T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10070/2017 Pubblicato il 05/10/2017
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: A.C. OMISSIS ., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Falconi in Roma, via Filippo Corridoni, 25;
contro
CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michel Martone, con domicilio eletto presso lo studio Martone & Martone in Roma, via della Conciliazione, 44;
Collegio di Garanzia dello Sport, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, Federazione Italiana Giuoco Calcio;
Lega Nazionale Dilettanti LND, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, con domicilio eletto presso lo studio Bernardini e Partners Studio Legale Gallavotti in Roma, via Po 9;
nei confronti di
A.C. OMISSIS S.r.l.;
per l'annullamento
della decisione prot. 00508/15 del 3 settembre 2015, emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport del C.O.N.I., con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dalla società A.C. Trento S.C.S.D., e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto;
con riserva di richiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza della illegittima esclusione della società ricorrente al Campionato di Eccellenza.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONI e della Lega Nazionale Dilettanti LND;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’A.C. Trento OMISSIS s.c.s.d. ha impugnato la decisione del 3 settembre 2015 con la quale il Collegio di Garanzia per lo Sport del C.O.N.I. ha respinto il ricorso presentato contro la delibera del Comitato Provinciale Autonomo di Trento che ha autorizzato il club OMISSIS “in via eccezionale e per fondati motivi” ai sensi dell’art. 19, comma 4, N.O.I.F., a disputare le gare del campionato nell’impianto sportivo del Comune di Avio, anziché a OMISSIS , impendendo così il subentro dell’A.C. Trento nel campionato di eccellenza.
La ricorrente ha esposto di avere partecipato, nella stagione sportiva 2014/2015, al Campionato di Promozione della Provincia Autonoma di Trento, classificandosi 2^; che al Comitato Provinciale Autonomo di Trento della FIGC, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento L.N.D., era demandata l'organizzazione del Campionato di Promozione della Provincia Autonoma di Trento; che in virtù della seconda posizione raggiunta in classifica, la società A.C. Trento aveva vinto lo spareggio-promozione con la seconda classificata (Calcio Maia Alta A.S.D.) del Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, maturando il titolo valido per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza girone unico organizzato, ad anni alterni, dal Comitato F.I.G.C. Provinciale Autonomo di Trento o dal Comitato F.I.G.C. Provinciale Autonomo di Bolzano per l'intera Regione Trentino-Alto Adige; che, tuttavia, tale diritto, in forza del suindicato C.U. n. 3 del 2.7.2015, era condizionato alla contemporanea retrocessione dal Campionato di Serie D — Interregionale di tre società sportive con sede nella Regione Trentino-Alto Adige, venendo così promosse nel Campionato di Eccellenza solo le prime classificate (due squadre, anziché tre) nei rispettivi Campionati di Promozione di OMISSIS e di OMISSIS .
Di conseguenza, alla società A.C. OMISSIS veniva inizialmente precluso l'accesso al Campionato di Eccellenza per la configurazione di una delle "ipotesi diverse", cosi come definite dal suindicato C.U. n. 3 del 2.7.2015, tanto che la stessa aveva presentato domanda di ripescaggio, venendo inserita al secondo posto della graduatoria, alle spalle della Associazione OMISSIS.
La società A.C. OMISSIS S.r.l., invece, retrocessa al termine della stagione sportiva 2014/2015 dal Campionato di Serie D - Interregionale Girone C al Campionato di Eccellenza, non aveva ottenuto dal Comune di OMISSIS la concessione di utilizzo dell'impianto sportivo, necessaria per l’iscrizione al campionato, ma, in data 20.7.2015 era stata autorizzata dal Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento “a disputare sul campo di calcio di Avio (TN) le gare interne del Campionato di Eccellenza e di Coppa Italia per la stagione sportiva 2015/2016" ex art. 19, comma 4, delle NOIF, con conseguente ratifica dell’iscrizione al campionato.
In data 7.8.2015 era stato pubblicato da parte della F.I.G.C. il C.U. n. 89/A con il quale veniva disposta "la sostituzione ai sensi dell'art. 49 NO.IF. lett. C Lega Nazionale Dilettanti, della F.C. OMISSIS s. r.l. rinunciataria al Campionato di Lega Pro Divisione Unica", e tale provvedimento federale aveva generato ripercussioni sulle categorie inferiori, per cui il primo posto disponibile a subentrare nell'organico del campionato di Eccellenza spettava di diritto alla società Calcio Chiese; quindi, con il C.U. n. 92 del 1.9.2015 emesso dalla L.N.D. la società U.S. Dro era stata ammessa al Campionato Serie D — Interregionale 2015/2016, configurandosi una vacatio nel Campionato di Eccellenza della Regione Trentino-Alto Adige.
Il provvedimento federale di cui al C.U. 89/A aveva provocato, in un successivo momento, l'automatico inserimento della società Calcio Chiese nell'organico dell'Eccellenza trentina, tanto che la società A.C. OMISSIS era divenuta la prima esclusa in graduatoria dal massimo Campionato regionale Trentino e, conseguentemente, aveva maturato l'interesse a far valere l'illegittima iscrizione della società A.C. OMISSIS in quanto prima ipotetica beneficiaria della eventuale esclusione della stessa dal campionato.
