T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9564/2016 Pubblicato il 06/09/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Falconi in Roma, via Filippo Corridoni, 25;

contro

CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G Pisanelli, 2;

FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

Collegio di Garanzia dello Sport non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della decisione prot. 00291/15 del 24 giugno 2015 emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport del C.O.N.I. con la quale è stato respinto il ricorso presentato dal Rag. OMISSIS condannandolo alle spese, con la relativa motivazione pubblicata con provvedimento n. 35 del 24 giugno 2015, emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport del C.O.N.I., nonchè la decisione della Corte Federale di Appello — Sezioni Unite pubblicata con C.U. 58, in data 22 maggio 2015 e il Comunicato Ufficiale n. 69, emesso dalla Corte Federale di Appello — Sezioni Unite in data 5 giugno 2015 oltre alla decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 53/TFN del 29 aprile 2015 e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali - Risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2016 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame il Rag. OMISSIS ha chiesto l’annullamento della decisione n. 291/2015 del 24 giugno 2015 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport; della decisione emessa dalla Corte

Federale d’Appello - Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblicata con C.U. n. 58 del 22 maggio 2015; del Comunicato Ufficiale n. 69 del 5.6.2015 della medesima Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite, nonché della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 53/TFN del

29 aprile 2015, proponendo altresì domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sanzione impugnata.

Deduce il ricorrente i seguenti fatti.

Nel febbraio del 2011 allorché la Società OMISSIS 1932 militava in seconda divisione (Lega Pro) il ricorrente, all’epoca Presidente della Lega Pro, chiedeva ed otteneva la registrazione di tutti i marchi storici legati al quartiere Pergoletto di Crema e, in particolare: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS 1932 e OMISSIS 1932 (per quest’ultima la registrazione veniva in un primo momento rifiutata e, quindi, effettuata soltanto a seguito del suo fallimento).

Nel luglio 2012, essendo stato dichiarato il fallimento della Società OMISSIS 1932, il ricorrente concedeva in comodato gratuito per un anno, rinnovabile annualmente, al Sig. OMISSIS, Presidente della S.S. OMISSIS, il marchio OMISSIS 1932 e quest’ultimo, per accordi intercorsi con lo stesso Rag. OMISSIS, provvedeva al cambio di denominazione della Società OMISSIS e al suo trasferimento al Crema.

Tale Società, acquisita la denominazione OMISSIS 1932, partecipava al campionato di serie D e al termine della stagione sportiva 2012/2013, nel mese di maggio 2013, veniva promossa in seconda Divisione, Lega Pro.

Soltanto all’avvio della stagione successiva, nell’ottobre 2013, il ricorrente provvedeva a donare il marchio U.S. OMISSIS 1932 alla medesima e ciò dopo aver appreso dell’avvio di un’indagine penale e allorché la stessa Società si era iscritta al campionato Organizzato dalla Lega di cui egli era il Presidente.

Ciò, peraltro, espressamente prevedendo la figura di un tutor con il compito di vigilare sull’utilizzo del marchio.

Stante quanto sopra e ritenuto che il ricorrente con il proprio comportamento avesse di fatto stabilito chi “dovesse svolgere l’attività calcistica nella Città di Crema, con ciò venendo meno al suo ruolo di imparzialità quale Presidente della Lega Pro e Vice Presidente della F.I.G.C. e in conflitto d’interessi per l’acquisizione di marchi relativi e denominazioni di Società Sportive rimanendo a tutt’oggi titolare di tre dei quattro marchi citati”, la Procura Federale lo deferiva al Tribunale Federale Nazionale contestando la violazione dell’art. 1, comma 1, Codice di

Giustizia Sportiva.

