T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3550/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dai sig.ri OMISSIS e OMISSIS, in proprio e quale elettore del Comune di OMISSIS , dal Comitato OMISSIS  Futura e dall’Associazione OMISSIS vola.it, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Russo, con domicilio eletto presso la Segreteria dell’adito Tar Lazio in Roma, via Flaminia, n. 189;

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, n. 58;la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino, con domicilio eletto presso l’avv. Bruno Biscotto in Roma, via G. Pisanelli, n. 40, nonché il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), il Comune di OMISSIS  e la Provincia di OMISSIS , tutti non costituiti in giudizio, nonché

nei confronti di

OMISSIS Calcio s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Giotti, con domicilio eletto presso l’avv. Margherita Cirillo in Roma, via Barletta, n. 29; A.S. OMISSIS  Calcio s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale sono stati comminati n. 6 punti di penalizzazione sulla classifica del Campionato di calcio 2011-2012 della Lega Pro - 1^ divisione - Girone A - accesso al Campionato di Serie B,

per il riconoscimento del titolo sportivo, di cui all’art. 52 delle norme NOIF F.I.G.C. al fine di accedere al Campionato di Serie B, nonché

per la condanna

al risarcimento dei danni, da liquidare in via equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro);

Visto l’atto di costituzione in giudizio della OMISSIS Calcio s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 26 marzo 2104 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con atto notificato in data 6-7 giugno 2012 e depositato il successivo 18 giugno parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale alla A.S. OMISSIS  Calcio sono stati comminati n. 6 punti di penalizzazione sulla classifica del Campionato di calcio 2011-2012 della Lega Pro - 1^ divisione - Girone A, con conseguente esclusione dall’accesso al Campionato di Serie B ed ha chiesto il riconoscimento del titolo sportivo, di cui all’art. 52 delle norme NOIF F.I.G.C. al fine di accedere al Campionato di Serie B; ha altresì chiesto la condanna al risarcimento dei danni, da liquidare in via equitativa.

Parte ricorrente espone, in fatto, che nel Campionato di calcio 2011-2012 di prima Divisione, Girone A – Lega Pro – la OMISSIS Calcio s.p.a. si è collocata al primo posto in classifica con 65 punti, con conseguente riconoscimento del titolo sportivo per accedere al Campionato prossimo di Serie B, mentre il secondo posto è stato assegnato alla A.S. OMISSIS  Calcio con 63 punti, essendo stati ad essa sottratti, agli originari 69 punti, 6 punti di penalizzazione per violazione degli artt. 10 e 18 del Codice disciplinare della F.I.G.C. in ragione del ritardo, da parte sua, nel pagamento degli emolumenti ai calciatori e ai lavoratori della società stessa.

2. Avverso i predetti provvedimenti i ricorrenti sono insorti deducendo violazione e falsa applicazione di legge sotto diversi profili. Hanno in primo luogo dedotto la sproporzione della sanzione inflitta, peraltro limitativa del diritto di impresa della società, che ha del tutto falsato i risultati sportivi. Hanno aggiunto che illegittimamente la Federazione ha applicato una sanzione tanto afflittiva senza motivare le ragioni per cui non era possibile comminare una sanzione più blanda.

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), che ha preliminarmente eccepito il difetto assoluto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

4. Si è costituita in giudizio la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto assoluto di giurisdizione relativamente all’azione annullatoria, mentre nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

5. Si è costituita in giudizio la OMISSIS Calcio s.p.a., che ha preliminarmente eccepito il difetto assoluto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del vincolo della pregiudiziale sportiva da parte del OMISSIS  Calcio s.r.l., mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

6. La A.S. OMISSIS  Calcio s.r.l. non si è costituita in giudizio.

7. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) non si è costituito in giudizio.

