T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 11293/2018 Pubblicato il 21/11/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Scalfati, Andrea Ragone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Biamonte in Roma, via Pistoia, 6;

contro

Federazione Italiana Sport Invernali – F.I.S.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Brunetti, Giovanni Diotallevi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via XXIV Maggio 43;

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della nota del C.O.N.I. Comitato Nazionale Olimpico Italiano datata 16 marzo 2017 con la quale s’informa il ricorrente che, in relazione alla sua richiesta di riconoscimento in Italia del titolo di allenatore di sci alpino di secondo livello, conseguito in Slovenia, esso ha attivato la Federazione Italiana Sport Invernali per i seguiti di sua competenza e si trasmette la nota di quest’ultima con cui si dichiara che quanto prodotto non è stato considerato valido quali requisiti minimi,

- della richiamata nota della F.I.S.I. - Federazione Italiana Sport Invernali - del 10 marzo 2017;

- di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e conseguente;

e per la declaratoria

del diritto del ricorrente a potere esercitare, immediatamente ed in via definitiva, la professione di allenatore di sci ex artt. 5, lett. l septies), 16, 17 e 17 bis e ss. del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016;

nonché per il risarcimento ex artt. 7 e 30 c.p.a.

del danno ingiusto patito a causa dell’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Sport Invernali – F.I.S.I. e del C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’odierno ricorrente chiede con il presente gravame, notificato in data 24 aprile 2017 e depositato in termini:

- l’annullamento della nota del C.O.N.I. Comitato Nazionale Olimpico Italiano datata 16 marzo 2017, con la quale è stata respinta l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di “allenatore di sci”, della preordinata nota della F.I.S.I. Federazione Italiana Sport Invernali del 10 marzo 2017 e di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e conseguente;

- l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto a poter esercitare la professione di “allenatore di sci” ex art. 5 lett. l septies), 16, 17, 17 bis e ss., d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016 e, conseguentemente,

- il risarcimento dei danni subiti a causa dell’azione amministrativa.

2. Espone in fatto di aver conseguito il titolo di "allenatore di sci alpino di 2° livello" il 17 maggio 2014 (diploma n. 150672/4509) presso la Federazione Nazionale dei Maestri ed Allenatori di Sci Alpino (ZUTS) della Slovenia, dopo aver concluso l'iter formativo di maestro di sci alpino necessario al successivo passaggio di livello (allenatore).

2.1. Per gli anni 2015 e 2016, ha presentato all’allora competente Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, due istanze, per ciascuno dei suddetti anni, ex art. 11 del d.lgs. n. 206/2007, per l'esercizio temporaneo della suddetta professione, che, tuttavia, sono state respinte.

Avverso tali provvedimenti negativi, il ricorrente ha proposto allora due distinti ricorsi al Tar Lazio, conclusisi, il primo, con la sentenza, Tar Lazio, I, 15 luglio 2015, n. 10355, con cui è stata accolta la domanda caducatoria per la rilevata formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 11 del decreto 206/2007; il secondo, con la sentenza Tar Lazio, I, 1 aprile 2016, n. 3980, con la quale è stata accolta la domanda di annullamento della nota impugnata che aveva subordinato al previo superamento di una prova compensativa la prestazione dei servizi professionali di allenatore di sci.

2.2. Successivamente, il Dott. OMISSIS, al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio definitivo delle prestazioni di servizi di “Allenatore di sci alpino”, ha presentato, in data 26 aprile 2016, apposita istanza ex artt. 5, lett. l septies) e 16 e ss., d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, al C.O.N.I., corredata dalla relativa documentazione.

2.3. Con nota del 16 marzo 2017, il C.O.N.I. ha respinto, dunque, l’istanza perché quanto prodotto, secondo la F.I.S.I., “non è stato considerato idoneo quale ‘requisiti minimi previsti dalle norme regolamentari’”.