Con riferimento al primo capo di incolpazione la Procura Federale contestava al Presidente OMISSIS la violazione dell'art. 1, comma 1 (Principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. - trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del nuovo CGS) perché nel corso della s.s. 2011/2012 e delle stagioni sportive successive, allorché il medesimo rivestiva la qualifica di Presidente della Lega Pro, poneva in essere le seguenti condotte:

- nel febbraio 2011, registrava a suo nome, presso l'Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Roma, i marchi OMISSIS, OMISSIS 1932, OMISSIS e OMISSIS 1932;

- nel luglio 2012 essendo stato dichiarato il Fallimento della US. OMISSIS 1932, concedeva in uso gratuito, con potestà di revoca, al Sig. OMISSIS il marchio OMISSIS 1932 e quest’ultimo, per accordi interceduti con lo stesso OMISSIS provvedeva al cambio di denominazione della soc. OMISSIS e il suo trasferimento a Crema;

- nell’ottobre 2013, allorché la OMISSIS 1932 è stata promossa dal Campionato di serie D in Lega Pro, seconda divisione, provvedeva a donare il marchio U.S. OMISSIS alla stessa società in persona del legale rappresentante e ciò solo dopo avere appreso di essere indagato e dopo che la società di cui aveva la titolarità del marchio si era iscritta ad un campionato organizzato dalla Lega di cui era Presidente;

- il OMISSIS con le condotte di cui sopra di fatto ha stabilito chi dovesse svolgere 1’attività calcistica nella città di Crema e con ciò venendo meno al suo ruolo di imparzialità quale Presidente della Lega Pro e Vice Presidente della FIGC e conflitto di interessi per I 'acquisizione di marchi relativi e denominazioni di società sportive rimanendo tutt'oggi proprietario di 3 dei 4 marchi citati.

Con riferimento, invece, al secondo capo di incolpazione l'Organo Inquirente della FIGC addebitava al Presidente Rag. OMISSIS  “Violazione di cui all'art. 1 comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del CGS (oggi trasfuso nell 'art. 1 bis comma 1 del nuovo CGS) perché nei mesi di aprile-maggio 2012, allorché il OMISSIS medesimo rivestiva la qualifica di Presidente della Lega Pro bloccava il bonifico della somma di Euro 256.488.80 dovuta alla U.S. OMISSIS 1932 quale quota dei contributi derivanti dalla suddivisione dei diritti televisivi senza che ricorresse alcuna giustificazione giuridica con ciò aggravando la situazione di crisi finanziaria della predetta società che non ebbe la possibilità di ripianare il debito portato nel ricorso di Fallimento che, quindi, veniva dichiarata Fallita dal Tribunale di Crema in data 20.06.2012

Il Tribunale Federale, ritenuto che la acquisizione di tutti i marchi riconducibili al quartiere Pergoletto di Crema e la successiva concessione di uno di questi a Società dal medesimo prescelta, poi acceduta a campionato Organizzato dalla Lega Pro, costituiva violazione dei doveri di imparzialità, correttezza e lealtà, ha irrogato al ricorrente la sanzione di mesi sei di inibizione, prosciogliendolo dal secondo capo di incolpazione ritenendo che gli elementi raccolti non consentivano di poter affermare con certezza la responsabilità in ordine ai fatti ascritti.

Avverso tale decisione proponevano reclamo sia la F.I.G.C. che il Rag. OMISSIS dinanzi alla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite che confermava la decisione impugnata, riducendo la sanzione e rideterminando il periodo di inibizione sino al 31.8.2015.

La decisione veniva gravata dal Rag. OMISSIS dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il C.O.N.I. che, con decisione n. 291/15 respingeva il ricorso.

Si sono costituiti in giudizio la FIGC ed il CONI deducendo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

Alla udienza del 18 luglio 2016 il ricorso è stato assunto in decisione dal Collegio.

Preliminarmente occorre precisare, quanto al petitum, che, in coerenza con quanto richiesto dalla parte ricorrente ed in adesione alle statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, il presente giudizio risulta avere ad oggetto l’esclusiva valutazione dei presupposti della invocata tutela risarcitoria scaturente dalle sanzioni disciplinari inflitte all’odierno ricorrente a conclusione dei giudizi dinanzi agli organi della giustizia sportiva.

Delimitato in tal modo l’ambito della cognizione di questo giudice amministrativo, appare evidente che le invocate istanze di annullamento delle impugnate decisioni – inammissibili in sé – devono valutarsi quali domande volte all’accertamento incidentale della illegittimità dei contestati atti ai fini della richiesta – principale – di risarcimento del danno.

Ancora in via preliminare il Collegio ritiene di dover accogliere l'eccezione sollevata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva, non essendo a questi imputabile alcuno degli atti impugnati.

