T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 869/2017 Pubblicato il 18/01/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alessandro Turco in Roma, largo dei Lombardi n. 4;

contro

il C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G Pisanelli n. 2;

la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FI.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58;

la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, il Ministero per i Giovani e lo Sport, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

sul ricorso numero di registro generale (…)del 2012, proposto da:

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gaetano Viciconte e Flavia Tortorella, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Paolo Gallinelli in Roma, via della Conciliazione n. 10;

contro

il C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G Pisanelli n. 2;

la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FI.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58;

- quanto al ricorso n. 5618 del 2007:

per l’annullamento

della decisione del Collegio arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport resa sull’istanza arbitrale proposta dal ricorrente in data 27.9.2006, depositata il 12.4.2007, notificata il 18.4.2007, di conferma della sanzione dell’inibizione per anni 5 da ogni carica federale, già disposta dalla Corte Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio il 22/25.7.2007, pubblicata il 4.8.2006;

in parte qua della decisione della Corte Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio adottata il 22/25.7.2007, pubblicata il 4.8.2006;

in parte qua della decisione della Commissione di Appello Federale pubblicata il 14.7.2006;

- quanto al ricorso n. 8986 del 2012:

per la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I. al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, previa disapplicazione delle decisioni della Commissione Nazionale Disciplinare del 9.6.2011, della Corte di Giustizia Federale del 15.7.2011 e dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva dell’11.5.2012, nonché della delibera di cui al comunicato ufficiale n. 143/A del 3.3.2011, adottata dal Consiglio federale della F.I.G.C..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Dott. OMISSIS ha rivestito la carica di vice presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Lo stesso è stato deferito dal Procuratore federale e rinviato a giudizio per aver posto in essere condotte dirette a condizionare il sistema arbitrale in favore delle società sportive OMISSIS , Lazio e Fiorentina e ne è stato prosciolto quanto agli addebiti concernenti la società OMISSIS , mentre è stato ritenuto responsabile, al termine dell’esperimento di tutti i gradi della giustizia sportiva, per la condotta assunta in quattro gare del campionato di calcio di serie A dell’anno 2004-2005, vale a dire: OMISSIS- OMISSIS, OMISSIS - OMISSIS OMISSIS - OMISSIS e OMISSIS -OMISSIS .

Con provvedimento del 14.7.2006, la Commissione di Appello Federale gli ha irrogato la sanzione dell’inibizione da ogni carica federale per cinque anni.

Successivamente la Corte Federale, con decisione del 4.8.2006, ha confermato la predetta sanzione, con l’aggravamento della proposta al Presidente Federale della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

A fronte della pubblicazione di tale decisione, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., l’odierno ricorrente ha proposto istanza di arbitrato.

L’arbitrato è stato definito con lodo, che ha confermato la decisione della Corte Federale.

Avverso il citato lodo, nonché le decisioni assunte dalla Corte Federale e dalla Commissione di Appello Federale è stato proposto il ricorso n. 5618/2007, affidato ai seguenti motivi di censura:

I) violazione dell’art. 2 della legge n. 401/1989 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;

II) violazione dell’art. 21 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento;

III) violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva - violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, con riferimento alla partita OMISSIS - OMISSIS;

IV) violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva - violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, con riferimento alla partita OMISSIS - OMISSIS;

V) violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva - violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, con riferimento alla partita OMISSIS - OMISSIS;

VI) violazione dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva - violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, con riferimento alla partita OMISSIS -OMISSIS ;

VII) in subordine: violazione del principio di proporzionalità della sanzione, per incongruenza tra infrazione disciplinare e sanzione applicata;

VIII) sempre in subordine: eccesso di potere per disparità di trattamento.

Si sono costituiti in giudizio il C.O.NI. e la F.I.G.C..

Entrambi hanno poi depositato documentazione.

Fissato il ricorso alla pubblica udienza del 18.7.2016, con istanza depositata in giudizio in data 24.6.2016, il Dott. OMISSIS ne ha chiesto il rinvio per trattazione congiunta col ricorso n. 8986/2012.

Il C.O.N.I. ha successivamente depositato una memoria difensiva, nella quale ha preliminarmente eccepito il difetto assoluto di giurisdizione, rilevando che sussisterebbe una riserva in capo al Giudice Sportivo sulla decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari e che nella specie viene censurata una sanzione avente natura disciplinare, perciò rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 220/2003.