8. Il Comune di OMISSIS  non si è costituito in giudizio.

9. La Provincia di OMISSIS  non si è costituita in giudizio.

10. Con sentenza n. 5985 del 28 giugno 2012 questa Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso in esame per difetto assoluto di giurisdizione, in relazione sia all’azione annullatoria che a quella risarcitoria.

11. Con sentenza n. 5998 del 27 novembre 2012 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha confermato la declaratoria, affermata da questa sezione, di difetto assoluto di giurisdizione in relazione all’azione annullatoria mentre ha annullato, con rinvio al giudice di primo grado, la stessa sentenza nella parte in cui ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo anche con riferimento all’azione risarcitoria.

12. All’udienza del 26 marzo 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, con sentenza n. 5998 del 27 novembre 2012 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di questa sezione n. 5985 del 28 giugno 2012 nella parte in cui ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione in relazione all’azione annullatoria proposta dai ricorrenti, mentre ha annullato, con rinvio al giudice di primo grado, la stessa sentenza nella parte in cui ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento anche all’azione risarcitoria.

E’ dunque limitatamente all’esame della domanda di risarcimento danni che si appunta la controversia sottoposta al vaglio del Collegio.

2. Nel costituirsi in giudizio le parti resistenti hanno sollevato una serie di eccezioni preliminari, una delle quali, quella relativa alla giurisdizione del giudice adito, già risolta nella precedente fase del giudizio.

Deve essere preliminarmente esaminata ed accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), non essendo alla stessa imputabile il provvedimento sanzionatorio impugnato e non potendo quindi la stessa essere coinvolta in un’eventuale condanna al risarcimento danni. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve pertanto essere estromessa dal giudizio.

3. Il Collegio ritiene invece di poter prescindere dalle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti resistenti, seppure quella relativa al difetto di legittimazione attiva risulti di indubbia consistenza, essendo il ricorso infondato nel merito.

Parte ricorrente deduce infatti che dalla sanzione comminata al OMISSIS  Calcio s.r.l. (cioè la penalizzazione di sei punti in classifica) la squadra avrebbe perso la possibilità di svolgere il Campionato 2012-2013 in serie B.

Giova premettere che in effetti la penalizzazione di sei punti è la sommatoria di diversi provvedimenti disciplinari, di penalizzazione di punti in classifica da scontare nel Campionato in corso, comminati alla OMISSIS  Calcio per la medesima imputazione (ritardi, da parte della società, nel pagamento degli emolumenti ai calciatori e ai lavoratori della società stessa, riferiti a diversi trimestri) e rispetto alle quali il sodalizio non ha proposto ricorso endofederale o, se lo ha proposto, ha poi rinunciato ad adire tutti i gradi della giustizia sportiva. Ha invece partecipato ai play off ma non ha acquisito sul campo il titolo sportivo per accedere al superiore Campionato di serie B nella stagione calcistica 2012-2013, avendo perso un primo incontro e pareggiato il secondo.

I ricorrenti affermano, come unico vizio dedotto nel merito della sanzione inflitta, che la stessa è sproporzionata. Tale assunto non è condivisibile.

In primo luogo è da rilevare come non sia stata per nulla censurata la ragione, ampiamente argomentata nella decisione della Corte di giustizia federale del 24 maggio 2012, che ha indotto a comminare proprio sei punti di penalizzazione, e che è da riconnettere alla circostanza che ciascun inadempimento, maturato alla fine del trimestre considerato, dà luogo all’illecito sanzionabile con almeno un punto di penalizzazione e i successivi inadempimento ulteriori, protrattisi nei trimestri successivi, sono a loro volta autonomamente sanzionabili, senza che sia configurabile un’ipotesi di necessaria continuazione delle condotte illecite, la quale giustificherebbe una significativa riduzione del trattamento sanzionatorio dell’illecito. Il Collegio ritiene tale argomentazione pienamente condivisibile atteso che, opinare il contrario, vorrebbe dire porre sullo stesso piano il sodalizio che omette di pagare i propri calciatori e il proprio personale per un solo trimestre e quello che perpetra tale omissione per un intero anno. E’ appena il caso di soffermarsi, per la sua evidente percepibilità, sull’importanza che ha la norma, sia quella sostanziale che quella processuale, che attiene alla regolarità dei versamenti stipendiali, contributivi e fiscali da parte delle società di calcio, soprattutto i primi perché volti a tutelare i dipendenti ed il loro diritto alla regolare retribuzione.

