T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 353/2017 Pubblicato il 15/03/2017
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfrancesco Fidone ed Anna Falcone, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Gianfrancesco Fidone in Roma, viale G. Mazzini n. 55 Int. B4;
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio -F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58;
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., n persona del legale rappresentante pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Michel Martone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.11;
la Lega Nazionale Dilettanti, la Lega Pro, la Procura Generale dello Sport, la Procura Federale F.I.G.C., il Collegio di Garanzia dello Sport;
nei confronti di
OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Villari, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.a.r. del Lazio in Roma, Via Flaminia n. 189 ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della decisione del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. n. 61/2015 del 28.8.2015, con cui è stata confermata la decisione della Corte Federale d’Appello;
- della decisione della Corte Federale d’Appello - sez. unite -, pubblicata il 9.9.2015;
- della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare -, pubblicata il 20.8.2015;
e per il risarcimento
dei danni subiti per effetto dei suddetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio -F.I.G.C., del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. e della OMISSIS S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Sig. OMISSIS era direttore sportivo della OMISSIS S.r.l..
A seguito dell’inchiesta denominata “Dirty soccer” avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento in data 30.7.2015 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale il Sig. OMISSIS, il Sig. OMISSIS ed il Sig. OMISSIS, odierno ricorrente, a titolo di illecito sportivo, ex art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., “per avere ... in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato dell[e] gar[e] suddett[e], OMISSIS ndo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato”, ed ha altresì deferito la Società Vigor Lamezia S.r.l., “a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante OMISSIS” e, “a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestali a OMISSIS e OMISSIS”.
Con comunicato ufficiale del 20.8.2015, il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, in relazione alle partite Vigor Lamezia - OMISSIS del 12.4.2015 e OMISSIS -Vigor Lamezia del 19.4.2015, ha condannato, per quanto qui di interesse, il Sig. OMISSIS, nella sua vista qualità di direttore sportivo della OMISSIS S.r.l., per omessa denuncia, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, all’inibizione della durata di mesi 9 ed all’ammenda di € 30.000,00.
Tale decisione è stata appellata e la Corte federale d’Appello, con decisione del 29.8.2015, l’ha confermata quanto alla partita OMISSIS - OMISSIS, mentre, relativamente all’incontro OMISSIS -OMISSIS , ha accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla Procura federale e dall’MISSIS , irrogando, per quanto qui d’interesse, al Sig. OMISSIS le sanzioni per illecito sportivo e per omessa denuncia ex art. 7, commi 1, 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva e condannandolo conseguentemente all’inibizione per anni 4 e mesi 6 ed all’ammenda di € 80.000,00.
Il Collegio di Garanzia a sezioni unite, con decisione del 3.12.2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Sig. OMISSIS avverso la citata decisione della Corte Federale d’Appello del 28.8.2015, nella parte in cui esso era diretto ad un sostanziale riesame delle risultanze probatorie disponibili, mentre l’ha respinto quanto all’entità della sanzione irrogata.
Col presente ricorso il Sig. OMISSIS ha impugnato le decisioni dei tre organi di giustizia sportiva e ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto delle stesse, denunciando i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione degli artt. 2 e 54 del Codice della Giustizia Sportiva - violazione degli artt. 24 e 111 Cost. - Omessa pronuncia - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - Diniego di giustizia - Illegittimità della decisione del Collegio di Garanzia circa l’inammissibilità del ricorso proposto dal Sig. OMISSIS.
Con la decisione impugnata col presente ricorso, il Collegio di Garanzia istituito presso il C.O.N.I. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal Sig. OMISSIS, ritenendolo in contrasto con l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva.
La citata disposizione prescrive che il Collegio di Garanzia dello Sport è giudice di legittimità nella giustizia sportiva, posto che il ricorso dinanzi allo stesso “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
In realtà, col proprio ricorso al Collegio di Garanzia, il Sig. OMISSIS avrebbe impugnato la decisione sfavorevole della Corte Federale d’Appello proprio per “violazione di norme di diritto” e per “omessa o insufficiente motivazione”.
Segnatamente, deducendo la violazione di norme di diritto, il Sig. OMISSIS avrebbe rilevato che, sulla base dei medesimi dati probatori, due organi giurisdizionali hanno reso valutazioni opposte. Infatti tanto la Procura Federale quanto l’OMISSIS S.r.l. si sarebbero limitati ad offrire una mera interpretazione alternativa dei medesimi elementi indiziari già valutati in primo grado.
