T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8808/2020 Pubblicato il 27/07/2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Soc. Sportiva Dilettantistica OMISSIS  Calcio a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OMISSIS , corso della Libertà, 70, e dall'avvocato Gianni Paris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Panama 58;

L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Giacomardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo Studio in Napoli, all’Isola G8 del Centro Direzionale;

 C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 2;

Dipartimento Interregionale della LND non costituito in giudizio;

nei confronti

OMISSIS Fc, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS Calcio S.r.l., OMISSIS Ssd;

per l'annullamento

della decisione n. 28/2020 prot. 00545/2020 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezioni Unite, avente ad oggetto la decisione del Consiglio Federale della FIGC in data 10.6.2020 n. 214/A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio e di L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti e di C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2020 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha preso parte alla stagione sportiva 2019/2020 nel campionato organizzato dal Comitato Interregionale della LND nel girone F.

In data 06/03/2020 a causa dell'emergenza Coronavirus sono stati sospesi tutti i campionati di calcio tra cui anche quello della serie D, attraverso C.U. 112 del Dipartimento Interregionale che ha recepito il C.U. n. 273 della LND.

L’emergenza sanitaria connessa al COVID19 ha successivamente imposto l’interruzione di tutte le attività sportive mediante l’adozione dell’art. 218 del D.L. n. 34 del 19.5.2020.

Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/A del 20.5.2020, il Consiglio Federale, organo normativo e di indirizzo generale della F.I.G.C. (cfr. art. 27 Statuto F.I.G.C.), quindi, ha statuito di “interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020”, nonché di “rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi con il presente provvedimento”.

Con la successiva delibera, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 214/A del 10.6.2020 (impugnata, ai sensi del citato art. 218, comma 2, che ha dettato la disciplina processuale speciale per i contenziosi in esame, con ricorso dinanzi al Collegio di garanzia dello Sport del CONI, concluso con la decisione n. 28/2020 oggetto della presente impugnativa, il Consiglio Federale F.I.G.C. ha previsto, nell’esercizio dei poteri attribuiti dal menzionato art. 218, che per il “Campionato di Serie D: si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi”.

Di conseguenza, la società ricorrente, ultima in classifica alla data di emissione della decisione, è stata retrocessa al campionato regionale di eccellenza.

Alla data del 10/06/2020 (con il campionato precedentemente sospeso - come detto - nel mese di marzo 2020) nel Girone F di appartenenza della società OMISSIS  Calcio erano state effettuate n. 26 giornate sul totale 34 gare (ultima partita svolta in data 01/03/2020). L'OMISSIS  Calcio era quart'ultima a pari punti con la società Sangiustese, ma - per differenza scontri diretti - era posizionata al terzultimo posto, con punti 20.

Avverso gli atti in epigrafe la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa.

Con la decisione del 10/06/2020 n. 214/A ("Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND, nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 20192020) il Consiglio Federale della FIGC ha stabilito la cristallizzazione delle classifiche, senza che il Dipartimento Interregionale della LND, al quale spettava definire le classifiche alla data di sospensione dei campionati, avesse adottato le proprie conseguenti determinazioni volte a definire i risultati sportivi.

A tal riguardo la successiva decisione n. 28/2020, con la quale il Collegio di Garanzia ha confermato la determinazione del Consiglio Federale della FIGC n. 214/A del 10.6.2020, fa rinvio (al punto 9) ad una successiva determinazione del Dipartimento Interregionale della LND, volta definire i risultati sportivi e le classifiche.

In tal modo la decisione sarebbe stata assunta in assenza della determinazione del Dipartimento Interregionale della LND, violando il diritto di difesa della società ricorrente;

2) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della normativa federale di riferimento. Illegittimità del Comunicato Ufficiale in quanto immotivato e generico.

L’art. 49 del regolamento organizzativo interno della FIGC in tema di “ordinamento dei campionati”, richiamato dal precedente art. 27 in tema di “ordinamento del Campionato Nazionale Serie D”, prevede che “le squadre di ciascun girone del Campionato Nazionale Dilettanti che, al termine di ogni stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale...”.

La decisione presa dal Consiglio Direttivo della LND e successivamente dal Consiglio Federale della IGC - e confermata dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 28 prot. 00545/2020 -– violerebbe le norme che disciplinano la regolamentazione ed organizzazione dei campionati previsti dalla Federazione stessa, che riguardano solo le ipotesi di conclusione regolare dei relativi campionati, ma non il caso della sospensione, come quello in esame, che quindi non potrebbe essere disciplinata se non determinando una situazione peggiorativa per le società interessate dalla retrocessione.

Quanto alle modalità di formazione delle classifiche, l’art. 51 del regolamento organizzativo interno della FIGC - “Formazione delle classifiche” fa riferimento anch’esso al termine del campionato.

Il riferimento al “termine del campionato" evidenzierebbe che la cristallizzazione delle classifiche deve avvenire solo a conclusione dell'evento ufficiale (campionato di calcio) e non potrebbe essere determinata senza lo svolgimento di tutte le gare stabilite.

Il potere unilaterale esercitato dal Consiglio Direttivo di Lega e poi dal Consiglio Federale FIGC - ribadito dal collegio di garanzia dello sport nella decisione n. 28 prot. 00545/2020 non rientrerebbe nei poteri previsti dall'art. 50 NOIF, perché la possibilità di modificare l'ordinamento dei campionati concessa al Consiglio Federale, deve comunque tener conto della disciplina vigente.

Di conseguenza, il provvedimento sarebbe viziato perché privo di riferimenti normativi: il massimo organismo federale avrebbe potuto sospendere il campionato, provvedendo solo ad eventuali promozioni, ma non alle retrocessioni.

Nel comunicato impugnato, si fa riferimento alla nota prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020 a firma del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, inviata in pari data al Presidente Federale, agli atti del Consiglio Federale, nella quale si menziona il "merito sportivo". Tuttavia la determinazione impugnata non avrebbe tenuto conto dei risultati ottenuti sul campo al termine degli eventi sportivi.

In base all’Art. 11 del Regolamento della LND il Consiglio Direttivo della LND può decidere sulla organizzazione strutturale della LND e dei relativi comitati, ma non sulla gestione dei campionati ufficiali.

L’organo competente a decidere in base all' Art. 10 - Poteri e funzioni dell'Assemblea sarebbe stata l'Assemblea.

La FIGC non avrebbe tenuto conto della circolare UEFA n. 24/2020 recante le linee guida per la definizione delle competizioni basate sul “merito sportivo”.

Poiché si tratta di un campionato di interesse nazionale la FIGC avrebbe dovuto tentare di portarlo a termine, in quanto non sarebbero presenti le condizioni ostative che non permettono di concluderlo entro il mese di luglio.

In tal modo sarebbe stata garantita l’equità sportiva e gli interessi legittimi delle squadre di calcio.

All’udienza del 26 luglio 2020, dopo ampia discussione tra le parti in collegamento da remoto mediante videoconferenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare è possibile disattendere le molteplici eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla FIGC nella propria memoria, in quanto l’impugnazione risulta comunque infondata nel merito.

Con il primo mezzo l’OMISSIS  deduce la violazione del proprio diritto di difesa in ragione del fatto che la pronuncia del Collegio di Garanzia è stata “emessa in attesa della pubblicazione della decisione del Dipartimento Interregionale LND”, recante la classifica finale della competizione.

La tesi non è fondata.

A tal riguardo si osserva che la classifica (predisposta tenendo conto dei risultati acquisiti sul campo al momento della definitiva interruzione del campionato) è stata comunicata con il C.U. n. 113 del 19 giugno 2020, in data antecedente alla udienza di discussione innanzi al collegio di garanzia (svolta il 23 giugno) ed alla pubblicazione della decisione (avvenuta il 1° luglio successivo).

Tuttavia tale Comunicato che, peraltro, riveste natura ricognitiva, non risulta sia stato impugnato, per cui - anche a voler riconoscere a tale determinazione autonoma efficacia lesiva - l’impugnazione in esame dovrebbe essere considerata inammissibile.

In ogni caso, avendo impugnato il C.U. n. 214/A, la ricorrente ha dimostrato di conoscere quale fosse la classifica finale e l’incidenza della stessa sulla propria posizione di classifica, per cui non è dato ravvisare in concreto alcuna lesione dell’invocato diritto di difesa.

Con il secondo motivo l’interessata, invocando gli artt. 49 e 51 del regolamento organizzativo interno della FIGC, sostiene che, in base alla norme vigenti, l’organismo federale sportivo non avrebbe potuto disporre la retrocessione della ricorrente, in quanto la cristallizzazione dei campionati potrebbe avvenire solo al termine degli incontri tra le squadre partecipanti al campionato.

La tesi non convince.

L’istante, infatti, non tiene conto della disciplina introdotta dall’art. 218 del D.L. 34/2020 in relazione alla situazione emergenziale determinata dalla crisi sanitaria connessa al COVID19, che ha attribuito alla Federazione il potere di agire “anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento federale”.

In base alla predetta disciplina le norme federali applicabile nel regime ordinario non possono essere invocate quale parametro di valutazione della legittimità delle avversate determinazioni federali, perché tali norme, sulla base del richiamato decreto legge, possono essere legittimamente derogate.

Ove si seguisse la tesi sostenuta dall’OMISSIS  Calcio, verrebbe del tutto elisa la ratio dell’intervento legislativo in materia, determinato dalla eccezionalità della situazione provocata dalla crisi sanitaria, che ha giustificato l’adozione di misure straordinarie al fine concludere -nel più breve tempo possibile - la stagione agonistica, nel rispetto di criteri volti a valorizzare il cd. “merito sportivo” e a realizzare un equilibrato bilanciamento dei molteplici interessi in gioco.

Né può ritenersi che la retrocessione delle ultime quattro classificate avrebbe potuto trovare applicazione soltanto nel caso in cui la stagione calcistica fosse stata portata a termine, perché per cause di “forza maggiore” la conclusione dei campionati, con la conseguente formazione delle graduatorie finali e individuazione delle squadre promosse e retrocesse, era imposta dall’emergenza sanitaria tuttora in atto.

Quanto alla soluzione in concreto adottata, che pregiudica l’OMISSIS  calcio, ad ogni modo il collegio, richiamando i recenti precedenti di questa Sezione (Sentenze n. 8111 e 8112/2020), osserva che la “prospettata irragionevolezza della scelta finale operata dalla F.I.G.C.” tenuto conto dei poteri attribuiti dall’art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020, non raggiunge “quel necessario livello di evidenza (nel senso di manifesta irragionevolezza ed illogicità) rilevante ai fini del sindacato del giudice amministrativo”.

Nel vicenda in esame occorre tenere conto di tre fattori determinanti: “il primo, discendente dai limiti generali del sindacato di ragionevolezza; il secondo, riguardante l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo (…); “il terzo, discendente dalla situazione sanitaria emergenziale, la quale ha assunto ed assume ancora connotati di eccezionalità, e in relazione alla quale è stato necessario adottare misure straordinarie in grado di contemperare nel miglior modo possibile i vari interessi coinvolti”.

Pertanto, in linea di principio “nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte, ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili. In taluni casi, è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l'àmbito delle scelte consentite, lasciando l'autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa.

Pertanto, ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia "ragionevole" tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro” e che l'autorità deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilità; e che ogni soluzione ipotizzabile sarà suscettibile di critica. Ma non è detto che si tratti in ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimità; accanto al sindacato di legittimità, proprio del Giudice, l'ordinamento configura anche un sindacato di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l'adeguatezza, la convenienza, l'opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa” (Consiglio di Stato, A.P. n. 3 del 1993)”; e ciò vale a maggior ragione nella vicenda in esame in cui viene in rilievo il richiamato principio di autonomia dell’ordinamento sportivo.

In particolare, il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza, non ravvisabili nella decisione della F.I.G.C. per quanto osservato dal Collegio di Garanzia, anzitutto con riferimento al fatto che la presunta irragionevolezza è “sostenuta e declinata nei vari ricorsi secondo criteri soggettivi, confacenti ciascuno alla particolare posizione ed allo specifico interesse di ognuna delle parti, talvolta finanche in contrasto rispetto a quelle delle altre parti (…) fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dell’insieme – e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionalità ed alla coerenza sistemica”.

I “profili di contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzionalità” denunciati dalla ricorrente si basano, quindi, su una propria interpretazione del concetto di merito sportivo, che - pur comprensibile - è comunque espressione di un interesse di parte e come tale non idonea - in assenza di indici di manifesta illogicità e contraddittorietà - a sostituirsi alle valutazioni svolte dagli organi sportivi federali, ai quali l’ordinamento affida il compito di regolare il regolare svolgimento dei campionati di calcio nel territorio nazionale.

Quanto alla dedotta incompetenza del Consiglio Direttivo della Lega, che ha formulato la proposta poi approvata dal Consiglio Federale (terzo motivo), si osserva che il provvedimento impugnato è stato deliberato ai sensi dell’art. 13 dello Statuto federale della FIGC, secondo il quale la federazione “disciplina l’affiliazione delle società e definisce, d’intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l’ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull’assegnazione del titolo di campione d’Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie…”.

Non senza considerare che l’art. 11 lett. n) del regolamento LND stabilisce che il consiglio direttivo “assolve a tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento, dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D”.

Tra cui non può escludersi quindi nemmeno la proposta di regolazione della chiusura del campionato inviata al Consiglio Federale.

Infine, non colgono nel segno le argomentazioni con le quali si contesta la violazione del principio di proporzionalità.

In primo luogo i precedenti richiamati dalla ricorrente attengono ad una materia - quale quella dei procedimenti disciplinari - che non appare in linea con la controversia in esame, posto che la retrocessione nel campionato di eccellenza non assume valore sanzionatorio.

In secondo luogo, la soluzione adottata dalla Federazione, nell’esercizio degli eccezionali poteri di cui al d.l. n. 34/2020, come osservato in relazione al secondo motivo, risulta ragionevole e rispettosa delle finalità perseguite dalla norma attributiva del potere straordinario di regolare la conclusione dei campionati alla medesima FIGC.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione dell’assoluta novità e peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it