Sotto tale profilo, infatti, occorre rilevare come gli artt. 12 e 12 bis dello Statuto del C.O.N.I. configurino il Collegio di Garanzia dello Sport come un organo non amministrativo ma arbitrale, rispettoso dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio, con la conseguenza che la sua decisione non può in alcun modo essere considerata quale atto imputabile al CONI.

Con una prima censura la parte ricorrente deduce la illegittimità della decisione n. 35/2015 del Collegio di Garanzia dello Sport poiché priva di sottoscrizione.

La censura è infondata.

Osserva il Collegio come la documentazione prodotta dalla parte ricorrente risulti essere la mera copia cartacea del documento pubblicato sul sito internet e non già la copia dell’originale della decisione conservato agli atti del Collegio.

Con una seconda censura, articolata in quattro sub-censure, la parte ricorrente deduce una presunta carenza di motivazione della decisione impugnata in quanto il Collegio di Garanzia non avrebbe esaminato una serie di doglianze dedotte nel procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia federali o lo avrebbe fatto in modo inadeguato.

In particolare, la parte ricorrente sostiene che sussisterebbe una presunta violazione dell’art. 32 del C.G.S. - in vigore ratione temporis - nonché degli artt. 33 e 34 dello Statuto federale in quanto: a) non vi sarebbero state proroghe autorizzate delle indagini da parte del Procuratore federale nel periodo intercorrente tra due note del medesimo Procuratore che avevano conferito gli incarichi per lo svolgimento degli accertamenti e che avendo stabilito dei termini temporali avrebbero dovuto ritenersi quali atti di delimitazione temporale del potere investigativo; b) la norma consentirebbe una sola proroga; c) il ricorrente non sarebbe stato posto nella possibilità di OMISSIS  conoscenza del contenuto dei comunicati di proroga delle indagini; d) non sarebbe stato esaminato l’argomento inerente “l’unico disegno” che aveva caratterizzato il deferimento e la circostanza che, venuto meno il secondo capo di incolpazione, avrebbe dovuto condurre al proscioglimento con riferimento ad entrambe le incolpazioni.

Le censure sono infondate.

Osserva il Collegio come tutte le doglianze siano state compiutamente esaminate dal Collegio di Garanzia che, con motivazione congrua ed esauriente, le ha ritenute infondate.

Quanto alla prima questione il Collegio di Garanzia ha correttamente rilevato, in ciò confermando le statuizioni dei Giudici Federali, che secondo l’esplicita previsione dell’art. 32, comma 11, del previgente C.G.S., la proroga delle indagini deve essere richiesta soltanto allorquando si superi il termine massimo fissato in via generale ed astratta dal legislatore federale e che, nella fattispecie in esame, ciò era correttamente avvenuto, mentre non potevano incidere sul rispetto dei termini di conclusione delle indagini - come detto ritualmente prorogato - le note del 28 settembre 2012 e del 26 marzo 2013, con le quali il Procuratore Federale aveva assegnato ai Procuratori l'incarico di effettuare le indagini fissando i termini entro cui dovevano provvedere, trattandosi di atti Organizzativi interni dell’ufficio (Cfr. la decisione del Collegio di garanzia nella quale si legge che “Correttamente poi la Corte Federale ha aggiunto che non potevano comunque incidere sul rispetto dei termini di conclusione delle indagini le citate note, in data 28 settembre 2012 e 26 marzo 2013, con le quali il Procuratore Federale aveva assegnato ai procuratori incaricati di effettuare le indagini i termini entro i quali dovevano provvedere, trattandosi di atti organizzativi interni dell'ufficio. Mentre i termini procedimentali per Io svolgimento dell'azione si dovevano rinvenire nel citato art. 32, comma 11, dell'allora vigente C.G.S. che, come ha affermato la Corte Federale, consentiva alla Procura Federale di richiedere e ottenere dalla Corte di giustizia federale le proroghe ritenute necessarie”).

Peraltro, quanto alla seconda sub-censura sollevata, occorre osservare come la decisione del Collegio di Garanzia abbia correttamente motivato in merito alla pretesa unicità della proroga, osservando che la previsione regolamentare consentiva la possibile concessione di diverse proroghe qualora giustificate, come nella fattispecie, dal protrarsi nel tempo di comportamenti tra loro connessi e dalla conseguente complessità delle indagini.

Quanto, poi, alla pretesa mancata conoscenza delle proroghe, occorre rilevare come il Collegio di Garanzia abbia correttamente argomentato in merito alla infondatezza della censura, osservando come - ai sensi dell’art. 22, comma 11° del C.G.S. - qualora non sia prevista la notifica individuale, gli atti riguardanti i tesserati sono resi pubblici mediante i Comunicati ufficiali e da tale forma di pubblicazione consegue la presunzione di conoscenza per gli interessati.

Tale disposto risulta pienamente osservato dalla FIGC, con conseguente infondatezza della lamentata censura.

In merito, infine, al mancato esame della questione inerente “l’unico disegno”, controparte afferma (pag. 25 del ricorso introduttivo) che “il deferimento era stato formulato come il prodotto di un unico disegno criminoso, nell'ambito del quale le condotte erano, tutte, orientate a sostituire una società asseritamente non gradita al Presidente OMISSIS (il OMISSIS di OMISSIS) con una a lui "vicina" (il OMISSIS di OMISSIS). Secondo l'Accusa, il disvalore delle condotte di registrazione e cessione del marchio si radicava proprio e solo nell'essere "strumentali" a tale illecito risultato (e, non come del tutto inopinatamente ritenuto dal Tribunale Federale Nazionale prima e dalla Corte Federale poi, nella semplice "inopportunità" del comportamento; sul punto si tornerà, comunque più ampiamente successivamente). In forza di ciò appare evidente che la ritenuta insussistenza dell'incolpazione sub 2 - tassello centrale, nella descritta concatenazione degli eventi - disarticola, dunque, l'intera Accusa e, avrebbe, conseguentemente, imposto il proscioglimento con riferimento ad entrambe le incolpazioni. L'avere ritenuto, invece, che residuasse una qualche responsabilità del Presidente OMISSIS costituisce, dunque, una aporia nella logica del decisum che appare insuperabile”.

Anche tale censura è infondata in relazione alla legittimità della motivazione contenuta nella pronuncia del Collegio di Garanzia che ha correttamente ritenuto che “la Procura Federale aveva indicato in modo distinto ed autonomo le due incolpazioni (pur ritenendo che le stesse facessero parte di un unico complessivo disegno) e considerato che le due incolpazioni avevano comunque autonoma rilevanza per i possibili profili disciplinari”.

Con una quarta censura la parte ricorrente deduce la illegittimità della decisione del Collegio di Garanzia per difetto di motivazione in considerazione della assenza di parametri di riferimento volti a stimare se una condotta sia o meno contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza.

La censura è infondata.

Osserva il Collegio come la decisione del Collegio di Garanzia sia stata legittimamente formulata avuto riguardo all’esame della condotta del ricorrente ed alla compiuta verifica in merito alla conformità della stessa i principi posti dall’ordinamento sportivo.

In particolare, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto - punto 7.2 della decisione impugnata - sussistere, nelle condotte imputate all'ex Presidente della Lega Pro OMISSIS, la violazione dei predetti doveri di "lealtà, probità e correttezza" in quanto, “la registrazione a nome suo, presso l'Ufficio Marchi e Brevetti della CCIA di Roma e di tutti i marchi riconducibili al Pregocrema (US OMISSIS, US OMISSIS 1932, US OMISSIS e US OMISSIS 1932) dimostrava l'intento dello stesso di precostituirsi uno strumento per controllare lo svolgimento dell'attività sportiva nella Città di Crema”.

A giudizio del massimo Organo di Giustizia dello Sport, infatti, “tale comportamento già costituiva, come hanno ritenuto gli organi di giustizia federale, un fatto idoneo a ledere il disposto dell'art. 1 comma 1 CGS, ora novellato dall'art. 1 bis comma 1, del CGS, per violazione dei doveri di lealtà, imparzialità e correttezza. Infatti l 'ottenimento in capo ad un solo soggetto della titolarità di tutti i marchi "storici" e comunque rappresentativi”.

