patiti, e ciò perché in effetti la F.C. Bolzano ha chiesto che sia accertato solo l’an del risarcimento e non anche il quantum, in relazione al quale si riserva di proporre un successivo ricorso. Ed invero, a prescindere dall’ammissibilità o non di una siffatta limitazione nell’accertamento rimesso a questo giudice, è assorbente la considerazione che la ricorrente non si è limitata a non dimostrare come sia arrivata a quantificare il danno in una “somma non inferiore a € 850.000,00“, il che effettivamente è questione relativa solo al quantum debeatur, ma non ha offerto neanche un principio di prova di aver veramente subito tale danno.

Rileva infine il Collegio che a tale elemento, che assume in ogni caso carattere assorbente, si aggiunge la circostanza che, ove pure fosse stato dimostrato il danno subito, la ricorrente, con il suo comportamento, avrebbe comunque contribuito a determinarlo perché non ha impugnato dinanzi al giudice sportivo la decisione della Lega di Serie C, precludendosi così la possibilità, ove il ricorso fosse stato giudicato fondato, di circoscrivere temporalmente l’efficacia della decisione della Lega e, dunque, di limitare gli eventuali danni economici subendi.

Tale condotta processuale della ricorrente è rilevante perché l’onere dell’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., cui è tenuto l’avente diritto al risarcimento, comporta l’esclusione della responsabilità dell’Amministrazione, se emerge che il danno avrebbe potuto essere contenuto o evitato con diligente cura, anche giudiziale, delle posizioni di costui (Cons. St., sez. V, 18 aprile 2012, n. 2252; id., sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1750).

3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione ed in parte respinto.

Quanto alle spese di giudizio, considerato il lungo tempo trascorso per la definizione della causa, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte volta all’annullamento del provvedimento dell’8 agosto 2005 adottato dalla Lega Professionisti di Serie C; b) lo respinge per la parte volta ad ottenere l’accertamento della spettanza del risarcimento dei danni.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2013

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