Esso ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mancherebbero provvedimenti adottati dal C.O.N.I. o suoi comportamenti aventi rilevanza nella controversia.

Per altro verso, l’art. 19 del Regolamento della Camera di Conciliazione stabilisce espressamente che “il Lodo è imputabile esclusivamente al Collegio Arbitrale o all’arbitro unico. In nessun caso [...] il Lodo può essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I.”.

Le parti hanno consensualmente rimesso l’esame della controversia ad un Collegio Arbitrale e, perciò, sussisterebbe, anche sotto questo profilo, difetto di legittimazione passiva del C.O.N.I. e, comunque, inammissibilità del ricorso, non essendo la controversia proponibile dinanzi a al T.a.r..

Né la legittimazione passiva del C.O.N.I. sarebbe riferibile alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, in quanto l’esercizio della funzione della giustizia domestica nell’ambito dell’ordinamento sportivo non potrebbe essere confusa con i provvedimenti federali.

Diversamente si determinerebbe uno squilibrio del sistema, anche per quanto concerne il rispetto del principio del contraddittorio, in quanto il C.O.N.I. non è stato parte e non ha partecipato alla fase della controversia devoluta agli organi della giustizia sportiva, ma verrebbe ad acquistare tale qualità soltanto nell’ipotesi in cui la controversia, esauriti i gradi della giustizia sportiva, venga sottoposta al Giudice Amministrativo.

Il C.O.N.I. ha altresì confutato le deduzioni di parte ricorrente.

Si è costituita in giudizio pure la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., anch’essa eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto recante unicamente un’impugnativa di provvedimenti contenenti sanzioni disciplinari sportive, la cui cognizione sarebbe riservata agli organi di giustizia sportiva.

La F.I.G.C. ha inoltre controdedotto alle censure proposte dall’attuale ricorrente.

Si è successivamente costituita in giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con mero atto formale.

Infine il C.O.N.I. ha depositato un’ulteriore memoria difensiva, in vista della pubblica udienza del 21.11.2016, nella quale il ricorso n. 5618/2007 è stato trattenuto in decisione.

Medio tempore, in data 1°.7.2007, è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

In forza di tale riforma è stata data compiuta attuazione al principio di separatezza delle funzioni ed il Presidente federale è stato privato del potere di decidere se disporre o meno la radiazione dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in qualsiasi rango o categoria.

Si è, perciò, posto il problema di definire con norme transitorie l’iter da seguire nei confronti di quanti, come l’attuale ricorrente, erano stati destinatari di una sanzione principale ed oggetto di proposta per l’irrogazione di quella accessoria della radiazione dalla Federazione, senza che su tale proposta fosse già intervenuta una decisione. Per i nuovi procedimenti disciplinari non sussistevano più le due fasi sopra viste, ma, a norma dell’art. 19 del Codice di Giustizia sportiva, nei confronti di coloro che fossero stati sanzionati per le violazioni di cui al comma 1, lett. h), gli organi di giustizia sportiva avrebbero dovuto valutare se disporre anche la preclusione alla permanenza nella Federazione, in presenza di condotta di particolare gravità (comma 3).

Dopo approfondimenti sulla problematica, il Consiglio federale ha dettato la disciplina transitoria con il Comunicato Ufficiale n. 143/A del 3.3.2011, stabilendo quali fossero gli organi di giustizia sportina competenti a decidere al riguardo, “sulla base delle sentenze rese”, ma comunque “garantendo il rispetto dei termini e delle procedure previste dall’art. 30, commi 8 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva”.

La legittimità di tale soluzione normativa è stata immediatamente contestata dal OMISSIS dinanzi all’Alta Corte, la quale, con decisione n. 6/2011, ha dichiarato inammissibile il gravame.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con comunicato ufficiale n. 96/CDN del 9.6.2011, ha irrogato la sanzione della preclusione alla permanenza del ricorrente in qualsiasi rango o ruolo della F.I.G.C..

La Corte di Giustizia Federale, con decisione adottata il 15.7.2011 e resa nota in data 2.8.2011, ha respinto il ricorso proposto dal OMISSIS avverso tale provvedimento sanzionatorio.

Detta decisione è stata gravata dinanzi all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, che ha respinto il ricorso con decisione dell’11.5.2012.

Con il ricorso n. 8986/2012, all’esame del Collegio, il dott. OMISSIS chiede il risarcimento del danno morale, previa disapplicazione delle richiamate decisioni relative alla sanzione della preclusione alla permanenza nella F.I.G.C., nonché del C.U. n. 143/A.