La nota allegata della FISI Federazione Italiana Sport Invernali del 10 marzo 2017, più in particolare, segnalava che il ricorrente “non ha maturato i requisiti minimi previsti dalle norme regolamentari e in particolare dal punto 8 del Regolamento della Scuola Tecnici Federali approvato con delibera n. 90 del 22 marzo 2013 che si allega per completezza.”

Inoltre, si riscontrava che, con riferimento ai documenti pervenuti al CONI, “non risulta a tutt’oggi ancora prodotto da parte del sig. OMISSIS medesimo neanche il titolo abilitativo previsto dalla normativa ora citata e conseguente all’applicazione delle suddette misure compensative”.

3. Avverso i gravati atti il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione degli artt. 2, 3, l. n. 241/1990, e degli artt. 16, 17,17 bis, d. lgs n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016; difetto di motivazione, eccesso di poter per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento, ingiustizia manifesta; violazione art. 97 Cost. e dei precetti di buon andamento e di correttezza dell’azione amministrativa.

La censura fa riferimento alla carenza di motivazione della nota del C.O.N.I., e alla stessa nota della F.I.S.I. alla quale la nota del CONI rinvia per relationem, in violazione non soltanto dell'art. 3 della l. n. 241/1990, ma anche dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.

Il provvedimento sarebbe affetto da una palese contraddittorietà laddove la F.I.S.I., pur dichiarandosi incompetente all’applicazione di eventuali misure compensative, sostiene l’invalidità del titolo abilitativo del ricorrente, in quanto bisognevole, appunto, di non meglio precisate misure compensative.

II. Violazione d. lgs. n. 206/2007; violazione della direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE, nonché del diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nonché riconoscimento dei titoli artt. 6 TUE, 49, 50, 53 e 56 TFUE; eccesso di potere per disparità di trattamento tra cittadini comunitari; violazione del divieto di discriminazione e disparità di trattamento rispetto ad analoghi precedenti casi.

Al riguardo il ricorrente deduce in particolare che il CONI, e prim’ancora la FISI, non avrebbero preso in considerazione il titolo di allenatore di II livello ottenuto in Slovenia, in violazione dei principi europei di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.

D’altra parte nei precedenti giudizi proposti dinanzi a questo TAR dallo stesso ricorrente e decisi con le sentenze n. 10355/2015 e n. 3980/2016, sarebbe già stata accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa italiana, affinché si potesse reputare il ricorrente idoneo al riconoscimento del titolo richiesto, con ciò violando gli artt. 16 e 17, d. lgs n. 206/2007.

Il ricorrente si duole altresì dell’asserita disparità di trattamento da esso patita rispetto ad altri allenatori che hanno ottenuto il riconoscimento di tale titolo conseguito in Slovenia, in violazione dei principi di imparzialità e di uguaglianza.

III. Violazione artt. 7, 8, 9, 10 e 10 bis, l. n. 241/1990 e ss. mm. ii. Violazione dei precetti di partecipazione, trasparenza e buon andamento, dell’art. 97 Cost.

IV. Violazione del punto 8 Regolamento STF delibera 90 del 22/3/2013.

Il provvedimento negativo della FISI – e, per l’effetto del CONI – sarebbe fondato sull’erronea applicazione del punto 8 del regolamento STF del 2013, il quale attiene alle condizioni necessarie per accedere alle selezioni di allenatore in Italia e quindi al corso di formazione, mentre la domanda del ricorrente era tesa al riconoscimento del titolo di allenatore di II livello, già conseguito in Slovenia, e del relativo diritto di stabilimento in Italia.

Inoltre, il ricorrente asserisce il possesso dei crediti necessari al conseguimento della abilitazione conformemente al Sistema di riconoscimento convalidato dalla federazione Sportiva e dal CONI (SNAQ).

A seguito di un raffronto tra la normativa italiana e slovena in materia di formazione degli Allenatori e dei contenuti dei corsi, il ricorrente rileva che “le materie trattate in Slovenia sono del tutto simili a quelle italiane, così come le ore di studio dedicate ad ogni singola materia, le quali sono contenute e certificate nel programma ufficiale di studio della federazione slovena”.

