T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5465/2018 Pubblicato il 16/05/2018
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Monaco, Giuliano Berruti e Gaetano Aita, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuliano Berruti in Roma, via delle Quattro Fontane, 161;
contro
CONI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2;
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama 58;
per l'annullamento
in parte qua della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 49 dell'11 ottobre 2016 con la quale sono stati rigettati i motivi del ricorso nn. 1, 2 e 3 perché infondati ed è stato dichiarato inammissibile il n. 4,
e per la condanna
della FIGC al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. e del CONI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato il 16 novembre 2016 e depositato il successivo 1°dicembre, il dott. OMISSIS ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – CONI, n. 49 dell’11 ottobre 2016 nonché la condanna della FIGC al risarcimento del danno.
Con la gravata decisione è stato dichiarato in parte infondato, in parte inammissibile, il ricorso dal medesimo proposto avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC – Comunicato Ufficiale n. 12/CFA del 28 luglio 2016, con la quale è stata confermata la sanzione disciplinare dell’inibizione per mesi 6, per i comportamenti omissivi posti in essere in qualità di Presidente del Comitato Regionale Campania, per non aver impedito il compimento di condotte appropriative da parte del responsabile amministrativo dello stesso Comitato.
Il Collegio di Garanzia, più in particolare, ha rigettato in parte il ricorso, perché, inammissibile ed infondato, mentre, in accoglimento del quinto motivo del ricorso, ha annullato la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, rinviando alla stessa al fine di rinnovare la sua valutazione in ordine alla misura sanzionatoria inflitta, fondandola su adeguata motivazione.
2. Avverso la decisione del Collegio di Garanzia il OMISSIS articola i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione degli artt. 1 e 30 Statuto Federale; artt. 12 e 12 bis dello Statuto del CONI; art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS-FIGC; art. 54 CGS CONI (estraneità all'ordinamento federale); sviamento; carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica, in quanto il OMISSIS, a far data dal 14 settembre 2015 è decaduto dalla carica di Presidente del C.R. Campania, non è più tesserato FIGC, per cui non sarebbe più assoggettabile alla giustizia sportiva.
II. Violazione degli artt. 34, 34 bis e 38 CGS-FIGC e degli artt. 37 e 38 CGS-CONI; artt. 12 e 12 bis dello Statuto del CONI; art. 54 CGS-CONI (estinzione dell'azione disciplinare); sviamento; carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica.
Il procedimento di secondo grado avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, in quanto conclusosi oltre il termine perentorio di 60 giorni.
III. Violazione dell'art. 30 statuto FIGC, in riferimento agli artt. 34, 34 bis e 38 CGS-FIGC ed agli artt. 37 e 38 CGS-CONI; artt. 12 e 12 bis dello Statuto del CONI; art. 54 CGS-CONI (estinzione dell'azione disciplinare); sviamento; carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica, perché la decisione della Corte Federale d’Appello avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per omesso deposito delle motivazioni entro 10 giorni dal deposito del dispositivo, temine anch’esso perentorio.
IV. Violazione dell'art. 1bis CGS-FIGC, dell'art. 39 CGS-CONI; art. 54 CGS CONI; sviamento; carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto -motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica, in quanto la Procura della Repubblica di OMISSIS ha ritenuto il ricorrente persona offesa dal reato, perché il responsabile amministrativo avrebbe falsificato, con artifizi e raggiri, la sua firma;
V. Risarcimento del danno all’immagine in via equitativa.
3. Si è costituita in giudizio la FIGC depositando in atti la decisione della Corte Federale d’Appello di cui al Com. Uff. n. 90/CFA del 19 gennaio 2017.
Tale decisione, pronunciata sul rinvio disposto dalla decisione del Collegio di Garanzia n. 49/2016, ha confermato la sanzione di mesi 6 di inibizione, all’esito di una nuova valutazione, e conseguente motivazione, della sanzione medesima.
4. Si è costituito in giudizio il CONI chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della sopravvenuta decisione della Corte Federale d’Appello del 19 gennaio 2017, con conseguente reiezione della domanda risarcitoria.
Il CONI ha, poi, eccepito il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda annullatoria.
5. Analogamente, la FIGC ha eccepito l’improcedibilità del ricorso e il difetto assoluto di giurisdizione, chiedendo, peraltro, la propria estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria.
Ha, infine, contestato nel merito la fondatezza del gravame.
6. Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2018 la causa è stata discussa pera passare, infine, in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è in parte improcedibile in parte infondato.