I motivi di diritto dedotti sono i seguenti:

A) Sulla delibera allegata al C.U. 143/A

I) Violazione degli artt. 3, 97 e 111 Cost. - Violazione dell’art. 23 dello Statuto del C.O.N.I. - Violazione del principio del “ne bis in idem” - Violazione dell’art. 3 legge n. 241/90 - Violazione dell’art. 238 bis c.p.p. - Eccesso di potere: disparità di trattamento.

L’intervento normativo, che ha definito l’iter per pervenire alla radiazione dell’attuale ricorrente, sarebbe in contraddizione con i principi di imparzialità e di parità di trattamento, alla luce dei precedenti similari a quelli sottoposti al vaglio della F.I.G.C., per i quali non è stata l’irrogata la misura preclusiva per fatti lesivi degli artt. 1 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva - le stesse contestazioni che la Procura Federale avrebbe mosso a carico del Dott. OMISSIS - perché oggetto di conciliazione oppure decaduta (caso Preziosi) nel quinquennio successivo.

Inoltre l’espresso richiamo, nella delibera di cui al C.U. 143/A, alle “sentenze rese”, con l’impossibilità di offrire elementi successivi, violerebbe l’art. 238 bis c.p.p., comportando una lesione del diritto di difesa.

L’Alta Corte avrebbe potuto tenere fermi, ai fini probatori, gli accertamenti contenuti nelle decisioni del 2006 solo se li avesse affiancati ad ulteriori elementi probatori, fondanti una valutazione di gravità dei fatti riconducibili al ricorrente.

Il provvedimento in esame sarebbe altresì lesivo del principio del “ne bis in idem”.

B) Sulle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 9.6.2011, della Corte di Giustizia Federale del 15.7.2011 e dell’Alta Corte del C.O.N.I. dell’11.5.2012.

I) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Violazione dell’art. 1, comma 2, legge n. 241/90 - Errata applicazione dell’art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva previgente - Eccesso di potere: difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

L’irrogazione della misura preclusiva sarebbe avvenuta una volta decorso il termine prescrizionale previsto dall’art. 18 Codice di Giustizia Sportiva previgente.

Risulterebbe soggetta alla sua previsione solo la fase relativa all’accertamento della responsabilità del ricorrente, soddisfatta dalle sentenze del 2006, ma non quella successiva, vertente sull’irrogazione della sanzione preclusiva.

La qualificazione di quest’ultima come “eventuale ed ultronea” e “accessoria” dovrebbe invece comportare l’operatività del medesimo termine prescrizionale previsto per quella principale.

Viene richiamato il caso del dott. OMISSIS, condannato nel 2000 a cinque anni di inibizione dalla Federazione, con proposta di radiazione, disposta poi dal Presidente Federale nel 2003; in sede di conciliazione, detta sanzione accessoria è stata revocata, in quanto “è intervenuta oltre tre anni dalla proposta della CAF”, e tale periodo di tempo per la sua emanazione è stato ritenuto irragionevole.

Il potere del Presidente di accogliere o meno la proposta di preclusione non potrebbe essere dilatato fino a farlo coincidere con la conclusione del periodo di sospensione.

Il principio della certezza del diritto sarebbe leso dalla durata eccessiva del procedimento sanzionatorio.

Il provvedimento di radiazione del Dott. OMISSIS, intervenuto ad oltre cinque anni di distanza dai fatti contestati, sarebbe illegittimo, perché il relativo potere si sarebbe esaurito, stante il protrarsi ingiustificato dell’inerzia della P.A..

II) Violazione dell’art. 27, IV comma, Cost. - Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione artt. 3 e 21 septies della legge n. 241/90 - Eccesso di potere: manifesta perplessità.

Il regime transitorio introdotto dal Consiglio Federale con la delibera di cui al C.U. 143/A presenterebbe una portata sostanziale, laddove si legge che il procedimento dovrà attivarsi “sulla base delle sentenze rese” ed è determinata l’esclusione del contraddittorio. In tal modo il giudizio di accertamento a cognizione piena si sarebbe ridotto ad una mera presa d’atto del contenuto nelle sentenze rese.

III) Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione del principio del “ne bis in idem” - Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 - Eccesso di potere: manifesta perplessità - Contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento.