Aggiungasi che la quantificazione della sanzione è oggetto di decisione prettamente discrezionale, sindacabile, per regola di carattere generale, solo se manifestamente illogica. E ciò vale ancora di più per l’ordinamento sportivo, in ragione della sua autonomia.

Tale autonomia dell’ordinamento sportivo e la legittimità della normativa che prevede la sanzione per violazione dell’obbligo di regolare retribuzione dei dipendenti, calciatori e non – norma peraltro neanche impugnata – porta a disattendere la richiesta di remissione alla Corte di giustizia dell’Unione europea atteso che l’invocata libertà di impresa è un valore quanto meno pari, se non recessivo, a fronte del diritto di qualsiasi lavoratore, di ogni ordine e grado, ad essere retribuito per l’attività svolta. Aggiungasi che le disposizioni endofederali che sanzionano le irregolarità nel versamento delle retribuzioni hanno anche lo scopo di assicurare un regime di concorrenza leale tra tutti i sodalizi sportivi, per evitare che le somme risparmiate con il mancato pagamento degli stipendi possano essere utilizzate, ad esempio, per rafforzare la rosa dei giocatori a danno di altre società che hanno diligentemente rispettato il principio di sinallagmaticità del rapporto di lavoro, pagando le prestazioni ricevute dal lavoratore.

4. Altro fattore determinante ai fini della reiezione della richiesta di condanna al risarcimento dei danni è l’assoluta carenza di un principio di prova in ordine al danno asseritamente subito, considerato che a proporre ricorso non è stata la società OMISSIS  Calcio s.r.l. – che anzi, come si è detto, non ha impugnato la sanzione – ma tifosi e associazioni sportive, i quali non solo non hanno quantificato, neanche indicativamente, il danno asseritamente patito, ma non si sono neppure peritati di indicare la lesione subita, se economica o morale.

E’ noto che nel processo amministrativo il contemperamento del principio dispositivo con il metodo acquisitivo si giustifica solo in ragione della disponibilità degli elementi probatori in capo alla Pubblica amministrazione, con la conseguenza che laddove tali elementi rientrino nella disponibilità del ricorrente, come accade nel giudizio risarcitorio, ove soprattutto, se non esclusivamente, l’istante è a conoscenza di quali danni ha subito ed è in possesso degli elementi idonei a provarli, il giudizio non può che essere governato dal principio dell’onere della prova e occorre che il ricorrente supporti la propria domanda dimostrando la sussistenza del danno sofferto (Cons. St., sez. IV, 10 gennaio 2014, n. 46); in sostanza, il ricorrente deve necessariamente allegare e dimostrare in giudizio tutti gli elementi giustificativi della sua pretesa risarcitoria e il metodo acquisitivo può essere utilizzato laddove siano stati allegati tali fatti, ma il privato, per la sua posizione di disparità sostanziale con l’Amministrazione, non sia in grado di provarli (Cons. St., sez. V, 21 giugno 2013, n. 3405; id. 2 maggio 2013, n. 2388). È dunque infondata e/o inammissibile la domanda risarcitoria formulata in maniera del tutto generica, senza alcuna allegazione dei fatti costitutivi; né in tal caso può farsi ricorso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del pregiudizio subìto (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2013, n. 3781; id., sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3441).

5. Il ricorso deve quindi essere respinto, ma le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della Lega Italiana Calcio Professionistico (lega Pro), lo respinge.

Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2014

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