T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7398/2016
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10773 del 2012, proposto dal Codacons e dall’Associazione Utenti Servizi Turistici, Sportivi e della Multiproprietà Onlus, rappresentati e difesi dagli avv. Gianluca Di Ascenzo, Gino Giuliano, Giuliano Leuzzi, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;
contro
Corte di Giustizia Federale;
nei confronti di
F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio -, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, Via Panama, 58; Federsupporter, Giovanni Pignoloni;
per l'annullamento
del "provvedimento di estremi ignoti, con cui il Consiglio Federale ha confermato piena fiducia e riconoscimento al lavoro degli Organi di Giustizia Sportiva".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente ha impugnato il "provvedimento di estremi ignoti, con cui il Consiglio Federale ha confermato piena fiducia e riconoscimento al lavoro degli Organi di Giustizia Sportiva".
Tali atti - reperibili sul sito ufficiale della FIGC a seguito della loro pubblicazione, avvenuta il 18 settembre 2012 - sono stati depositati in giudizio dalla FIGC: CC.UU. nn. 59/A e 60/A del 28.9.2012).
Avverso gli atti impugnati la parte ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare, quanto segue.
La conferma delle precedenti nomine in seno agli organi di giustizia sportiva (componenti Procura Federale e Presidente della Corte Giustizia Federale nonché Presidente e Vice Presidenti della Commissione Disciplinare Nazionale) sarebbe illegittima, versando i soggetti indicati dal Consiglio federale in situazione di incompatibilità, in quanto asseritamente "portatori di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte". In sostanza, essendo i componenti degli organi di giustizia nominati dal Consiglio federale, organo "per funzioni e struttura preposto ad un controllo sull'operato dei propri associati", non ci sarebbe dubbio che essi sarebbero influenzati nel giudicare lo stesso Consiglio che, con il suo comportamento omissivo, avrebbe "quantomeno concorso a non impedire gli eventi" (e cioè gli illeciti commessi dai tesserati).
Secondo parte ricorrente, gli atti impugnati sarebbero anche affetti da carenza di istruttoria, "aggravata dall'inosservanza delle indicazioni date dalle odierne ricorrenti" e da sviamento.
Il rigetto delle istanze di intervento presentate dalle associazioni nei giudizi disciplinari sportivi costituirebbe la prova dell'eccesso di potere, avendo gli organi di giustizia, in un momento antecedente all’adozione dei provvedimenti impugnati, impedito il regolare svolgimento dell’istruttoria prodromica alla emanazione delle decisioni di loro competenza.
Ciò premesso, la parte ricorrente ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell'art. 30 dello Statuto in relazione all'art. 1 della legge n. 280/2003, nella parte in cui quest'ultimo stabilisce che "nelle materie di cui al comma 1 [riservate alla autonomia dell'ordinamento sportivo, ivi compresa quella disciplinare] le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale ..., gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo", con ciò di fatto estromettendo il tifoso dalla vita federale. In sostanza, si contesta l’impossibilità per i tifosi di partecipare ed interloquire nei procedimenti giustiziali sportivi nei riguardi di tesserati ed affiliati, che si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 51 18, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC e l’Avv. Mario Sanino, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l’inammisisbilità del ricorso, sostenendone, nel merito, l’infondatezza e chiedendone il rigetto.
A sostegno delle proprie ragioni, la FIGC ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il Collegio, preliminarmente, accoglie l’eccezione di inammissibilità dle ricorso per difetto di giurisdizione avanzata dalla FIGC.
Al riguardo, va osservato che il ricorso ha ad oggetto atti inerenti all'esercizio del potere organizzativo della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC di nominare i componenti dei propri organi di giustizia.
Il contenzioso, quindi, rientra nell’ambito delle controversie riservate all’autonomia dell'ordinamento sportivo, indicate nella lettera a), comma l, dell'art. l della legge n. 280/2003 e, quindi, è da ritenersi esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo che l’art. 133, co. 1, lett. z) del d.lgs. n. 104/2010 limita alle “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.”.
La questione di illegittimità costituzionale del citato art. l, co. 1, lett. a), della legge n. 280/2003 – relativamente alla parte in cui la norma non annovera i tifosi tra i soggetti interni all'ordinamento federale, dotati di legittimazione attiva – va disattesa in quanto la doglianza di parte ricorrente potrebbe (in astratto) assumere rilievo in relazione alle ordinanze di rigetto delle istanze di intervento dei tifosi nei procedimentoi disciplinari riguardanti i tesserati ma, non anche ai fini dell’impugnazione dei provvedimenti di nomina degli organi di giustizia sportiva.
Ne consegue l’irrilevanza dell’eccezione di incostituzionalità in quanto non assume rilievo la pretesa violazione di norme costituzionali in relazione alla facoltà dei tifosi di intervenire nei procedimenti disciplinari sportivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
In applicazione dell'istituto della translatio iudicii, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11, co. 2, c.p.a. e dall’art. 59 della legge n. 69/2009, la causa va rimessa al giudice ordinario dinanzi al quale deve essere riassunta, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che si liquidano in complessivi 1.500,00 (millecinquecento/00) euro ciascuno;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2016