T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5361/2018 Pubblicato il 14/05/2018

Pubblicato il 14/05/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da U.S. OMISSIS  Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Federica Ferrari e Gabriele Cacciotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino n. 72;

contro

la Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio di Giuseppe Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;

nei confronti

AS Melfi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gaetano Aita, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Luisa De Martino in Roma, via di Porta Castello n. 33;

A.C.R. OMISSIS  S.r.l., S.S. OMISSIS - S.r.l., OMISSIS  F.C. S.r.l., OMISSIS S.p.A., OMISSIS 2011 S.r.l., OMISSIS  Calcio S.r.l., S.S. OMISSIS 1928 S.r.l., OMISSIS  Calcio S.r.l., S.S. OMISSIS S.r.l., OMISSIS S.r.l., U.S. OMISSIS  S.p.A., OMISSIS  Calcio S.r.l., A.C. OMISSIS S.r.l., OMISSIS  Calcio 1926 S.r.l., OMISSIS 1914 S.r.l., OMISSIS S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

avverso

il diniego opposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico all’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, comunicato il 7.7.2017;

e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso agli atti e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Italiana Calcio Professionistico e di A.S. OMISSIS S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che la U.S. OMISSIS  Calcio, al termine della stagione 2016-2017, nella quale aveva militato nel campionato di Lega Pro (girone C), è retrocessa, a seguito di Play-out, in Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2017-2018;

che essa, con atto del 12.6.2017, indirizzato alla Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro, alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche - Co. Vi. So. C. - ed alla Federazione italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., ha chiesto “copia della documentazione relativa al deposito della fideiussione relativa alla stagione sportiva 2016/2017 del Club A.C.R. OMISSIS , e comunque di tutta la relativa documentazione e corrispondenza trasmessa dalla Lega al Club relativamente alla sostituzione della fideiussione richiesta per la stagione 2016/2017”, nonché “la documentazione degli altri Club militanti nel girone C della Lega Pro relativamente alla sostituzione della fideiussione ex CU. 97/A del 13.12.2016”;

che nel corso della suddetta stagione sportiva 2016-2017 emergeva che 20 società partecipanti al Campionato di Lega Pro, che avevano stipulato polizze assicurative con la Società Gable Insurance, con sede a Vaduz in Lichtenstein, per l’iscrizione al campionato, risultavano prive di copertura, in quanto la richiamata società veniva sottoposta alla procedura fallimentare, per cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con C.U. 97/A del 13.12.2016, richiedeva ai suddetti clubs di provvedere alla sostituzione di tale garanzia entro il termine del 31.1.2017;

che la Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 16.6.2017 ha riscontrato l’istanza di accesso della ricorrente, precisando, tuttavia: “la documentazione non è depositata presso gli uffici della scrivente Federazione”;

che la Lega Pro, dietro sollecito della ricorrente, con nota del 7.7.2017, ha negato l’accesso, specificando che, essendo un’associazione non riconosciuta di diritto privato, non sarebbe “sottoposta alla normativa che prevede e disciplina l’accesso agli atti, in quanto applicabile ai soli enti pubblici”;

che la U.S. OMISSIS  Calcio ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. per la Toscana avverso il predetto diniego di accesso, chiedendo di poter visionare e trarre copia della documentazione richiesta e non ostesa;

che, con ordinanza n. 1450 del 23.11.2017, il suindicato Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza di questo T.a.r., dinanzi al quale la U.S. OMISSIS  Calcio ha riassunto detto ricorso;

Considerato:

che, in base all’art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990, ai fini dell’accesso documentale s’intendono “per ‘pubblica amministrazione’, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”;

che, in virtù del combinato disposto dell’art. 15 del d.gs. n. 242/1999 e dell’art. 23 dello Statuto del CONI, le Federazioni sportive svolgono anche attività aventi valenza pubblicistica, tra cui si annoverano espressamente quelle relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati ed alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione;

che conseguentemente le Federazioni sportive – tra cui naturalmente anche la F.I.G.C. - sono sottoposte all’applicazione della normativa in materia di accesso documentale, quando svolgono funzioni pubblicistiche, come quella qui in rilievo;

Ritenuto:

che vi sia soggetta anche la resistente Lega Italiana Calcio Professionistico, in quanto, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, costituisce un’articolazione della F.I.G.C., competente a organizzare il campionato e le attività agonistiche, svolgendo, perciò, anche attività con valenza pubblicistica, come quella di specie, delegata da detta Federazione;

che inoltre, in capo alla ricorrente, sussista “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata” ai documenti di cui ha “chiesto l’accesso”, atteso che la stessa nello scorso campionato è retrocessa solo a seguito dei Play-out, dopo essersi posizionata al 17° posto nel proprio girone, per cui vanta l’interesse ad ottenere documentazione al fine di accertare se anche solo una delle Società militanti nel girone ‘C’ del campionato di Lega Pro nella stagione 2016-2017 fosse carente di garanzie idonee per partecipare e per terminare il Campionato, se non altro attualmente (decorso quasi un anno dall’istanza di accesso) ai fini di un’eventuale pretesa risarcitoria nei confronti della Lega Pro;

che la domanda di accesso non sia generica, in quanto, pur non riportando puntualmente gli atti di cui viene chiesta l’ostensione, tuttavia, circoscrive la tipologia di documentazione oggetto di interesse – quella concernente la sostituzione delle polizze fidejussorie da parte di altre squadre del girone C del campionato di calcio 2016/2017 della Lega Pro;

Considerato:

che è, infatti, evidente che la domanda di accesso non è finalizzata ad un controllo generalizzato dell’attività di detta Lega, bensì all’acquisizione dei documenti che potrebbero eventualmente essere utili alla richiedente – odierna ricorrente – per tutelare le proprie ragioni;

che, data l’espressione “documentazione degli altri Club militanti nel girone C della Lega Pro relativamente alla sostituzione della fideiussione ex CU. 97/A del 13.12.2016” adoperata dalla U.S. OMISSIS  Calcio nella propria istanza di accesso per individuarne l’oggetto relativamente a Società diverse dalla A.C.R. OMISSIS , l’accesso non può ritenersi soddisfatto con la sola produzione delle polizze presentate da alcune delle partecipanti al campionato de quo, avvenuta in corso di causa da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico;

Ritenuto:

che quest’ultima debba quindi consentire l’accesso ai propri atti, da cui si evinca quali sono le Società tenute alla sostituzione delle polizze, nonché alle polizze mancanti, ove ciò si dovesse accertare all’esito dell’esame degli adottati dalla Lega, ed all’attestazione di avvenuto pagamento dei premi, necessaria ai fini della tutela dell’interesse vantato dalla ricorrente, cui l’accesso è funzionale;

che, pertanto, il ricorso debba dichiararsi improcedibile, quanto agli atti già resi disponibili nelle more ad opera della Lega pro, e deve invece accogliersi, con obbligo, per la Lega stessa, di consentire alla ricorrente la visione e l’estrazione di copia, quanto ai rimanenti atti, individuati come sopra, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con l’avvertenza che, in assenza, sarà nominato un commissario ad acta per provvedere in sua vece;

che, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, debbano compensarsi integralmente tra le parti le spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:

- in parte dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, e in parte accoglie, nei modi di cui in motivazione, il ricorso, come in epigrafe proposto;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018, con l’intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Consigliere

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