T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10304/2016 Pubblicato il 14/10/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini C.F. TDSFRC48A24H501P, Sabrina Rondinelli C.F. RNDSRN76T51C352Y, Paco D'Onofrio C.F. DNFPCA71P05H769I, Maurilio Prioreschi C.F. PRRMRL59D01G274L, Flavia Tortorella , Paolo Rodella C.F. RDLPLA66D12H501K, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti C.F. NGLLRT43R29H501B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, 2; Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno C.F. MDGLGU47S03H501H, Letizia Mazzarelli C.F. MZZLTZ62M56H501J, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama, 58;

Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 9/2012, prot. n. 00119, pubblicata l'11 maggio 2012 e di ogni altro atto comunque connesso a quello principale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 27 giugno 2012 e depositato il 9 luglio 2012, il sig. OMISSIS ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento della sentenza dell’Alta Corte di Giustizia n. 9/2012, pubblicata l’11 maggio 2012 che ha confermato la sentenza con cui la Corte di Giustizia Federale della FIGC ha lui irrogato la sanzione della preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

La gravata decisione è contestata sulla base dei seguenti motivi di diritto:

a) Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del mancato accoglimento dell’eccezione di intervenuta prescrizione;

b) Eccesso di potere per manifesta illogicità della motivazione: per violazione dei principi generali del diritto in materia di giusto processo, contraddittorietà. Violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato;

c) Eccesso di potere per carenza ed irragionevolezza della motivazione. Grave difetto di istruttoria. Violazione della decisione della stessa Alta Corte del CONI n. 11/2011;

d) Irricevibilità del deferimento per contrasto con l’art. 6, CEDU, sotto ulteriori profili.

2. Si è costituito in giudizio il CONI eccependo il difetto assoluto di giurisdizione dell’adito giudice statale, l’irricevibilità del ricorso per tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l’infondatezza del ricorso nel merito.

3. Si è, quindi, costituita in giudizio la FIGC sollevando anch’essa eccezione di difetto assoluto di giurisdizione, di tardività del ricorso e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di ricorso.

4. All’esito della camera di consiglio del 3 agosto 2012, il collegio, con ordinanza n. 2911/2012, ha, con ampia motivazione, respinto la domanda cautelare dando atto del difetto di giurisdizione sulla domanda caducatoria, rinviando “alla fase di merito l’esame della domanda di risarcimento del danno subito per lesione all’immagine”.

5. Con ricorso incidentale depositato il 22 settembre 2012, la FIGC ha a sua volta impugnato, nella denegata ipotesi non fosse accolta nel merito l’eccezione di difetto di giurisdizione, la decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di interesse al ricorso del sig. OMISSIS, poiché la riacquisizione dello status di tesserato sarebbe lui comunque preclusa dalle norme dell’ordinamento sportivo.

6. La causa è giunta, quindi, in discussione alla pubblica udienza del 18 luglio 2016 quando è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Diversamente da quanto sommariamente rilevato dal collegio in sede cautelare, deve, infatti, osservarsi come oggetto del presente ricorso sia solo ed esclusivamente la domanda caducatoria spiegata dal ricorrente avverso la decisione n. 9 dell’11 maggio 2012 con cui l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha a lui irrogato, in via definitiva, la sanzione disciplinare della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

Alcuna domanda risarcitoria è spiegata nel presente gravame, come chiaramente evincibile sia dall’epigrafe che dalle conclusioni rassegnate dal ricorrente.

2. Il petitum del ricorso, al quale si deve aver riguardo al fine di decidere in merito al giudice competente, concerne allora solo ed esclusivamente l’impugnazione della decisione dell’Alta Corte che ha, in ultimo grado, respinto il ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare Nazionale (di cui al comunicato ufficiale n. 96/CDN) con cui è stata comminata al sig. OMISSIS la sanzione della preclusione a vita.