Sarebbe stata irrogata una sentenza con natura additiva sulla base del materiale probatorio costituito dai fatti quali accertati nelle precedenti decisioni, senza alcuna possibilità neppure di una loro integrazione, con conseguente violazione del principio del “ne bis in idem”.

Il richiamo alla natura discrezionale della decisione in merito alla radiazione sarebbe sostanzialmente inutiliter datum, alla luce delle motivazioni alla base della misura espulsiva - ruolo ricoperto dal Dott. OMISSIS in F.I.G.C. e gravità delle condotte e del danno recato al sistema calcio, con ovvie ripercussioni in tema di danno di immagine – che sarebbero le stesse che hanno portato alla condanna nel 2006.

Sarebbe contraddittoria la previsione del giudizio attuale, tenuto conto dell’impossibilità di offrire nuovi elementi, senza alcun potere di controllo o di revisione della decisione data.

Mentre il Presidente Federale era libero di decidere se e come valutare la gravità del fatto, l’organo disciplinare sarebbe costretto a valutarlo “sulla base delle sentenze rese”, sulla scorta di un giudizio - quello sulla gravità - già ampiamente risolto dal giudice del fatto.

IV) Violazione dell’art. 3 Cost. - Violazione del principio di Proporzionalità - Eccesso di potere: difetto di istruttoria e manifesta perplessità.

Il principio di proporzionalità impone all’Amministrazione di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive del destinatario soltanto se strettamente necessario per il perseguimento delle finalità generali.

Suo corollario, in campo disciplinare, è il c.d. gradualismo sanzionatorio.

Sulla posizione di OMISSIS avrebbe, pertanto, dovuto essere espressa una precisa motivazione sulla proporzionalità della sanzione e compiere una valutazione sulla sanzione disciplinare più adeguata in relazione al suo apporto ai fatti contestati, mentre tale motivazione mancherebbe nel provvedimento sanzionatorio.

In ricorso viene poi fatta una contestazione dei fatti a fondamento della sanzione irrogata nel 2006.

V) Violazione del principio del divieto di “reformatio in peius” - Eccesso di potere: illogicità manifesta.

La disposizione che disciplinava il procedimento dinanzi alla Corte Federale non ammetteva il superamento del divieto di “reformatio in peius”, perché la decisione doveva vertere solo sui motivi dedotti dalle parti.

C) Sulla decisione dell’Alta Corte:

Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 - Violazione del principio di proporzionalità - Eccesso di potere: difetto di istruttoria.

La valutazione del massimo organo di giustizia sportiva avrebbe omesso di attribuire rilevanza ad elementi che dimostrerebbero la volontà del Dott. OMISSIS di allontanarsi dal mondo dello sport - e del calcio in primis -, in conseguenza dei fatti a lui contestati, ovvero di “pOMISSIS re le distanze dai comportamenti assunti del passato”. Inoltre il ricorrente avrebbe assunto una condotta processuale esemplare, senza mai criticare pubblicamente le decisioni sfavorevoli nei suoi confronti.

Tali elementi sarebbero stati ritenuti dall’Alta Corte “tamquam non essent”.

Sulla base della ritenuta illegittimità dei provvedimenti su citati, di cui si chiede la disapplicazione, si avanza in questa sede istanza di risarcimento dei danni, assumendosi il ricorrere in concreto degli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana.

Si sono costituiti in giudizio il C.O.N.I. e la F.I.G.C..

Fissata la pubblica udienza del 4.7.2016 per la trattazione del merito del ricorso n. 8986/2012, quest’ultima ed il ricorrente hanno presentato istanza di rinvio, per trattazione congiunta col ricorso n. 5618/2007, qui pure in esame.

Tanto il C.O.N.I. quanto la F.I.G.C. hanno depositato memorie difensive, nelle quali hanno controdedotto alle doglianze di parte ricorrente.

Il .C.O.N.I. ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione processuale, evidenziando che il suo organo – l’Alta Corte di Giustizia Sportiva – avrebbe espresso la propria decisione solo come organo di giustizia sportiva di ultima istanza, mentre l’interlocutore sarebbe solo la F.I.G.C., che a monte ha irrogato la sanzione dell’inibizione quinquennale, accompagnata da proposta di radiazione, e poi, attraverso il proprio organo - Commissione Disciplinare Nazionale – ha comminato la sanzione ulteriore della preclusione alla permanenza del ricorrente in qualsiasi rango o ruolo della F.I.G.C., confermandola con la reiezione del ricorso dinanzi alla Corte federale.