Nel proprio ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia il Sig. OMISSIS assumeva che il comportamento tenuto dalla Corte d’Appello avrebbe “determinato una gravissima violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost e la mancata osservanza […] al nuovo disposto dell’art. 2 CGS, ispirato ai criteri del giusto processo ex art 111 Cost e del rispetto del principio della parità delle parti e del contraddittorio”.
In ordine alla dedotta omessa motivazione, il Sig. OMISSIS evidenziava come la Corte federale d’Appello, con riguardo all’incontro OMISSIS -OMISSIS del 12.4.2015, a causa della “assenza di prova di condotte riconducibili al paradigma della norma incriminatrice”, avrebbe sostenuto apoditticamente la “difficoltà di configurare una mera omessa denuncia per soggetti che rivestono un ruolo cardine di vertice nella società coinvolta negli incontri oggetto di attenzione”, e, in relazione alla gara OMISSIS - OMISSIS del 19.4.2015, assumeva l’insussistenza di prove decisive della responsabilità ascritta ai dirigenti lametini, senza contare, tuttavia, che tutti gli elementi indiziari confluiti nel processo erano rappresentati da contenuti di intercettazioni.
2) Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. - Violazione dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, con riferimento al giusto processo - Violazione dell’art. 2, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, con riferimento all’obbligo di motivazione delle decisioni dei giudici sportivi - Violazione dell’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva, con riferimento ai poteri del Collegio di Garanzia dello Sport - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - Difetto di motivazione - Carenza assoluta e apoditticità della motivazione - Violazione dei principi del giusto processo - Violazione dell’obbligo di motivazione.
La decisione del Collegio di Garanzia sarebbe contraddittoria, atteso che, da una parte, ha rigettato i ricorsi proposti (compreso quello del Sig. OMISSIS), ritenendoli inammissibili in un giudizio “di legittimità”, dall’altra, tuttavia, sarebbe entrata nel merito degli stessi, concludendo per la loro infondatezza.
Inoltre il Collegio di Garanzia si sarebbe limitato ad affermare che riteneva corretta la decisione della Corte d’Appello, in quanto “in sintonia” con i fatti accertati, ma non ne avrebbe spiegato le ragioni giuridiche né fornito le motivazioni logiche al riguardo.
Il ricorrente contesta poi che la Corte federale d’Appello avrebbe ritenuto esistente l’accettazione, da parte del Sig. OMISSIS e del Sig. OMISSIS, Presidente della OMISSIS S.r.l., della proposta del Sig. OMISSIS, pur non esistendo in tal senso alcuna prova o indizio.
Il Sig. OMISSIS aveva già sostenuto ciò dinanzi al Collegio di Garanzia, evidenziando come, alla luce di quanto riportato, “la Corte avesse distorto la realtà dei fratti al solo ed unico fine di contestare l’illecito sportivo in assenza totale di atti diretti richiesti dalla norma”.
Il Collegio di Garanzia, nel decidere illegittimamente e irritualmente nel merito il ricorso del Sig. OMISSIS, non avrebbe neppure preso in considerazione tali motivi di ricorso, non facendone neanche menzione nella propria decisione.
L’illegittimità della decisione impugnata costituirebbe un’ulteriore riprova che l’intero processo nei confronti del Sig. OMISSIS si sarebbe svolto con una grave lesione del diritto al contraddittorio e del principio di parità delle parti.
Nel presente ricorso è stata avanzata anche istanza risarcitoria.
In particolare, il Sig. OMISSIS evidenzia di non aver potuto svolgere la propria attività lavorativa e di aver, di conseguenza, perso la possibilità di ottenere la corresponsione della connessa retribuzione ed inoltre di essere stato condannato al pagamento dell’ammenda, pari a € 80.000,00.
Si sono costituiti in giudizio l’ OMISSIS , il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. -e la Federazione Italiana Giuoco Calcio -F.I.G.C.-.
Quest’ultima ha preliminarmente eccepito il difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito, quanto alla domanda di annullamento della decisioni adottate dai tre organi di giustizia sportiva, proposta in questa sede, ed ha inoltre confutato in modo articolato le doglianze di parte ricorrente.
Con ordinanza n. 550 del 3.2.2016, è stata respinta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.