L’A.C. OMISSIS aveva quindi adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso l’ammissione del OMISSIS al campionato di eccellenza, ma il ricorso era stato respinto con la decisione del 3 settembre 2015, in questa sede impugnata.
La ricorrente ha lamentato la mancata partecipazione al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2015/2016, cui aveva diritto di essere ammessa in sostituzione della società A.C. OMISSIS s.r.l., che invece non aveva le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa federale per ottenere l'ammissione al citato campionato.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, Statuto C.O.N.I., dell'art. 19 N.O.I.F. e dell'art. 28 Regolamento L.N.D. — Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, in quanto la delibera emessa dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento in favore del club OMISSIS non aveva tenuto conto del fatto che, secondo l’art. 19 NOIF, solo a fronte di eccezionali e fondati motivi era autorizzabile l’utilizzo di un impianto sportivo diverso da quello del Comune sede della società sportiva, mentre nel caso di specie, avendo il Comune di OMISSIS revocato la concessione d’uso dello stadio per il venir meno del rapporto fiduciario con la società calcistica, a causa dell’esposizione debitoria della stessa, tali presupposti non erano ravvisabili;
2. Violazione e falsa applicazione delle norme sportive — travisamento dei fatti, in quanto la ragione dello spostamento del campo di gioco dal comune di OMISSIS a quello di Avio risiedeva nella risoluzione della convenzione comunale determinata tra l'altro dalla morosità del club e, pertanto, non poteva ritenersi circostanza eccezionale ma ampiamente prevedibile;
3. Invalidità della delibera del Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento. Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto dal provvedimento del C.P.A. non risultava possibile comp re se fossero stati rispettati i parametri richiesti dalla normativa federale, anche considerato che il campo da gioco che il OMISSIS avrebbe dovuto utilizzare non era adiacente alla sede della squadra ma distava circa 65 km.
Si sono costituiti il CONI e la LND resistendo al ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 15 febbraio 2016 la ricorrente, a seguito della pubblicazione dei motivi della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport impugnata nel solo dispositivo, ha proposto ulteriori censure di violazione e falsa applicazione delle norme federali, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà — eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.
Con la pronuncia n. 66/2015 il Collegio di Garanzia dello Sport aveva fornito le motivazioni per cui era stato respinto il ricorso promosso da AC Trento, affermando che l'autorizzazione concessa era esente da vizi, essendo state esattamente indicate le ragioni che giustificavano l'accoglimento dell'istanza, e che il Collegio non avrebbe potuto sindacare le ragioni addotte da un organo federale ai fini della concessione di un'autorizzazione, non essendo stati individuati precisi vizi logico-giuridici di legittimità relativi alla motivazione.
Secondo la ricorrente, invece, il provvedimento del Comitato Provinciale non aveva indicato chiaramente le ragioni che giustificavano l'accoglimento dell'istanza, limitandosi a richiamare i pareri espressi dal consulente giuridico legale della LND, dott. OMISSIS, dal segretario della LND, dott. OMISSIS, e dal Presidente della FIGC OMISSIS, che di per sé non esplicavano i presupposti di eccezionalità richiesti per la concessione della deroga all’utilizzo di altro impianto sportivo.
La motivazione della decisione del Collegio di Garanzia nella parte finale risultava anche contraddittoria, poiché da un lato affermava che l'iter logico seguito dal Comitato Provinciale era esente da vizi, giacché l'organo federale avrebbe indicato le ragioni della scelta di deroga e, successivamente, concludeva di non poter sindacare le ragioni addotte dall'organo federale.
Infine il Collegio di Garanzia aveva ritenuto che non fosse stato dedotto alcun vizio di legittimità in ordine alla motivazione addotta dal C.P.A., mentre la ricorrente aveva esplicitato nel dettaglio i motivi dell'impugnativa e le ragioni per le quali aveva ritenuto illegittima la scelta del Comitato Provinciale di concedere la deroga.
Alla pubblica udienza del 18 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
L'articolo 19 delle Norme Organizzative Interne della FIGC ("NOIF"), quale regola di carattere generale, impone alle società che partecipano ai campionati - sia professionistici sia dilettantistici - di disputare le proprie gare ufficiali in un impianto sportivo sito nel medesimo comune in cui la società ha la propria sede ("Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale").
La disponibilità di tale impianto deve essere ottenuta precedentemente alla richiesta di ammissione al campionato, mediante la sottoscrizione di una dichiarazione standard (predisposta dalla lega di appartenenza) da parte del soggetto proprietario, concessionario o gestore dell'impianto.
La medesima disposizione regolamentare - al comma 4, per quanto concerne le società dilettantistiche - consente alle società richiedenti l'ammissione al campionato di avanzare istanza motivata alla propria Lega (o Comitato locale) di riferimento per essere autorizzate ad utilizzare un impianto situato in altro comune ("In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel Comune in cui hanno sede").
