T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8606/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;  sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla Asd OMISSIS Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Paolo Gugnoni e Paolo Bonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Voltaggio in Roma, via Fontanella Borghese, 72;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Emilia Romagna, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Gallavotti in Roma, via Po, 9;

nei confronti di

Ssd Fosso Ghiaia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento del Comitato Regionale Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti del 13 maggio 2014, recante l'annullamento della partita di calcio "OMISSIS – OMISSIS " - Risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Emilia Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2014 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;

Considerato che è possibile definire nel merito la causa durante il periodo di sospensione feriale, e ciò in quanto l’art. 54, comma 3, c.p.a. sottrae al regime di sospensione feriale il procedimento cautelare complessivamente inteso, nel quale deve ricompOMISSIS rsi anche il procedimento di decisione in forma semplificata del ricorso giurisdizionale (Tar Lazio, sez. III quater, 4 agosto 2011, n. 6990; Tar Piemonte, sez. I, 6 settembre 2001, n. 1671);

Visto il ricorso proposto dalla A.S.D. OMISSIS – OMISSIS avverso il provvedimento del Comitato Regionale Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti del 13 maggio 2014, con il quale è stata corretta la precedente comunicazione secondo cui la ricorrente OMISSIS  e la OMISSIS avrebbero dovuto disputare una gara di play-out;

Considerato che la ricorrente ha impugnato direttamente dinanzi a questo giudice il citato provvedimento del Comitato Regionale Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti del 13 maggio 2014, con la conseguente improcedibilità dell’azionato gravame, non essendo stati esperiti preliminarmente i rimedi della giustizia sportiva, e ciò in palese violazione del vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva, che obbligava parte ricorrente a esperire prima tutti i rimedi offerti dall’ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente impugnare, dinanzi a questo giudice, la decisione assunta dal giudice sportivo (Tar Lazio, sez. III quater, 17 aprile 2014, n. 4138; id. 21 giugno 2013, n. 6258);

Considerato infatti che ai sensi dell’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo;

Considerato che nel successivo art. 2 del citato d.l. n. 220 del 2003 sono individuate le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione dei soli organi interni di giustizia sportiva, distinguendole da quelle che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l’ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l’ordinamento statale;

Considerato che in relazione a tale ultimo caso il Legislatore ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive (tra le tante, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604);

Considerato che, come si è detto, la ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale, avendo impugnato direttamente dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento del Comitato Regionale Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti del 13 maggio 2014;

Rilevato, per completezza di indagine seppure il precedente rilievo assume carattere assorbente, che il ricorso appare inammissibile anche sotto il diverso profilo della mancata impugnazione – dinanzi al giudice sportivo prima ed eventualmente poi dinanzi al questo giudice – del Comunicato Ufficiale del Comitato regionale dell’Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti n. 45 del 14 maggio 2014 che ha programmato la gara di spareggio tra la ricorrente e il Fosso Ghiaia, all’esito della quale avrebbe dovuto essere individuata, nella squadra perdente, quella che sarebbe retrocessa nel Campionato inferiore di I Categoria (retrocessione a cui è stata condannata la ricorrente, avendo perso tre a zero);

Considerato, quanto all’azione risarcitoria, che il Collegio può prescindere dal porsi d’ufficio l’eccezione relativa alla sua procedibilità essendo stata anch’essa – come l’azione annullatoria – sottoposta per la prima volta dinanzi a questo giudice;

Considerato infatti che la domanda risarcitoria deve essere respinta, non avendo parte ricorrente offerto alcuna prova dei danni asseritamente subiti;

Considerato infatti che nel processo amministrativo spetta al ricorrente, che assume di aver subito un danno dall’adozione di un provvedimento illegittimo o anche da un comportamento della Pubblica amministrazione, l’onere della prova, secondo il principio generale fissato dall’art. 2697 c.c., non potendo a tanto supplire il soccorso istruttorio del giudice, trattandosi di prove che sono nella piena disponibilità della parte (Cons. St., sez. IV, 10 gennaio 2014, n. 46);

Considerato che a tale elemento, di per sé assorbente, si aggiunge che la ricorrente ha contribuito, nel non aver diligentemente impugnato il Comunicato Ufficiale del Comitato regionale dell’Emilia Romagna n. 45 del 14 maggio 2014, a determinare il verificarsi della retrocessione nel Campionato inferiore di I Categoria per aver perso la partita contro il OMISSIS per tre a zero, concorrendo così all’insorgenza del danno, ove mai un danno ci fosse effettivamente stato;

Considerato, per i motivi sopra esposti, che il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte infondato ma che la complessità della vicenda contenziosa giustifica la compensazione tra le parti in causa delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/08/2014

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