Tutte le parti hanno prodotto memorie, in vista della pubblica udienza del 21.11.2016, nella quale anche il ricorso n. 8986/2012 è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 - Vengono all’esame del Collegio il ricorso n. 5618/2007, con il quale il Dott. OMISSIS, già vice Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, impugna la decisione del Collegio arbitrale, di conferma della sanzione interdittiva dell’inibizione quinquennale, accompagnata da proposta di radiazione, irrogata nei suoi confronti dalla Corte Federale, a conclusione del processo sportivo riguardante la vicenda denominata Calciopoli, ed il ricorso n. 8986/2012, con il quale il medesimo ricorrente chiama in giudizio la Federazione stessa ed il C.O.N.I. per chiedere il risarcimento dei danni patiti per effetto della sanzione accessoria della sua radiazione, adottata dalla Commissione disciplinare nazionale della F.I.G.C., confermata dalla Corte di Giustizia Federale ed infine dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva.

2 - Preliminarmente deve disporsi la riunione dei richiamati ricorsi in epigrafe, stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi.

3 - Cominciando la presente disamina dal ricorso n. 5618/2007, deve preliminarmente vagliarsi l’eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva dedotta dal C.O.N.I..

3.1 - Detta eccezione va disattesa.

Al riguardo deve considerarsi che gli atti posti in essere dalle Federazioni, in qualità di organi del C.O.N.I., e da quest’ultimo Ente sono esplicazioni di poteri pubblici e partecipano alla natura pubblica dello stesso C.O.N.I. ed hanno natura di atti amministrativi.

La natura amministrativa delle decisioni degli organi di giustizia sportiva è stata poi affermata anche da questo Tribunale, che ha in più occasioni ribadito che le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono l’epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali (cfr.: T.a.r. Lazio – Roma, nn. 4391/2016, 5280/2007).

4 - Fatta questa dovuta precisazione, in base alla quale deve riconoscersi la legittimazione processuale in capo al C.O.N.I., deve valutarsi la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo.

4.1 - In proposito va detto che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.

4.2 - In base all’art. 2, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.l. 19.8.2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.10.2003, n. 280, “è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

4.3 - Tale sistema è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale, che, con sentenza n. 49/2011, ha sostenuto che la riserva della cognizione della materia agli organi di giustizia sportiva non comporta una lesione al principio di effettività della tutela giurisdizionale, stante comunque la tutela risarcitoria che può essere chiesta dinanzi al giudice amministrativo.

4.4 - Pertanto, per quanto sopra evidenziato, il ricorso n. 5618/2007, avendo ad oggetto l’impugnazione del provvedimento recante la sanzione disciplinare della sospensione del ricorrente dalla F.I.G.C. e la proposta di radiazione dalla stessa, va dichiarato inammissibile, per difetto assoluto di giurisdizione, trattandosi di controversia la cui cognizione è riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.

4.5 - Conseguentemente doglianze riferite ai fatti cristallizzati nei provvedimenti sanzionatori del 2006 non possono essere esaminate da questo giudice.

5 - Passando al riunito ricorso n. 8986/2012, preliminarmente si deve affermare la giurisdizione del giudice adito.

5.1 - Infatti, secondo l’interpretazione condivisa dalla Corte Costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 220/2003, laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere, non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, va proposta al Giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando una riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere (Corte cost., 11.2.2011, n. 49; Cons. Stato, VI, 25.11.2008, n. 5782; T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 9.3.2016, n. 3055; Ta.r. Lazio, Roma, sez. I, 10.11.2016, n. 11146); a tal fine il Giudice amministrativo può incidentalmente pronunciarsi sui provvedimenti di giustizia sportiva, senza annullarli, ma eventualmente dichiarandone l’illegittimità incidenter tantum, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 1), e lett. z), c.p.a..

6 - Per le medesime ragioni già rappresentate con riferimento al giudizio introdotto dal ricorso n. 5618/2007, si ritiene sussistente la legittimazione processuale passiva del C.O.N.I. anche riguardo a quello introdotto dal ricorso n. 8986/2012.

7- Nel merito il ricorso è infondato per quanto sarà rilevato di seguito.

7.1 - In primo luogo occorre ancora una volta rimarcare che incidentalmente va esaminata la legittimità degli atti che, secondo la prospettazione attorea, avrebbero determinato la lesione a danno dell’istante.

7.2 - Il danno lamentato dal ricorrente è riconducibile alla sanzione accessoria della radiazione dalla F.I.G.C., disposta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con comunicato ufficiale n. 96/CDN del 9.6.2011, confermata dalla Corte di Giustizia Federale, con decisione adottata il 15.7.2011 e resa nota in data 2.8.2011, ed infine dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva, con decisione dell’11.5.2012, in applicazione della disciplina transitoria relativa alle modalità di irrogazione di tale sanzione accessoria, contenuta nella delibera del Consiglio federale della F.I.G.C. di cui al comunicato ufficiale n. 143/A del 3.3.2011.

8 - Occorre rammentare che nel 2006 il ricorrente aveva subito la sanzione dell’inibizione quinquennale da qualsiasi carica all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con proposta al Presidente federale di radiazione permanente.

Il sistema bifasico, allora vigente, prevedeva, infatti, in capo al Presidente federale il potere di disporre tale definitiva sanzione, su proposta degli organi di giustizia sportiva. Questi era, perciò, titolare di un potere valutativo, una volta che fosse stata già irrogata una sanzione meno grave.

8.1 - Sennonché in data 1°.7.2007 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

In forza di tale riforma è stata data compiuta attuazione al principio di separatezza delle funzioni ed il Presidente federale è stato privato del potere di decidere se disporre o meno la radiazione dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, in qualsiasi rango o categoria.

Infatti, a norma dell’art. 19 del Codice di Giustizia sportiva, nei confronti di coloro che fossero stati sanzionati per le violazioni di cui al comma 1, lett. h), gli organi di giustizia sportiva avrebbero dovuto valutare se disporre anche la preclusione alla permanenza nella Federazione, in presenza di condotta di particolare gravità (comma 3).

8.2 - Si è, perciò, posto il problema di definire con norme transitorie l’iter da seguire nei confronti di quanti, come l’attuale ricorrente, erano stati destinatari di una sanzione principale ed oggetto di proposta per l’irrogazione di quella accessoria della radiazione dalla Federazione, senza che su tale proposta fosse già intervenuta una decisione.

La F.I.G.C. ha, quindi, dapprima richiesto il parere della Corte di Giustizia Federale, la quale si è pronunciata nel senso che non fosse necessaria una nuova pronuncia sulla gravità delle condotte addebitate ai soggetti destinatari della proposta di radiazione, nell’assunto che la relativa valutazione fosse insita nella proposta stessa, e ha inoltre consultato l’Alta Corte, la quale ha però ritenuto di non esprimersi al riguardo, potendo, in ipotesi, i successivi provvedimenti applicativi essere sottoposti al suo sindacato, come in concreto è avvenuto nella specie.

8.3 - Il Consiglio Federale ha infine introdotto la normativa transitoria di cui al C.U. n. 143/A del 3.3.2011, stabilendo quali fossero gli organi di giustizia sportina competenti a decidere al riguardo, “sulla base delle sentenze rese”, ma comunque “garantendo il rispetto dei termini e delle procedure previste dall’art. 30, commi 8 e 9, del codice di giustizia sportiva”.

9 - Il Collegio è in primo luogo chiamato a pronunciarsi incidentalmente sulla legittimità della delibera di cui al citato C.U. n. 143/A del 3.3.2011.

9.1 - Si asserisce in ricorso che la disciplina transitoria contenuta in quest’ultimo provvedimento sarebbe illegittima perché, nel prevedere che la decisione debba avvenire “sulla base delle sentenze rese”, impedirebbe un’autonoma valutazione dei fatti coperti da giudicato ed avrebbe portata sostanziale, e non meramente procedurale, OMISSIS ndo il giudizio per l’adozione dell’ulteriore sanzione della preclusione alla permanenza nella F.I.G.C. una mera presa d’atto del contenuto di tali sentenze, differentemente da quanto previsto in precedenza, quando il Presidente federale era libero di decidere se e come valutare la gravità del fatto.

In tal modo sarebbe altresì violato il principio del “ne bis in idem”.

9.2 - Non può condividersi tale prospettazione.

9.3 - In primo luogo deve rimarcarsi che la disciplina transitoria non detta regole di natura sostanziale, atteso che non ha introdotto una nuova figura di illecito ovvero una nuova sanzione, precedentemente ignota all’ordinamento sportivo previgente.

Essa ha unicamente inciso sulla competenza ad irrogare la sanzione accessoria, spostandola dal Presidente federale, che prima ne era titolare, a determinati organi di giustizia sportiva.

9.4 - Si fa presente che, quando era vigente il Codice di Giustizia Sportiva ante riforma del 2007, si assisteva ad una fattispecie a formazione progressiva, che constava di due fasi: la prima fase, che si concludeva con l’irrogazione della sanzione principale e l’eventuale proposta al Presidente federale di preclusione alla permanenza nella Federazione, e la seconda fase, nella quale il Presidente federale decideva su tale proposta, dando per accertati i fatti e la colpa e valutando solo la gravità degli stessi e la loro rilevanza a tali fini, tenendo conto anche della posizione rivestita dal soggetto destinatario.

Allo stesso modo, nella fase transitoria, che è quella che viene qui in rilievo, l’organo di giustizia sportiva è chiamato a decidere sulla proposta di radiazione, “sulla base delle sentenze rese”, vale a dire dando per accertati i fatti e l’elemento soggettivo, così come riportati nei provvedimenti che hanno irrogato la sanzione principale, ma deve necessariamente compiere una propria autonoma ed ulteriore valutazione discrezionale.

Nessun automatismo si registra, pertanto, tra proposta e sanzione accessoria, tale da vincolare inesorabilmente gli esiti della fase cognitiva a ciò deputata.

Infatti una cosa è il già avvenuto accertamento dei fatti integrativi degli illeciti sanzionati con l’interdizione di durata quinquennale, coperta dal giudicato sportivo; altro è invece verificare se quei fatti, irrevocabilmente acclarati nella loro materialità storica ed in termini di imputazione soggettiva, assurgano ad un livello di gravità tale da giustificare, con valutazione riferita all’attualità, l’adozione della misura espulsiva.

In questa seconda fase, anche con l’introduzione della norma transitoria contestata, è altresì garantito il contraddittorio con l’interessato, al quale viene assegnato un termine per produrre memorie. Così è avvenuto in concreto anche nei confronti del ricorrente.

9.5 - La prima conseguenza che si ricava da quanto appena illustrato e precisato è che la modifica apportata dalla norma transitoria è meramente procedimentale e non sostanziale.

9.6 - Ne deriva ulteriormente che non sussiste la dedotta violazione del principio di divieto di “ne bis in idem”, per l’evidente ragione che la valutazione discrezionale imposta ai fini dell’eventuale comminatoria della sanzione accessoria implica la valorizzazione di ulteriori elementi, quali la gravità dei fatti ascritti, che hanno determinato l’inflizione della sanzione principale, e la loro rilevanza, tenendo conto anche della posizione rivestita dal soggetto destinatario. Perciò non è possibile ricostruire la fattispecie in termini di duplice assoggettamento a procedimento disciplinare per gli stessi fatti, né ragionare in termini di duplicazione della sanzione.

10 - In concreto risulta eseguita tale valutazione discrezionale e la sanzione della preclusione alla permanenza nella Federazione non appare affatto incongrua ed immotivata, proprio in ragione della condotta, così come cristallizzata negli atti del 2006, e della sua gravità e risonanza, anche in considerazione della rilevante posizione rivestita dal ricorrente all’interno della Federazione (vice Presidente).

11 - Si assume altresì in ricorso che la sanzione qui contestata sarebbe stata irrogata oltre il termine previsto dall’art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva allora vigente (sesta stagione successiva alla commissione dell’ultimo atto diretto a commettere l’illecito, in caso di valido atto interruttivo), in quanto l’ultima contestazione è del 30.5.2006, mentre la sanzione è del 9.6.2011.

11.1 - Deve ancora una volta rilevarsi che il procedimento de quo non ha ad oggetto l’accertamento dell’avvenuta commissione dell’illecito da parte del ricorrente, bensì la verifica della sussistenza dei presupposti per l’eventuale applicazione, in via aggiuntiva ed in ragione dei medesimi fatti già precedentemente scrutinati, della sanzione accessoria della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

11.2 - Conseguentemente non può trovare applicazione la norma di cui al previgente art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva, che ancora l’operatività della prescrizione esclusivamente al mancato accertamento, nei termini ivi prefissati, dell’illecito e della conseguente affermazione di responsabilità dell’incolpato.

11.3 - Né può diversamente ritenersi consumato il potere ad adottare tale sanzione, atteso che l’effetto estintivo del potere sanzionatorio è riconducibile esclusivamente ad esplicite previsioni normative che lo stabiliscano in modo espresso, il che nella specie non ricorre.

11.4 - Trattandosi di fattispecie a formazione progressiva, nella quale la sanzione in ultimo irrogata ha carattere accessorio e viene disposta all’esito di una nuova valutazione, in termini di gravità, di fatti già definitivamente acclarati, unitamente all’elemento soggettivo, il rispetto del termine de quo va visto con riferimento alla sanzione comminata a conclusione dell’esame dei fatti e degli atti del procedimento disciplinare.

11.5 - Tale termine risulta pienamente rispettato.

11.6 - Né può considerarsi irragionevole il tempo decorso per l’irrogazione della sanzione ulteriore, comunque emessa nel periodo di efficacia dell’interdizione di cinque anni da qualsiasi attività in Federazione.

Va, infatti, considerata la peculiarità che caratterizza la situazione del ricorrente, rappresentata dalla più volte richiamata circostanza che, per effetto della riforma del Codice di Giustizia Sportiva, si è posto il problema dell’individuazione della competenza ad infliggere la sanzione accessoria de qua, con inevitabile impiego di tempo per adottare la disciplina transitoria, poi in concreto applicata.

12 - Il ricorrente lamenta altresì la violazione del principio di parità di trattamento e di imparzialità sancito dall’art. 23 dello Statuto del C.O.N.I., facendo leva sull’esito di distinto procedimento disciplinare riguardante altro tesserato ed altre vicende, definito con accordo conciliativo.

12.1 - Deve osservarsi al riguardo che, in sede di contestazione di un provvedimento disciplinare, non è prospettabile, neppure in astratto, alcuna forma di comportamento discriminatorio desumibile da vicende soggettivamente e storicamente diverse, difettando una situazione omologa che possa essere segnalata come termine di comparazione.

12.2 - In concreto poi in ricorso si fa riferimento ad una persona che ha conciliato, la cui situazione non è affatto identica a quella del ricorrente, per cui è evidente che tale vizio non può configurarsi.

13 - Inoltre il ricorrente sostiene che la sanzione principale, in precedenza comminata, sarebbe viziata da violazione del principio di proporzionalità, che nell’esplicazione del potere inflittivo si atteggia come gradualismo sanzionatorio, nonché da violazione del principio di divieto di reformatio in peius.

13.1 - Con tali censure si rimettono in discussione i fatti che hanno condotto all’inflizione della sanzione dell’interdizione per cinque anni, cristallizzati e stigmatizzati nei provvedimenti impugnati col ricorso n. 5618/2007, qui dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

13.2 - Né tali atti possono essere conosciuti in questa sede incidentalmente, considerato che, stante la previgente disciplina al momento della loro adozione, valeva il termine prescrizionale di cinque anni, senz’altro superato, mentre, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., il termine decadenziale per proporre azione risarcitoria è di 120 giorni ed evidentemente anch’esso è abbondantemente scaduto.

14 - Alla luce delle osservazioni e considerazioni fatte nella presente disamina, la domanda risarcitoria, che costituisce il petitum del ricorso n. 8986/2012, è infondata e deve essere conseguentemente respinta.

14.1 - Infatti la legittimità degli atti inflittivi della sanzione accessoria e del presupposto C.U. 143/A della F.I.G.C., accertata incidentalmente, conduce a non ritenere contra jus il comportamento tenuto dalla Federazione stessa e dal C.O.N.I..

14.2 - Perciò, a prescindere dalla sussistenza o meno degli altri elementi costitutivi della fattispecie aquiliana di cui all’art. 2043 c.c., certamente non se ne ravvisa l’elemento oggettivo.

15 - In conclusione il ricorso n. 5618/2007 è inammissibile, per difetto assoluto di giurisdizione, ed il ricorso n. 8986/2012 è infondato e, pertanto, da rigettare.

16 - Riguardo alle spese di entrambi i giudizi in esame, esse seguono la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore del C.O.N.I. e della F.I.G.C., mentre devono compensarsi rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione della difesa meramente formale con riferimento al ricorso n. 5618/2007.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:

- dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe;

- dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso n. 5618/2007;

- rigetta il ricorso n. 8986/2012;

- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di entrambi i giudizi in favore del C.O.N.I. e della F.I.G.C., liquidandole forfetariamente in complessivi € 6.000,00 (seimila/00), oltre oneri di legge, in favore del C.O.N.I. e della F.I.G.C., tra i quali ripartirsi in parti uguali, e le compensa rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016, con l’intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Primo Referendario

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