Il ricorrente, dunque, riproponendo le medesime censure già mosse avverso il provvedimento disciplinare dinanzi al giudice sportivo di ultima stanza, domanda, sostanzialmente, al giudice statale di annullare il provvedimento perché:

- il procedimento disciplinare sarebbe stato illegittimamente incardinato innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, anziché innanzi all’organo originariamente competente, ovvero il Presidente Federale, sulla base della norma transitoria di cui al comunicato ufficiale n. 143/A, parimenti gravato innanzi all’Alta Corte, con violazione del termine prescrizionale di cui all’art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva;

- la norma transitoria avrebbe apportato delle modifiche sostanziali al procedimento de quo, nella parte in cui ha previsto l’attivazione del procedimento da parte della Procura Federale “sulla base delle sentenze rese”, con violazione del principio di successione delle leggi nel tempo, nonché del ne bis in idem;

- l’ancoraggio della decisione disciplinare alla “sentenze rese” paleserebbe un chiaro difetto di istruttoria;

- il procedimento disciplinare, sulla base della normativa transitoria su citata, si porrebbe in contrasto con l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, comportando altresì una lesione dei diritti fondamentali del ricorrente, quali, in particolare, il diritto all’immagine e all’onore.

Così tratteggiato il petitum del ricorso in esame, alcun dubbio può sussistere sulla natura disciplinare del provvedimento del quale è domandato l’annullamento.

3. I rapporti tra ordinamento statale (e giustizia statale) e ordinamento sportivo (e giustizia sportiva) sono, allo stato, delineati dalle norme dell’ordinamento sportivo così come interpretate dal giudice costituzionale nel noto arresto del 2011.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, come convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, infatti, “è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

Al successivo comma 2, viene precisato che in siffatte materie i soggetti dell'ordinamento sportivo hanno l'onere di adire, ove vogliano censurare la applicazione delle predette sanzioni, «gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo», secondo le previsioni dell'ordinamento settoriale di appartenenza.

L’art. 3, del d.l. n. 220/2003 completa, dunque, il quadro normativo di riferimento, individuando una triplice forma di tutela giustiziale.

Una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario.

Una seconda, relativa alle questioni aventi oggetto le materie di cui all'art. 2, comma 1, d.l. cit., nella quale, in linea di principio, la tutela, stante l’irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento sportivo, secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa".

Infine, una terza forma di tutela, di carattere residuale, rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La Corte Costituzionale come è noto, nella decisione n. 49/2011, ha dunque precisato che sebbene la tutela avverso gli atti con cui sono irrogate sanzioni disciplinari sia rimessa agli organi della giustizia sportiva, pur tuttavia, “laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere”, con la precisazione che “il Giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della "giustizia sportiva", delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione” (così, Corte Cost. 11 febbraio 2011, n. 49).

Poiché giunge all’esame di questo collegio unicamente la domanda caducatoria del provvedimento con cui è stata comminata al ricorrente la sanzione disciplinare di cui in causa, alla luce delle norme e dei principi sopra rammentati, deve escludersi la giurisdizione del giudice adito.

4. Alcuna rilevanza in punto di giurisdizione, d’altro canto, può assumere il fatto che il sig. OMISSIS sia ormai soggetto estraneo all’ordinamento sportivo, a seguito delle dimissioni rassegnate nel 2006.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire, infatti, che alcun rilievo può avere sul profilo processuale della giurisdizione lo status del soggetto che, appartenendo all’ordinamento sportivo al momento del fatto, si sia dimesso prima della conclusione del procedimento disciplinare, poiché la giurisdizione si radica “avendo riguardo alla sola natura (“disciplinare”) del provvedimento in contestazione, non già certo tenendo conto dello status del ricorrente, e della sua appartenenza o meno, al momento in cui attiva lo strumento rimediale, all’ordinamento sportivo” (così, Cons. St., sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302).

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice statale, dovendosi affermare, sulla controversia de qua, la giurisdizione del giudice sportivo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 220/2003;

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore degli enti resistenti, delle spese di lite che sono liquidate nella somma complessiva di € 1.500 (euro millecinquecento/00) ciascuno, oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

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