T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8916/2020 Pubblicato il 31/07/2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: A.S.D. OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

- CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.  OMISSIS , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, in Via Vincenzo Bellini n. 2;

nei confronti

A.S.D. OMISSIS, OMISSIS S.S.D.A.R.L., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- della decisione n. 30 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport – prima sezione, comunicata a mezzo PEC in data 9 luglio 2020, nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2020, di rigetto del ricorso proposto dalla A.S.D. OMISSIS contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la delibera del Consiglio Federale FIGC del 25 giugno 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 231/A del 26 giugno 2020, avente ad oggetto "Modalità di conclusione del campionato di serie A Femminile TIMVISION nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020", nella parte in cui prevede che «[…] 2. l'esito del Campionato viene individuato utilizzando la classifica finale di cui all'allegato 2, che è parte integrante della presente delibera, definita in base alla classifica come cristallizzatasi alla data di sospensione definitiva del Campionato con l’utilizzo dei criteri correttivi di cui all’allegato 1, che è parte integrante della presente delibera; 3. il titolo di campione d'Italia viene assegnato alla F.C. OMISSIS  S.p.A. in ragione della posizione dalla stessa ricoperta nella classifica finale di cui all'allegato 2; 4. accedono alle competizioni internazionali le squadre FC OMISSIS  S.p.A e S.S.D. ARL OMISSIS. in ragione della posizione dalle stesse ricoperta nella classifica finale di cui all'allegato 2; 5. Retrocedono al Campionato di Serie B le squadre A.S.D. U.P. OMISSIS e S.S.D. ARL OMISSIS in ragione della posizione dalle stesse ricoperta nella classifica finale di cui all’allegato»;

- della medesima deliberazione 25 giugno 2020 e del Comunicato Ufficiale n. 231/A del 26 giugno 2020,

e per la declaratoria

del diritto della ricorrente a partecipare nel Campionato di Serie A Femminile stagione sportiva 2020/2021, con relativa condanna dell’Amministrazione a provvedervi, anche in soprannumero.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 31 luglio 2020 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ASD OMISSIS  ha impugnato la decisione con cui il Collegio di Garanzia del CONI, in data 6 luglio 2020 (ma comunicata il 9 luglio), ha respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso la delibera del 25 giugno 2020 con cui la FIGC ha determinato le modalità di conclusione del campionato di calcio di serie A femminile, con ciò “cristallizzando” la classifica finale come individuata nell’allegato 2 sulla base dei coefficienti di cui all’allegato 1, con conseguente retrocessione nella serie inferiore (serie B femminile) dell’associazione ricorrente, essendo risultata penultima classificata nella predetta graduatoria;

- che, ciò premesso, con il ricorso in esame, l’associazione ricorrente deduce, in particolare, il vizio di eccesso di potere, nella prospettiva di una manifesta irragionevolezza ed illogicità delle scelte della FIGC compendiate nella predetta delibera del 25 giugno 2020, per contrasto con il principio del “merito sportivo” e con la stessa ratio dell’art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020 (ora, convertito in legge n. 77 del 2020) nonché discriminatorie (le scelte) rispetto alle decisioni prese con riferimento al campionato di calcio maschile (in particolare, con riferimento alla Lega Pro ed alla scelta di far giocare play out per l’individuazione delle squadre da far retrocedere nella serie inferiore);

- che, tuttavia, nel caso di specie, ritiene il Collegio che la prospettata irragionevolezza della scelta finale operata dalla FIGC, in applicazione comunque dei poteri attribuiti dall’art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020 (convertito in legge n. 77 del 2020), non raggiunga quel necessario livello di evidenza (nel senso di manifesta irragionevolezza ed illogicità) che sola avrebbe potuto giustificare un sindacato censorio da parte del giudice amministrativo;

- che, invero, una valutazione del giudice amministrativo, che portasse all’accoglimento della richiesta dell’associazione ricorrente di evitare la retrocessione nella serie inferiore, rischierebbe di impingere nel merito delle scelte effettuate dalla Federazione (non ammissibile ai sensi dell’art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020), posto che una diversa determinazione (come, ad esempio, la ripresa del campionato, anche se con un format diverso, ovvero operare un ripescaggio ampliando il numero delle squadre al campionato di che trattasi) avrebbe, in particolare nel primo caso, l’immediato effetto di far aumentare i rischi connessi all’emergenza sanitaria nota a tutti (di carattere oltremodo eccezionale) e, allo stesso tempo, i costi da dover sostenere per rispettare i rigidi protocolli sanitari per prevenire la diffusione del Covid-19 (che, peraltro, molte squadre della serie A femminile, nella riunione di Assemblea del 4 giugno 2020, avevano dichiarato di non poter rispettare);