La società OMISSIS , a seguito della revoca della concessione d’uso dello stadio comunicatagli dal Comune di OMISSIS , ha avanzato, al fine di essere ammessa al Campionato di eccellenza, istanza di autorizzazione all’utilizzo dell’impianto sito nel Comune di Avio.
Il Comitato Provinciale Autonomo della FIGC ha autorizzato la deroga, così motivando l’accoglimento dell’istanza: “il Presidente OMISSIS dichiara di aver interpellato sia il consulente giuridico della L.N.D., Dott. OMISSIS, sia il segretario della L.N.D. medesima, Dott. OMISSIS i quali si sono pronunciati inequivocabilmente per la concessione della citata deroga; analogo parere ha espresso il Presidente della F.I.G.C. Rag. OMISSIS interpellato dalla consigliera per il Calcio Femminile OMISSIS”.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente innanzi al Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI, che ha respinto il ricorso affermando che: "l'autorizzazione concessa dal Comitato Provinciale in ordine alla valutazione dell'istanza proposta dal OMISSIS ai sensi dell'art. 19 NOIF è del tutto corretta" perché la norma prevede "la concessione della deroga in via eccezionale se ricorrono fondati motivi"; "l'iter logico del Comitato Provinciale appare esente da vizi tenuto conto che sono esattamente indicate le ragioni che giustificano l'accoglimento dell'istanza"; "il Collegio non può sindacare le ragioni addotte da un organo federale ai fini della concessione di un'autorizzazione se non vengono individuati precisi vizi logico-giuridici relativi alla motivazione" e nella specie "nessun vizio di legittimità è stato sollevato in ordine alla motivazione addotta".
Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 19 NOIF e dell’art. 28 dello Statuto della LND, per l’insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti che avrebbero consentito la deroga rispetto all’utilizzo dell’impianto sportivo del luogo in cui ha sede la società calcistica.
Tale assunto è fondato.
Dall’esame del provvedimento sopra riportato, infatti, non si evincono in alcun modo le ragioni che, secondo il Comitato, avrebbero integrato gli eccezionali e fondati motivi per concedere alla squadra la deroga richiesta.
Il Comitato si è limitato a menzionare i pareri resi dal consulente giuridico della L.N.D., dott. OMISSIS, e dal segretario della L.N.D. medesima, dott. Massimo Ciaccolini, che si sarebbero pronunciati a favore della deroga, così come il Presidente della F.I.G.C. OMISSIS, il cui parere sarebbe stato acquisito dalla consigliera per il Calcio Femminile OMISSIS.
Tali pareri non sono stati allegati, né sono state indicate le ragioni poste a fondamento degli stessi, al fine di integrare la motivazione del provvedimento di deroga che, pertanto, non riporta alcuna sostanziale menzione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma federale per l’autorizzazione.
L’analisi di tali presupposti era invece senza dubbio necessaria, se si considera che l’art.19 citato prevede che la deroga all’utilizzo di altro impianto possa essere concessa “in via eccezionale” e se ricorrono “fondati motivi”, trattandosi di fare una eccezione, appunto, rispetto al principio generale che vuole che le partite “in casa” siano disputate nell’impianto del luogo in cui ha sede la squadra.
Alla luce di tali considerazioni si palesa illegittima anche la decisione del Collegio di Garanzia, laddove ha ritenuto che "l'iter logico del Comitato Provinciale appare esente da vizi tenuto conto che sono esattamente indicate le ragioni che giustificano l'accoglimento dell'istanza".
Come visto, infatti, il provvedimento del Comitato non esplicita le ragioni sostanziali che hanno giustificato la deroga, limitandosi a richiamare formalmente i pareri resi, senza né menzionarne né richiamarne il contenuto.
Così come illegittime appaiono anche le ulteriori circostanze poste dal Collegio a sostegno della decisione di respingere il ricorso, ovvero l’impossibilità di sindacare le ragioni addotte da un organo federale ai fini della concessione di un'autorizzazione, non essendo stati individuati precisi vizi logico-giuridici di legittimità della motivazione.
Con il ricorso innanzi al massimo organo della giustizia sportiva, infatti, la ricorrente, al punto 5., ha lamentato la “violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, dello Statuto CONI e dell’art. 19 delle NOIF”, deducendo proprio che, non sussistendo alcuna situazione eccezionale che consentisse di ravvisare fondati motivi per concedere la deroga, la risoluzione del CPA di Trento era frutto di una violazione di tali disposizioni; al punto 6., la ricorrente ha censurato la “carenza di motivazione del provvedimento impugnato”, specificando anche che, non potendosi desumere dalla lettura del provvedimento le motivazioni dello stesso, aveva avanzato richiesta di accesso agli atti che era stata respinta.
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
condanna il CONI, la L.N.D., la F.I.G.C. e l’A.C. OMISSIS s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge a carico di ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore