T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8800/2020 Pubblicato il 27/07/2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da A.S.D. OMISSIS  , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Scalco, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino 72;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Panama n. 58;

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2;

L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Giacomardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, all’Isola G8 del Centro Direzionale;

nei confronti

A.S.D. OMISSIS  1910 non costituita in giudizio;

per l'annullamento

−della decisione n. 28, prot. n. 00545/2020, del 1 luglio 2020, con dispositivo anticipato in data 23/6/2020 - delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - con la quale, in riferimento al C.U. FIGC n. 214/A del 10 giugno 2020, su “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020, nonché al C.U. n. 314, emesso dalla LND in data 10 giugno 2020 che recepisce le decisioni emesse dal precitato comunicato del Consiglio Federale, ha così deciso: ”I ricorsi, pretermesse ed assorbite le altre questioni che il Collegio non ritiene rilevanti ai fini della presente pronuncia, devono essere perciò respinti, con integrale compensazione delle spese stante la complessità e delicatezza della materia”;

in via subordinata:

- di ogni atto presupposto, connesso, e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti, della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 27 luglio 2020 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, come specificato nel verbale;

Visto il ricorso, notificato il 15 luglio 2020 e depositato in pari data, con il quale la società A.S.D. OMISSIS  ha impugnato la decisione n. 28, prot. n. 00545/2020, del 1 luglio 2020, con cui le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano – hanno respinto i ricorsi avverso il C.U. FIGC n. 214/A del 10 giugno 2020 e il C.U. n. 314, emesso dalla LND in data 10 giugno 2020, che ha recepito le decisioni del precitato comunicato del Consiglio Federale;

Vista la memoria della Lega Nazionale Dilettanti, depositata il 17/7/2020, con cui quest’ultima eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, l’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione nel merito, nonché per mancata impugnativa tempestiva della delibera della FIGC di cui al C.U. 197/A e resiste nel merito;

Visto l’atto di costituzione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, depositata il 17 luglio 2020, con cui si allega la memoria di costituzione della FIGC nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport con cui essa ha argomentato in ordine alla infondatezza del ricorso proposto in quella sede dalla odierna ricorrente;

Visto l’atto di costituzione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, depositato il 20 luglio 2020, con cui si chiede la reiezione del ricorso, ove non inammissibile e/o improcedibile, seguita dalla memoria, depositata il 22 luglio 2030, con la quale il Comitato Olimpico resiste nel merito;

Vista la memoria della FIGC con cui si sollevano dubbi in ordini alla pienezza del contraddittorio e resiste nel merito delle doglianze;

Viste le memorie, conclusive e di replica, di parte ricorrente con cui insiste nelle difese e controdeduce alle eccezioni;

Considerato che il ricorso è infondato e ciò esime il Collegio dallo scrutinio della questione di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnativa del C.U. n. 197/A con cui la FIGC deliberava di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020, e di rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento;

che del pari può tralasciarsi la questione dell’inammissibilità per difetto di giurisdizione, fatte salve le considerazioni in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale della discrezionalità amministrativa, per quanto si osserverà;

Rilevato, preliminarmente, che la stessa Lega nella memoria di costituzione ricorda che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Federale, l’ordinamento dei campionati è definito “d’intesa con le Leghe interessate”, con conseguente infondatezza della eccepita carenza di legittimazione passiva nel caso sub judice nel quale, peraltro, la Lega ha partecipato al procedimento che ha condotto alla decisione del Consiglio Federale, prima con la proposta del 22 maggio 2020 e poi recependo, con proprio atto, le decisioni della FIGC;

che con il C.U. 214/A il Consiglio Federale FIGC in data 8 giugno 2020, ha stabilito che: “nel Campionato di Serie D: si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi”;

che con il C.U. 314 della LND è stato disposto che: “Le classifiche di tutti i Campionati della L.N.D. sono cristallizzate al momento della interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive indette e organizzate dalla stessa Lega, sulla base dei risultati definitivamente omologati. Nell’ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, si verifichi parità di punti e di gare disputate prima dell’interruzione definitiva dei Campionati, si fa riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F. (“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti - attesa la straordinarietà della situazione determinatasi - si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta. Nell’ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, che abbiano svolto un diverso numero di gare prima dell’interruzione definitiva dei Campionati e abbiano conseguito parità o disparità di punti, si applica la cosiddetta media dei punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate. In caso di eventuale ulteriore parità tra le Società interessate, si fa riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F. (“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti - attesa la straordinarietà della situazione determinatasi - si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta”;

che la ricorrente, quart’ultima del proprio girone (H) a parità di punti (27) con OMISSIS  e OMISSIS, è stata retrocessa in forza delle disposizioni di cui alle impugnate disposizioni;

Vista la questione di legittimità costituzionale, proposta dalla ricorrente, in relazione all’art. 218 del D.L. n. 34 del 19/5/2020, per “eccesso di delega” in una materia che si presenterebbe estranea alla Relazione di accompagnamento al Decreto stesso ed ai presupposti delle decretazione d’urgenza, nonché le censure per eccesso di potere per incongruità ed illogicità, sviamento di potere e disparità di trattamento, con le quali si lamenta il mancato congelamento delle retrocessioni per il Campionato in corso;

Rilevato che la richiesta rimessione alla Corte di Giustizia Europea è inammissibile per genericità, non essendo stato in alcun modo indicato il collegamento con una disposizione comunitaria;

che, con riguardo alla questione di legittimità costituzionale, in disparte la carente indicazione dei parametri costituzionali che risulterebbero violati, la stessa risulta manifestamente infondata in quanto l’art. 218 del D.L. n. 34 del 19/5/2020 circoscrive espressamente le deroghe consentite alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo ai provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici da adottarsi “in considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19”;

che nella storia della Repubblica non vi è mai stato un precedente di tal genere che imponesse l’adozione di disposizioni eccezionali anche nel campo delle competizioni sportive, mentre è indubbio che le disposizioni qui censurate attengano agli effetti sul Campionato determinati dall’emergenza epidemiologica ed alla necessità di trovare delle soluzioni compatibili con le esigenze sanitarie, da un lato, e con le ragioni dell’attività sportiva, dall’altro, comprensive del merito sportivo e degli oneri economici ad esso sottesi;

che non si ravvisa eccesso di “delega”, trattandosi di norma autorizzata dalla conclamata situazione di necessità ed urgenza, ai sensi dell’art. 77, comma 2, Cost.;

che la questione appare inoltre manifestamente irrilevante, atteso che l’interesse della vita a cui aspira la ricorrente è comunque quello di una decisione in deroga alle ordinarie regole del campionato interessato, anche se di segno diverso da quella adottata;

che, a parte la contestazione del mancato congelamento delle retrocessioni, il ricorso non contiene alcuna specifica censura in ordine alle modalità con cui sono state valutate le posizioni delle squadre in zona retrocessione a parità di punteggio;

che la decisione del Consiglio Federale, poi recepita dalla LND, costituisce esercizio del potere di derogare alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, conferito dall’art. 218 d.l. 34/2020, e che la stessa doveva contemperare l’impossibilità di bloccare le retrocessioni, i profili sanitari e il merito sportivo, evitando di incidere sulla stagione successiva con un significativo aumento dell’organico;

che muovendosi in tale ottica il Collegio di Garanzia, con affermazione non censurabile sotto nessuno dei profili sindacabili in questa sede, ha ritenuto non irragionevole la scelta di evitare lo svolgimento di partite che avrebbero coinvolto un numero molto consistente di atleti e comportato spese economiche e procedure di sanificazione particolarmente onerose ed esposto un rilevante numero di persone al rischio di contagio; come non irragionevole è stata anche la scelta, che più interessa la ricorrente, di non bloccare le retrocessioni, volendosi evitare, attraverso l’ampliamento a dismisura degli organici, un impatto ulteriore e negativo anche sulla prossima stagione, anche alla luce delle promozioni e retrocessioni operanti negli altri campionati;

che l’interesse della ricorrente di fatto è limitato alla mancata adozione di una opzione, che avrebbe avuto pesanti ricadute sul campionato 2020/2021 e creato squilibri al sistema di cui è parte la Lega Nazionale Dilettanti (Serie D);

che in particolare “nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili. In taluni casi, è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l'àmbito delle scelte consentite, lasciando l'autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa. Pertanto, ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia "ragionevole" tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro” e che l'autorità deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilità; e che ogni soluzione ipotizzabile sarà suscettibile di critica. Ma non è detto che si tratti in ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimità; accanto al sindacato di legittimità, proprio del giudice, l'ordinamento configura anche un sindacato di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l'adeguatezza, la convenienza, l'opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa” (Consiglio di Stato, A.p. n. 3 del 1993);

che ciò vale a maggior ragione in questa sede, nella quale viene in rilievo il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo (riaffermato, da ultimo, dalla sentenza n. 160/2019 della Corte Costituzionale), con i connessi meccanismi di rappresentanza istituzionale;

- che quindi nella specie il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità, non ravvisabili nella decisione della FIGC per quanto osservato dal Collegio di Garanzia e tenuto conto anche dei passaggi attraverso i quali si è giunti alla decisione finale, la quale, da un lato, ha visto coinvolto il Consiglio Direttivo della LND che il 22 maggio 2020, all’unanimità, proponeva, stante l’impossibilità di concludere i tornei, la retrocessione in eccellenza delle ultime 4 squadre di ciascun girone; dall’altro rappresenta una ragionevole ponderazione di tutte le esigenze, in conformità, altresì, delle direttive della UEFA;

Ritenuto, conclusivamente, di respingere il ricorso perché infondato;

Ritenuto che sussistono giustificati motivi, attesa la novità della questione, per compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

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