V. Violazione dell’art. 5, lett. l septies), d. lgs. n. 206/2007 introdotto dal D. Lgs n. 15/2016, legge-quadro n. 81/1991; eccesso di potere per illogicità, erroneità, contraddittorietà, sviamento.

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato appare viziato per erroneità e contraddittorietà, in quanto nei vari atti del procedimento sarebbe stata confusa l’attività professionale di “Allenatore di sci” con quella di “Maestro di sci”.

4. Si è costituito in giudizio il CONI, contestando nel merito la fondatezza del gravame, in quanto:

- la gravata nota del CONI del 16 marzo 2017 non sarebbe un provvedimento di rigetto ma una mera comunicazione;

- le precedenti sentenze favorevoli concernerebbero fattispecie del tutto diverse, nella specie l’autorizzazione all’esercizio temporaneo dell’attività di allenatore di sci;

- l’attività di allenatore di sci non ricadrebbe nell’ambito di applicazione del d. lgs. n. 206/2007, in quanto attività di natura dilettantistica.

5. La FISI si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del g.a.

Nel merito, la Federazione obietta che le ragioni ostative al riconoscimento del titolo da parte del ricorrente risiedano, sostanzialmente, nell’assenza in capo allo stesso del requisito minimo a tal fine richiesto dal punto 8 del Regolamento STF, ossia la qualifica di maestro di sci.

6. All'esito della camera di consiglio del 6 giugno 2017, con ordinanza n. 2873/17, è stata rigettata la domanda cautelare proposta.

7. La suddetta ordinanza è stata riformata in sede d’appello dal Consiglio di Stato che, con ordinanza cautelare n. 3644/2017, ha rinviato al giudice di primo grado la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.

8. Con memoria del 19 giugno 2018, il CONI ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, insistendo per l’infondatezza del gravame, nel merito.

9. Alla pubblica udienza del 3 luglio 2018 la causa è passata, infine, in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice, sollevata tanto dalle Federazione quanto dal CONI nei propri scritti difensivi.

La presente controversia ha, infatti, ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del CONI, e della preordinata nota della F.I.S.I., con cui è stata respinta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di “allenatore di sci” presentata dall’odierno ricorrente, soggetto, allo stato, non affiliato né tesserato alla Federazione.

Non si verte, dunque, nell’ambito delle fattispecie riservate agli organi della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280, bensì in fattispecie rientrante nella forma di tutela di carattere residuale, di cui all’art. 3, comma 1, d.l. cit., rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo concernente “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2”.

2. Venendo al merito, il ricorso è infondato.

Il ricorrente ha domandato, con istanza indirizzata al Presidente del CONI, il riconoscimento del titolo di allenatore di II livello ottenuto in Slovenia, agli effetti delle disposizioni del d. lgs. n. 206/2007.

Il d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”, statuisce, all’art. 5, comma 1, che:

“1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a pOMISSIS re le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies);

(…)

l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara”.

Tuttavia, a giudizio di questo collegio, la fattispecie in questione non rientra, come diversamente argomentato da parte ricorrente, nell’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 5, lett. l-septies, d. lgs. n. 206/2007.

Come osservato dagli enti resistenti, l’attività di allenatore di sci, infatti, è attività di natura dilettantistica, rispetto alla quale non trova applicazione la normativa europea, recepita dal d. lgs. n. 206/2007, disciplinante il riconoscimento delle sole attività di natura professionale.

L’attività degli sport invernali, con particolare riguardo all’attività di allenatore di sci è, infatti, esclusa dall’ambito di applicazione della l. 23 marzo 1981, n. 91, recante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”.

Ai fini dell’applicazione delle norme sul professionismo sportivo, statuisce l’art. 2, l. n. 91 cit. che “sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.

