T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9350/2016 Pubblicato il 18/08/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13942 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Codacons e Associazione utenti servizi turistici sportivi e delle multiproprietà onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi C.F. RNZCRL46R08H703I, Gino Giuliano C.F. GLNGNI65A02D636M, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale nazionale del Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;

contro

Figc - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno C.F. MDGLGU47S03H501H, Letizia Mazzarelli C.F. MZZLTZ62M56H501J, Mario Gallavotti C.F. GLLMRA48L25F839E, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Tobia C.F. TBOGFR47L17H501Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le G. Mazzini, 11; Lega Calcio Serie A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano C.F. PGLPPL67H29D122K, Ruggero Stincardini C.F. STNRGR56M23G478F, con domicilio eletto presso Pierpaolo Salvatore Pugliano in Roma, l.go Messico, 7;

Lega Calcio Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Arbitri, Associazione Calciatori, Associazione Allenatori non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Carlo Tavecchio, Antonio Conte non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono stati nominati Carlo Tavecchio presidente della FGCI ed Antonio Conte C.T. della Nazionale maggiore, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Figc - Federazione Italiana Giuoco Calcio, del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Lega Calcio Serie A;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che oggetto del presente gravame sono il provvedimento di nomina del Presidente della F.I.G.C., Carlo Tavecchio e, per illegittimità derivata dalla nomina del primo, il provvedimento di nomina a C.T. della Nazionale maggiore di Antonio Conte;

Ritenuto che tanto il Codacons quanto l’Associazione utenti servizi turistici sportivi e delle multiproprietà, odierne ricorrenti, sono soggetti del tutto privi di legittimazione al presente ricorso;

Ritenuto, infatti, che:

a) il Presidente della F.I.G.C. è eletto, ai sensi dell’art. 23, comma 3, Statuto F.I.G.C., dall’Assemblea con i voti validamente espressi dai Delegati ai sensi dell’art. 20, comma 2, del medesimo Statuto;

b) dunque, i soggetti titolari del diritto elettorale attivo nella procedura di nomina de qua sono esclusivamente i delegati della LND, delle Leghe professionistiche, degli atleti, dei tecnici e degli ufficiali di gara nelle percentuali e secondo i criteri di cui al citato art. 20;

c) la posizione giuridica del “tifoso” non è in alcun modo contemplata dalle norme regolanti la procedura elettorale di cui in causa, sopra richiamate, né tali norme sono mai state oggetto di impugnativa sotto tale profilo;

d) il Codacons, ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto, ha “quale sua esclusiva finalità” quella di tutelare i diritti e gli interessi dei “consumatori” e degli “utenti”;

e) la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto che "il Codacons è un’associazione a tutela dei consumatori ed utenti, iscritta nell'elenco di cui all' art. 137 del d.lgs. n. 206 del 2005,che ha come finalità quella di tutelare, anche con il ricorso allo strumento giudiziario, gli interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, produttori o erogatori di beni e servizi"(Tar Roma, sez. II, 20 luglio 2011, n. 7455); tuttavia, la stessa giurisprudenza non ha mancato di chiarire che, pur volendosi dare ai principi e alle norme introdotte nel corso degli anni a tutela degli utenti e dei consumatori un'interpretazione estensiva, specie per quanto concerne la legittimazione ad agire in giudizio, non si può prescindere dall'accertamento di una lesione, reale o potenziale, degli interessi di cui sono titolari le predette categorie in quanto tali, e per la cui tutela, quindi, possono agire in giudizio le associazioni che raggruppano utenti e consumatori.

In altri termini, la legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e degli utenti in possesso di regolare iscrizione nell'apposito elenco ministeriale, per quanto ampia, non può tuttavia estendersi sino a ricompOMISSIS re qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta economicamente, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario esser commisurata a quegli atti che siano idonei a interferire con specificità e immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti. La legittimazione sussiste, dunque, ove i provvedimenti che si impugnano abbiano effettivamente leso un "interesse collettivo dei consumatori e degli utenti", la cui tutela viene assunta dalla relativa associazione.” (così, T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18 aprile 2012, n. 3496);

f) l’eventuale illegittimità del provvedimento di nomina del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio potrebbe ledere direttamente, con specificità ed immediatezza gli interessi dei soggetti appartenenti alla medesima federazione, in quanto titolari del diritto di elettorato attivo o passivo ma giammai il cittadino utente, in via indiretta, del “servizio sport”, privo dello status di tesserato o affiliato alla medesima associazione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dichiarare, dunque, il presente ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente;

Ritenuto di condannare la parte soccombente alle spese di lite, come in dispositivo liquidate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di tutte le resistenti associazioni, delle spese di lite che liquida nella somma di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) ciascuna, oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

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