- che, allo stesso modo, nel secondo caso (ovvero nell’ipotesi del ripescaggio, previo ampliamento del numero delle squadre al campionato), si tratterebbe di un chiaro esempio di sostituzione nelle prerogative federali, inibite al giudice amministrativo (come conferma la stessa formulazione dell’art. art. 218 del citato decreto legge n. 34 del 2020 che riconosce la giurisdizione di merito al solo Collegio di Garanzia dello sport del CONI), soprattutto nella parte in cui si richiede un ampliamento del “format”;

- che, invero, il sindacato sulla ragionevolezza, nel caso di specie, non può non tenere conto, oltre ai richiamati limiti del sindacato sulla ragionevolezza delle scelte federali, di ulteriori due fattori determinanti che non consentono di indirizzare la valutazione del giudice amministrativo sulla base dei canoni ordinari, il primo collegato alla situazione sanitaria emergenziale che – come detto - ha assunto ed assume ancora connotati di estrema eccezionalità ed in relazione alla quale è (stato) necessario adottare misure di carattere altrettanto eccezionale (come nella fattispecie in esame) ed in grado di contemperare, nel miglior modo possibile, interessi anche contrapposti ed il secondo riguardante l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo (ribadita, ancora una volta, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 160/2019), tanto che il sindacato sull’azione delle Federazioni sportive deve essere tale da non incidere su di esso, a meno che (l’azione) non incida su questioni di peculiare rilievo per l’ordinamento giuridico nazionale;

- che, in linea di principio, “nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili. In taluni casi, è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l'àmbito delle scelte consentite, lasciando l'autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa. Pertanto, ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia "ragionevole" tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro” e che l'autorità deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilità; e che ogni soluzione ipotizzabile sarà suscettibile di critica. Ma non è detto che si tratti in ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimità; accanto al sindacato di legittimità, proprio del giudice, l'ordinamento configura anche un sindacato di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l'adeguatezza, la convenienza, l'opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa” (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 3 del 1993);

- che, altresì, la scelta operata dalla FIGC con la delibera impugnata è stata, peraltro, l’esito di un percorso - che è possibile definire di carattere procedimentale, nel senso cioè che ha consentito la partecipazione piena di tutti gli operatori del settore interessato – che ha trovato la sintesi nelle riunioni del 16 e del 25 giugno 2020 del Consiglio Federale con cui, nella prima (con delibera peraltro non impugnata dall’associazione ricorrente), è stato deciso di sospendere in via definitiva il campionato di che trattasi, in linea peraltro con le richieste delle società di serie A femminile, mentre, nella seconda, sono state decise le modalità di conclusione della competizione di che trattasi ed i conseguenti esiti in termini di promozioni e retrocessioni;

- che, peraltro, come prima accennato, non risulta che l’associazione ricorrente abbia impugnato la delibera del 16 giugno 2020 con cui la FIGC, in linea con le richieste delle squadre di serie A femminile, ha deciso di sospendere in via definitiva la competizione di che trattasi, il che OMISSIS  vano l’esame delle doglianze riguardanti la violazione del principio del c.d. “merito sportivo”, in quanto il consolidamento della predetta decisione federale, ormai inoppugnabile, costituisce allo stato un impedimento per un’eventuale ripresa del campionato, seppure con format “semplificati”, come pure non escluso dalle richieste di parte ricorrente;

- che la stessa prospettazione con cui si deduce la discriminazione perpetrata rispetto agli omologhi campionati professionistici o semi-professionistici di calcio maschile non può essere condivisa posto che, allo stato, in disparte il fatto che tali campionati non sono organizzati dalla LND ma dalla Divisione calcio femminile incardinata nella stessa Federazione, non è comunque revocabile in dubbio che il calcio femminile rivesta ancora uno status dilettantistico (almeno fino al campionato 2022/2023), il che non consente di ritenere sussistente una situazione di identità con gli omologhi campionati di apice del calcio maschile tale da radicare un vizio sintomatico di disparità di trattamento che trasmodi in una illegittimità della scelta federale impugnata;

- che, pertanto, per le ragioni sopra esposte, il ricorso può essere respinto mentre le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione dell’assoluta novità e peculiarità della questione;

- che, in ragione dell’esito del giudizio, si può prescindere dall’esame dell’eccezione sollevata dalla FIGC e dal CONI, riguardante in particolare la mancata notifica del ricorso alle squadre promosse dalla serie B, destinate a “pOMISSIS re il posto” di quelle retrocesse dalla serie superiore;

- che non può, invece, essere accolta l’eccezione di legittimazione passiva del CONI in quanto, come prevede il più volte citato art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020 (convertito in legge n. 77 del 2020), l’impugnativa si rivolge comunque principalmente nei confronti della decisione del Collegio di Garanzia dello sport, incardinato presso quel Comitato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

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