Ebbene, nell’ambito degli sport invernali, l’unica attività ad essere espressamente qualificata e regolata come attività di natura professionistica (unitamente a quella di “guida alpina”) è l’attività di “maestro di sci” espressamente disciplinata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81 (“Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”), per ciò distinguendosi da tutte le altre attività di sport invernali, qualificate come “dilettantistiche”.

L’ambito oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 206/2007 è, quindi, limitato al riconoscimento delle sole “qualifiche professionali” regolamentate e, dunque, ai fini che qui rilevano, alla sola attività di “maestro di sci”, per il cui riconoscimento è competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, co. 1 d. lgs. n. 206/2007.

L’attività di allenatore di sci, in quanto attività dilettantistica non regolamentata, resta invece esclusa dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 206/2007.

Il riferimento alla qualifica di “allenatore”, contenuto all’art. 5 del d.lgs. 206/2007, deve intendersi circoscritto, infatti, all’ambito delle attività professionali sportive di cui alla l. n. 91/1981 sul professionismo sportivo.

Ai fini dell’applicazione della citata legge n. 91/1981, giova osservare che hanno aderito al professionismo sportivo, unicamente, la Federazione italiana giuoco calcio (FGCI), la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), la Federazione Italiana Golf (FIG) e la Federazione ciclistica italiana (FIC).

Tale impostazione trova peraltro conferma nella delibera n. 264 del 14 giugno 2016 adottata dal CONI, in attuazione del d.lgs. 15/2016, recante la “disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali sportivi conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell’esercizio delle attività professionali sportive a titolo oneroso di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara”.

L’art. 1 del predetto regolamento, afferma espressamente che il “richiedente” è “il cittadino dell’Unione Europea che domanda – ai fini dell’esercizio, in Italia, della professione sportiva a titolo oneroso di allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara nei settori disciplinati dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, nonché di maestro di scherma nei settori disciplinati dal decreto legislativo Capo Provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708” il riconoscimento del titolo rilasciato da altro Stato membro.

Il riconoscimento del titolo di “allenatore” conseguito in altri stati dell’UE, da parte del CONI, è dunque limitato a quelle attività che hanno aderito al professionismo sportivo, ai fini dell’applicazione della citata legge n. 91/1981, tra le quali non figurano gli sport invernali.

Per le attività sportive non professionistiche trova, invece, applicazione la disciplina adottata a livello federale da ciascuna Federazione che, per l’attività di allenatore di sci, più specificatamente, è dettata dal Regolamento STF - Scuola Tecnici Federali - approvato con delibera di Consiglio Federale n. 90 del 22 marzo 2013.

3. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, risultano privi di fondamento il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso che, per ragioni di economia processuale, possono essere congiuntamente trattati, in quanto diretti a contestare il difetto di motivazione delle gravate note, la violazione delle disposizioni del d. lgs. n. 206/2007 nonché dell’art. 8, regolamento STF.

Innanzitutto, alcuna carenza motivazionale può essere ravvista nelle note impugnate.

Il CONI, in quanto organo incompetente in materia, ricevuta l’istanza di riconoscimento del titolo di allenatore del ricorrente, ha espressamente interpellato la Federazione “in quanto l’attività federale degli allenatori di sci non rientra nella fattispecie di cui alla legge n. 91/1981 ed alla legge n. 81/1991” (così, nella nota inviata dal Presidente del CONI al Presidente della F.I.S.I., in data 7 dicembre 2016).

La Federazione, con la nota del 10 marzo 2017, legittimamente richiamata dal CONI, dunque, “per relationem”, nella propria nota di risposta del 16 marzo 2017, ha stabilito che il sig. OMISSIS fosse privo dei requisiti minimi previsti dalle norme regolamentari, in particolare, dal punto 8 del regolamento STF, per il riconoscimento del titolo di allenatore.

Il regolamento STF subordina, infatti, il riconoscimento del titolo di “allenatore” al positivo superamento di specifici corsi svolti dalla Scuola Tecnici Federali di Sci Alpino.