Sulla base di tali fatti, dunque, il Collegio di Garanzia ha correttamente ritenuto non irragionevole la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. secondo cui il complessivo comportamento tenuto da parte del ricorrente ha integrato un fatto idoneo a ledere il disposto dell’art. 1, comma 1 bis, del C.G.S. quale norma di chiusura volta a ricompOMISSIS re tutte le ipotesi, non analiticamente contemplate nel Codice, nelle quali è ravvisabile una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e

probità che devono rispettare coloro che svolgono, con le loro diverse funzioni, un’attività sportiva; doveri e obblighi che sono tanto più rilevanti quanto più alta è la carica rivestita.

Con le ulteriori quattro censure la parte ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati per illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione sotto vari profili.

Le censure sono infondate.

Osserva il Collegio, infatti, come le impugnate pronunce degli organi di giustizia amministrativa risultino esaustivamente motivate anche con riguardo a tali profili.

In particolare, il Collegio di Garanzia dello Sport ha correttamente rilevato che la registrazione dei marchi ha costituito uno strumento volto a dimostrare l'intento del ricorrente di precostituirsi il controllo dello svolgimento dell’attività sportiva nella città di Crema; d’altra parte, appare evidente che l’ottenimento in capo ad un solo soggetto della titolarità di tutti i marchi storici e, comunque, di richiamo del quartiere Pergoletto della città di Crema, avrebbe concretamente impedito a terzi - come sottolineato dalla Corte Federale - di usare denominazioni simili.

Peraltro, altrettanto legittima appare la conclusione del Collegio di Garanzia dello Sport in merito alla valutazione dei fatti e delle prove emerse nel corso del giudizio sportivo sotto il profilo dell’accertamento del ruolo attivo avuto dal ricorrente nell'individuazione della società che, dopo il fallimento del OMISSIS 1932, avrebbe dovuto continuare a svolgere l'attività sportiva nella città di Crema e rappresentare quindi la città in ambito calcistico, risultando provata, sulla base degli atti, la concreta influenza avuta dal Presidente OMISSIS nella decisone di trasferire a Crema la squadra del OMISSIS e assegnare la denominazione OMISSIS 1932.

Quanto, poi, alla censura relativa alla erronea valutazione della situazione di conflitto di interessi, osserva il Collegio come la decisione contestata motivi puntualmente in merito alla ritenuta situazione di conflitto manifestatosi con più evidenza allorquando la società OMISSIS 1932 (già OMISSIS) è stata promossa in Lega Pro (maggio 2013) e fino al 13 ottobre 2013, quando il marchio è stato donato al signor OMISSIS (anche se l’odierno ricorrente aveva dichiarato di rinunciare al marchio in data 28 giugno 2013).

Da ultimo, risulterebbe, secondo la tesi di parte ricorrente, completamente travisata la circostanze relativa all’atto di cessione del marchio OMISSIS 1932, con la conseguente nomina di un soggetto denominato impropriamente tutor dal Collegio, le cui funzioni erano semplicemente quelle di valutare la conformità degli atti di utilizzo e disposizione del marchio all'esigenza di difendere e salvaguardare l'onore e la tradizione sportiva che esso rappresenta.

La censura è infondata.

Osserva il Collegio come sul punto il Collegio di Garanzia abbia ampiamente motivato rilevando la ragionevolezza del fatto che la nomina di un tutor di fiducia del ricorrente, aveva accentuato e confermato il profilo relativo alla dimostrazione del potere di controllo che egli intendeva avere comunque sulla società OMISSIS 1932.

Non appare irragionevole, infatti, ritenere che attraverso la nomina di un tutor di sua fiducia il Presidente OMISSIS avrebbe potuto mantenere un potere di controllo sulla società, continuando ad assumere una forma di ingerenza incompatibile con le cariche da lui rivestite.

Sulla base di tali assunti, dunque, il Collegio ritiene la infondatezza delle censure di illegittimità degli atti impugnati e, conseguentemente, la infondatezza della domanda di risarcimento del danno in assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell’illecito denunciato.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del CONI;

- respinge il ricorso;

- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, oltre accessori di legge ed in euro 5.000,00 (cinquemila/00) nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio – FIGC, oltre accessori di legge; nulla sulle spese con riguardo al Collegio di garanzia dello Sport.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Referendario

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it