T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4481/2016
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, Via Panama, 58;
nei confronti di
Soc OMISSIS Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;
per l'annullamento
- dei comunicati ufficiali nn. 238/a e 239/a del 27.04.15 con i quali sono stati stabiliti gli adempimenti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, strutturali nonchè sportivi e organizzativi che le società calcistiche devono ottemperare per ottenere la licenza nazionale necessaria per la partecipazione rispettivamente al campionato di serie b e al campionato di lega pro per la stagione sportiva 2015/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio Figc e di Soc OMISSIS Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2016 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato impugna il Comunicato Ufficiale n. 238/A adottato in data 27 aprile 2015 ed il Comunicato Ufficiale n. 239/A adottato in data 27 aprile 2015 dalla F.I.G.C., con i quali la Federazione ha stabilito gli adempimenti in relazione ai criteri legali ed economici che le società calcistiche devono ottemperare per ottenere la Licenza Nazionale necessaria per partecipare al Campionato di Serie B ed al Campionato di Lega Pro stagione sportiva 2015/2016.
La vicenda trae origine dalla denuncia effettuata dalla società F.C. Esperia Viareggio s.r.l. in merito alla lesione della concorrenza connessa alle disposizioni del Comunicato della F.I.G.C. n. 144/A, che, nello stabilire i criteri legali, economico-finanziari e strutturali per l’ottenimento della Licenza Nazionale necessaria per partecipare al Campionato di Divisione Unica, imponeva alle società sportive di “depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 600.000, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia”.
Sulla base di tale disposizione la FIGC ha escluso il Viareggio-Calcio dalla ammissione al campionato di Divisione Unica Lega-Pro 2014/2015 poiché non aveva depositato una polizza fideiussoria rilasciata da un Istituto Bnacario.
A seguito della denuncia e delle verifiche disposte, l’Autorità deliberava di esprimere alla FIGC il proprio parere motivato ai sensi dell’art. 21 bis L. 10 ottobre 1990, n. 287, invitando la stessa a comunicare, nei successivi 60 giorni, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte.
La FIGC non rispondeva al parere entro il termine di 60 giorni e, conseguentemente, l’Autorità provvedeva ad impugnare i Comunicati oggetto di contestazione.
Deduce la ricorrente la illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la FIGC, deducendo che la Federazione, una volta ricevuto il “parere motivato” contenente i rilievi della Autorità e l’invito ad uniformarsi alle indicazioni ivi contenute, ha dato ad esso riscontro con lettera prot. n. 23374 del 25 agosto 2015, manifestando la propria immediata adesione alle sollecitazioni rivoltelle e dichiarando che “non intende, per il futuro, discostarsi dalle indicazioni fornite da codesta Autorità sulla necessità di estendere anche agli altri istituti assicurativi e agli intermediari finanziari (…) la possibilità di richiedere le garanzie nell’interesse delle società professionistiche”.
Rilevava la Federazione, peraltro, che per un mero disguido, tale comunicazione non risulterebbe essere stata ricevuta dalla Autorità precedentemente al ricorso.
Conclude la Federazione nel senso della cessazione della materia del contendere ovvero della sopravvenuta carenza di interesse.
Si è costituita in giudizio anche la OMISSIS deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla udienza del 15 marzo 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, così come rilevato anche dalla Avvocatura dello Stato in sede di discussione del ricorso.
Osserva il Collegio, infatti, che la FIGC ha prestato piena acquiescenza alla sollecitazione proveniente dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato volta ad ottenere l’eliminazione della clausola limitativa ritenuta discriminatoria.
Nella lettera di risposta al parere della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviata per conoscenza anche al CONI, infatti, si legge che “questa Federazione non intende, per il futuro, discostarsi dalle indicazioni fornite da codesta Autorità sulla necessità di estendere anche agli istituti assicurativi e agli intermediari finanziari, richiamati nel medesimo parere, la possibilità di rilasciare le garanzie nell’interesse delle società professionistiche e di tanto OMISSIS opportunamente edotto il Coni, competente in merito alla approvazione della relativa normativa, da emanarsi prima della iscrizione ai campionati professionistici 2016/2017”.
Rileva il Collegio, dunque, che – pur dovendosi evidenziare l’illegittimità della prevista limitazione dei soggetti abilitati al rilascio di garanzie nell’interesse delle società professionistiche in considerazione del palese contrasto della stessa con le disposizioni in materia di concorrenza – la conclusione della Federazione in merito alla possibilità di rilasciare garanzie anche ad opera di altri soggetti, soddisfi pienamente l’interesse della Autorità ricorrente con conseguente sopravvenuta improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; né, del resto, permane alcun interesse processuale in capo alla parte ricorrente in considerazione del fatto che i provvedimenti impugnati, valevoli per la sola stagione sportiva di riferimento, hanno ormai esaurito i propri effetti con il compimento delle procedure di ammissione delle società calcistiche e non possono assumere più alcun contenuto lesivo.
Peraltro, l’accertamento della illegittimità dell’atto non potrebbe assumere rilievo nemmeno ai soli fini risarcitori (ex art. 34, comma 3, c.p.a.), in considerazione non solo della circostanza secondo cui alcun risarcimento del danno è stato richiesto nel presente giudizio ma, soprattutto, perché un eventuale danno potrebbe essere riconosciuto – in presenza di tutti i presupposti – nei soli confronti delle società di assicurazione e degli altri intermediari finanziari esclusi dagli impugnati comunicati che, tuttavia, non hanno impugnato i provvedimenti oggetto del presente ricorso.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese, in considerazione della peculiarità della vicenda e della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2016