Peraltro, ai fini dell’ammissione a tali corsi, è necessaria, inter alia, come specificato al punto 8, la “qualifica di maestro di sci italiana” o titolo equipollente riconosciuto in Italia.

La ratio di tale previsione è, come opportunamente sottolineato dalla resistente Federazione, quella di garantire omogeneità nell’accesso al titolo di “allenatore”: la qualifica di “maestro di sci” è l’unica attività regolamentata in Italia nell’ambito degli sport invernali e, come tale, l’unica idonea a garantire che tutti i soggetti che accedono alla qualifica di allenatore abbiano una qualità professionale elevata e specifiche conoscenze tecniche, anche nell’ipotesi in cui il relativo titolo professionale sia stato conseguito in uno Stato comunitario o extracomunitario.

L’art. XI delle norme di applicazione del regolamento STF, rubricato “equipollenza e reciprocità dei titoli di allenatore conseguiti nei paesi dell’opa” assegna espressamente la competenza alla Scuola Tecnici Federali, per la valutazione dei titoli stranieri “al fine di concedere, il titolo di allenatore, stabilendone di volta in volta il grado di appartenenza.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato né in sede procedimentale né in sede processuale, di essere titolare della qualifica di “maestro di sci”, né ha fornito alcun documento idoneo a dimostrare di aver conseguito un titolo di maestro di sci valido ed efficace nel nostro ordinamento.

Il documento allegato agli atti in data 11 giugno 2018 e denominato “diploma di maestro di sci”, infatti, oltre ad essere stato prodotto in lingua slovena senza la necessaria traduzione nella lingua del processo, non è altro che il titolo di allenatore conseguito in data 17 maggio 2014, oggetto della richiesta di riconoscimento per cui è causa.

In conclusione, i motivi di ricorso I, IV e V, devono ritenersi infondati perché:

a) l’attività di “allenatore di sci”, in quanto attività di natura dilettantistica, non è soggetta all’applicazione delle norme del d.lgs. 206/2007, relative al riconoscimento delle sole qualifiche professionali;

b) legittimamente la competente Federazione è stata investita dal Presidente del CONI - organo al quale, erroneamente, l’istanza di riconoscimento del titolo di allenatore di sci era stata indirizzata - per la valutazione del possesso dei titoli necessari ai fini del riconoscimento del titolo suddetto, sulla base delle norme regolamentari federali;

c) l’attività di “allenatore di sci”, infatti, in quanto attività dilettantistica, è regolata a livello federale dal Regolamento STF, il quale subordina il conseguimento del titolo di “allenatore” al possesso della qualifica di “maestro di sci” riconosciuta in Italia e, in ogni caso, prevede che i titoli stranieri siano soggetti alla valutazione della STF;

d) ne consegue che l’istanza presentata dal sig. OMISSIS non poteva che essere rigettata attesa la mancata comprova del possesso del titolo di “maestro di sci”.

4. Alcuna disparità di trattamento, infine, può ravvisarsi rispetto alla posizione dei soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo di allenatore, previo riconoscimento del titolo di maestro di sci, conseguito in Slovenia, in virtù di appositi decreti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l – septies, d. lgs. n. 206 cit., e prodotti in giudizio dallo stesso ricorrente, che, a differenza di costoro, tale titolo non ha mai dimostrato di possedere.

Conseguentemente, risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso.

5. Discende da tutto quanto appena esposto, l’assoluta infondatezza del terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione delle norme di partecipazione al procedimento, con particolare riguardo all’art. 10 bis, l. n. 241/1990, non essendo annullabile, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990, il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento “qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

6. Sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso deve, quindi, essere respinto con riguardo a tutte le domande proposte, ivi compresa la domanda risarcitoria, stante la mancanza di qualsivoglia elemento atto ad integrare l’illecito aquiliano.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti amministrazioni, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000 (euro mille/00) ciascuna, oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 e del 23 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore

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