2. La domanda annullatoria deve, infatti, essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il presente giudizio ha ad oggetto la sanzione disciplinare irrogata al dott. OMISSIS in primo grado, dal Tribunale Federale Nazionale con decisione del 12 aprile 2016, in appello dalla Corte Federale d’Appello con decisione del 26 maggio 2016, che ha confermato la sanzione dell’inibizione per mesi 6 per le condotte omissive lui ascritte.
Il ricorrente ha impugnato, nella specie, la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 49/2016 che in ultima istanza ha rigettato il ricorso del OMISSIS, eccezion fatta per il quinto motivo di ricorso accolto, con conseguente rinvio al giudice d’appello, perché la decisione di quest’ultimo “appare viziata per aver omesso di illustrare le ragioni che hanno determinato il mantenimento della sanzione di sei mesi di inibizione, inflitta in primo grado, nonostante il proscioglimento dell’odierno ricorrente, in grado di appello, dai capi b), c) e d) di imputazione.”
Sul rinvio si è pronunciata quindi nuovamente la Corte Federale d’Appello.
La decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello, con comunicato ufficiale n. 90/CFA del 19 gennaio 2017 non è stata però impugnata dall’odierno ricorrente, nonostante con la stessa il giudice federale d’appello abbia rinnovato la valutazione in merito alla sanzione disciplinare inflitta, confermandola in sei mesi di inibizione, statuendo che: “questa Corte evidenzia di essere pervenuta alla decisione di confermare la sanzione di sei mesi di inibizione, inflitta in primo grado, nonostante il proscioglimento del OMISSIS, in grado di appello, dai capi b), c) e d) di imputazione, in considerazione della gravità dei fatti e del loro correlato disvalore sul piano disciplinare-sportivo, tenute anche presenti le inevitabili ricadute della vicenda sia in termini di lesione di immagine per la FIGC, sia in termini di offesa alla credibilità del sistema sportivo nel suo complesso considerato.
I fatti contestati nel capo di incolpazione sub a), sono, all'evidenza, gravi, avuto riguardo anche al ruolo apicale rivestito dal sig. OMISSIS ed alle funzioni allo stesso attribuite, per la carica, dall'ordinamento federale. Peraltro, nella prospettiva della individuazione della giusta remunerazione sanzionatoria qui in rilievo, questa Corte non può non tenere conto, da un lato, della sostanziale consapevolezza dello stesso sig. OMISSIS della situazione di criticità di molti profili della gestione amministrativo-finanziaria del Comitato regionale Campania dallo stesso presieduto, dall'altro, del prolungato arco temporale di riferimento nel corso del quale sono state poste in essere le condotte omissivo-commissive contestate.”
Rammentato che le decisioni degli organi di giustizia federale devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata all’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, d.l. n. 220 cit., , vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, come già affermato da questo giudice (cfr. Tar Lazio, I ter, 23 gennaio 2017, n. 1163), non può che richiamarsi, in tale sede, il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui al fine di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo ed impugnabile nei termini di legge), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. “In particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'Amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1805; sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 758; sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 812; sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4214)” (così, da ultimo, Cons. Stato Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3207).
Di talché, non essendo stata impugnata dal ricorrente la nuova decisione del giudice sportivo sulla sanzione disciplinare di cui in causa, non può che essere dichiarata l’improcedibilità della domanda annullatoria per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Venendo alla domanda risarcitoria, deve, preliminarmente essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla FIGC, in quanto la domanda ha ad oggetto il danno asseritamente patito dal ricorrente per l’illegittima irrogazione della sanzione disciplinare da parte degli organi della giustizia federale e, quindi, in ultima istanza del CONI (sul punto, si richiamano i principi già affermati nella pronuncia di questa Sezione, 22 agosto 2017, n. 9385).
4. La domanda risarcitoria è, ad ogni modo, infondata nel merito.
Il ricorrente si è limitato a formulare, in modo del tutto generico, con il quinto motivo di ricorso, la domanda di risarcimento del danno all’immagine, “da quantificarsi in via equitativa”, senza alcuna allegazione probatoria in merito agli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo, sia con riguardo ai danni lamentati, secondo il condiviso orientamento secondo cui il risarcimento non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del lamentato pregiudizio (cfr., tra le tante: Cons. St., Sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 5755; Sez. VI, 11 gennaio 2016, n. 39).
La domanda deve, conseguentemente, essere respinta.
4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con riguardo alla domanda annullatoria, dovendo, invece, essere respinto, perché infondato, rispetto alla domanda risarcitoria.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile la domanda annullatoria;
- respinge la domanda risarcitoria.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della FIGC e del CONI, in persona dei legali rappresentanti p.t., delle spese di lite che liquida in € 1.500 (euro millecinquecento/00) ciascuno, oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
Francesca Romano, Referendario, Estensore