Nella pubblica udienza del 21.2.2017 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1 - Con il presente ricorso il Sig. OMISSIS, già direttore sportivo della OMISSIS S.r.l., impugna: a) la decisione del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. n. 61/2015 del 28.8.2015, con cui è stata confermata la decisione della Corte Federale d’Appello - sez. unite - pubblicata il 9.9.2015; b) tale ultima decisione, che, in riforma del comunicato ufficiale del 20.8.2015 del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare-, ha irrogato nei suoi confronti le sanzioni dell’inibizione di anni 4 e mesi 6 e dell’ammenda di € 80.000,00, per illecito sportivo e per omessa denuncia, ex art. 7, commi 1, 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione, rispettivamente, alle gare OMISSIS -OMISSIS del 12.4.2015 e OMISSIS - OMISSIS del 19.4.2015; c) il menzionato comunicato ufficiale del Tribunale Federale Nazionale del 20.8.2015.
1.1 - Lo stesso chiede altresì il risarcimento dei danni derivanti dai richiamati atti.
1.2 - Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato e, perciò, da respingere, per le ragioni di seguito esposte.
2 – Innanzi tutto deve vagliarsi il petitum annullatorio, ivi contenuto.
2.1 - La prima questione che si pone è quella in ordine alla sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice amministrativo.
2.2 - In proposito, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.
2.3 - Si tratta ora di accertare se la controversia in esame rientri tra quelle riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo o ne siano escluse.
2.4 - Occorre sul punto richiamare l’art. 2, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.l. 19.8.2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.10.2003, n. 280, il quale recita così: “è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.
In particolare, nel presente giudizio viene in rilievo la fattispecie enucleata sub b), atteso che nessun dubbio può residuare in ordine all’inquadramento in tale fattispecie dell’oggetto della controversia in esame.
Il fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo può essere rinvenuto nelle norme costituzionali di cui all’art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, ed all’art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo.
Sulla base di tali norme costituzionali, i soggetti, al momento della loro affiliazione e tesseramento, accettano la clausola compromissoria contenuta nello Statuto federale.
2.5 - Senonché la norma di cui al menzionato art. 2 del d.l. n. 220/2003 va letta in combinato disposto con quella di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo d.l., secondo la quale “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.
2.6 - Si è, perciò, posto il problema di individuare i casi in cui situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo avessero anche rilevanza per l’ordinamento sportivo statuale.
La giurisprudenza li ha rinvenuti ogniqualvolta fossero implicati interessi economici, come nel caso di sanzioni determinanti aventi appunto riflessi di tipo economico, ipotesi ricorrente nel caso in esame.
2.7 - Il sistema che riserva alla giustizia sportiva l’impugnativa di sanzioni disciplinari è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 49/2011.
Il Giudice delle Leggi ha in primo luogo rilevato che il d.l. n. 220/2003 prevede tre forme di tutela: a) una prima, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; b) una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 2 in esame e non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all’ordinamento sportivo in cui le norme in questione hanno trovato collocazione secondo uno schema proprio della c.d. “giustizia associativa”; c) una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che, per un verso, non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) – demandati al giudice ordinario – e, per altro verso, non rientra tra le materie che, ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 220/2003, sono riservate all’esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.
Al Giudice Amministrativo è preclusa la tutela impugnatoria dei provvedimenti disciplinari, anche idonei ad incidere su situazioni giuridiche protette dall’ordinamento statale, permanendo in suo capo una cognizione meramente incidentale in merito agli stessi, volta all’esclusiva valutazione dei presupposti del risarcimento del danno a favore dei soggetti che ritengano di aver subito, per l’effetto, una lesione.
Secondo la Corte costituzionale, “non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall’art. 24 Cost.”.
Essa, infatti, nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 220/2003, nella parte in cui riserva al solo Giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del Giudice amministrativo, ha posto in rilievo che la riserva della cognizione della materia agli organi di giustizia sportiva non comporta una lesione al principio di effettività della tutela giurisdizionale, stante comunque la tutela risarcitoria che può essere chiesta dinanzi al Giudice amministrativo, in presenza di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.
2.8 - Alla luce di quanto sopra rilevato deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo con riferimento al petitum annullatorio.
3 - Tuttavia, proprio alla luce di quanto appena evidenziato, in relazione al petitum risarcitorio, pure proposto in questa sede, sussiste la giurisdizione del giudice adito.
3.1 - Infatti, secondo l’interpretazione condivisa dalla Corte Costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 220/2003, laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere, non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, va proposta al Giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando una riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere (Corte cost., 11.2.2011, n. 49; Cons. Stato, VI, 25.11.2008, n. 5782; T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 9.3.2016, n. 3055; Ta.r. Lazio, Roma, sez. I, 10.11.2016, n. 11146); a tal fine il Giudice amministrativo può incidentalmente pronunciarsi sui provvedimenti di giustizia sportiva, senza annullarli, ma eventualmente dichiarandone l’illegittimità incidenter tantum, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 1), e lett. z), c.p.a..
4 - L’azione di cui in causa è comunque infondata e deve essere rigettata.
4.1 - Preliminarmente deve evidenziarsi che essa è riconducibile entro lo statuto della responsabilità aquiliana della P.A..
Pertanto, occorre accertare se in concreto ricorrono tutti gli elementi della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., vale a dire la riconducibilità del danno dedotto ad un comportamento della P.A. qualificato contra jus, connotato altresì dall’elemento della colpa, così come individuato dalla giurisprudenza.
5 - Iniziando dalla decisione del Collegio di Garanzia l’esame incidentale degli atti gravati, ai meri fini risarcitori, si rammenta che nella specie detto organo aveva in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato l’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente.
Segnatamente, esso aveva affermato che, col ricorso proposto avverso la decisione della Corte federale d’Appello, in realtà si chiedeva una rivalutazione nel merito dei fatti che avevano condotto alla qualificazione delle condotte contestate come illecito sportivo ed omessa denuncia con riferimento, rispettivamente, alle due partite OMISSIS -OMISSIS del 12.4.2015 e OMISSIS - OMISSIS del 19.4.2015, concludendo per la sua inammissibilità, mentre aveva rigettato il ricorso stesso nella parte in cui si censurava l’entità della sanzione comminata, ritenendola adeguata rispetto alla ricostruzione dei fatti eseguita dall’organo federale d’appello.
5.1 - In proposito va preliminarmente considerato che, ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, la decisione definitivamente resa in ambito federale può essere validamente censurata “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Da tale disposizione si ricava l’intendimento di assegnare all’organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il C.O.N.I. una funzione decisoria di natura impugnatoria limitata ad un sindacato di pura legittimità, equiparabile alla funzione svolta dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinario sistema processualcivilistico.
L’accertamento di fatto può, tuttavia, costituire oggetto di valida impugnazione allorché si possa aggredire la legittimità della motivazione resa dal giudice del pregresso grado sotto il profilo di una sua illogicità e/o insufficienza.
5.2 - Nella specie, secondo la prospettazione del Sig. OMISSIS, le contestazioni dallo stesso mosse concernerebbero entrambi i profili della violazione di norme di diritto e dell’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
5.3 - Leggendo il ricorso dallo stesso proposto dinanzi al Collegio di Garanzia, si evince invece che ha in realtà voluto contestare la valutazione dei fatti posti a fondamento della decisione, offrendo una propria personale e diversa prospettazione degli stessi fatti. In questo caso, sotto “le mentite spoglie della violazione di legge”, l’intendimento vero appare quello di sollecitare un nuovo vaglio nel merito dell’intera vicenda e degli elementi probatori che hanno determinato l’irrogazione delle sanzioni disciplinari censurate.
5.4 - Neppure si ravvisa nella decisione espressa dalla Corte federale d’Appello un’omessa o insufficiente motivazione.
Tale decisione, al contrario, richiama in modo puntuale le risultanze investigative sulla base delle quali si è determinato il convincimento circa la qualificazione delle condotte ascritte, per quanto qui interessa, al ricorrente.
5.5 - Ne deriva che correttamente l’organo di giustizia sportiva di ultima istanza ha dichiarato in parte qua il ricorso inammissibile.
6 - Va poi detto che non sussiste neanche la contraddittorietà tra decisioni assunte dal Collegio di Garanzia nell’ambito del medesimo atto, come invece dedotto col presente ricorso.
6.1 - Il provvedimento giustiziale, dallo stesso emesso, in parte respinge il ricorso proposto dal Sig. OMISSIS, ma tale rigetto si riferisce alla congruità delle sanzioni rispetto alla qualificazione delle condotte, attribuita dalla Corte Federale d’Appello. In altre parole, il Collegio di Garanzia ha affermato che, in applicazione del disposto dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, gli era precluso il riesame dei fatti e delle prove acquisite e, per tale ragione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Sig. OMISSIS, laddove in sostanza era diretto proprio a tale riesame, ma, avuto riguardo all’intangibile qualificazione delle condotte, così come operata dalla Corte federale d’Appello, ha sostenuto la congruità delle sanzioni irrogate rispetto alla qualificazione stessa.
7 - Passando all’esame incidentale delle decisioni adottate dai due organi federali e, in particolare, dalla Corte federale d’Appello, va rammentato che il ricorrente era direttore sportivo della Vigor Lamezia S.r.l. e che le condotte in questione si riferiscono alle gare OMISSIS -OMISSIS del 12.4.2015 e OMISSIS - OMISSIS del 19.4.2015.
7.1 - In particolare, in relazione alla partita OMISSIS -OMISSIS , dalle intercettazioni telefoniche testualmente riportate in atti e da altre risultanze probatorie acquisite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, si desume che il Sig. OMISSIS si è incontrato con il Sig. OMISSIS, già direttore sportivo di una compagine maltese ed all’epoca responsabile marketing della Società OMISSIS.
Sempre dalle intercettazioni si desume che la volontà iniziale dell’attuale ricorrente era nel senso di aderire al piano fraudolento del OMISSIS di influenzare il risultato della suddetta gara e che successivamente lo stesso vi ha rinunciato, presumibilmente perché il OMISSIS stesso aveva portato con sé gli scommettitori maltesi.
In un’intercettazione del OMISSIS con sua moglie e con un certo Sebastaino La Ferla, suo uomo di fiducia, questi apostrofa OMISSIS, Presidente della OMISSIS, e OMISSIS come infami, essendosi tirati indietro dopo l’accordo preso, per cui vengono avvalorate e appaiono corrette le conclusioni alle quali è giunta la Corte federale d’Appello, secondo cui dapprima c’era stato l’accordo e successivamente i suindicati odierni ricorrenti si sono tirati indietro.
7.2 - Per quanto concerne la partita OMISSIS - OMISSIS del 19.4.2015, la qualificazione della condotta contestata al Sig. OMISSIS come “omessa denuncia” in relazione alla conoscenza, da parte dello stesso, della ‘combine’ tra OMISSIS e OMISSIS, allenatore del OMISSIS Calcio, appare conforme a quanto si evince dalle intercettazioni telefoniche e delle altre risultanze probatorie – e in particolare dagli allegati 55 e 118 all’informativa di reato -.
Infatti, come si desume dall’allegato 55, il Sig. OMISSIS, dopo aver visto in Puglia il Sig. OMISSIS, in data 14.4.2015 ha incontrato l’odierno ricorrente ed il Sig. OMISSIS e ha chiamato in loro presenza il Sig. OMISSIS, passando poi il telefono al Presidente OMISSIS , facendolo parlare con quest’ultimo. Dalle parole dette si desume un atteggiamento molto “complice”.
Inoltre nell’allegato 118 all’informativa di reato è scritto che “il giorno seguente” rispetto a quello indicato nell’allegato 117, vale a dire il giorno seguente rispetto al 17 aprile 2015 – quindi il 18 aprile 2015 -, “i due complici OMISSIS e OMISSIS si sentivano ancora una volta per darsi appuntamento in serata a OMISSIS ”.
Se è vero che nella specie si tratta di elementi indiziari desunti dalle risultanze probatorie acquisite, è altresì da evidenziarsi che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte degli organi di giustizia sportiva, non può richiedersi quella certezza ed incontrovertibilità della prova richiesta dinanzi al giudice penale.
8 - Alla luce della disamina svolta, deve concludersi che il comportamento tenuto dagli organi di giustizia sportiva è corretto, con la conseguenza che, non ravvisandosi l’elemento oggettivo costitutivo della fattispecie aquiliana rappresentato dal comportamento contra jus, la domanda di risarcimento del danno è infondata e deve essere respinta.
9 - In conclusione il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato e da rigettare.
10 - Per quanto concerne le spese di giudizio, esse seguono la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e vanno liquidate come in dispositivo, in ragione dell’attività difensiva posta in essere dalle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:
- in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta il ricorso in epigrafe;
- condanna il ricorrente a rifondere alle parti resistenti ed alla Società controinteressata le spese di giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi € 4.000,00, (quattromila/00), di cui € 2000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge, in favore della F.I.G.C., il resto, maggiorato sempre degli oneri di legge, da imputarsi in parti uguali alle restanti parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017, con l’intervento dei Magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Francesca Romano, Referendario