T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8917/2020 Pubblicato il 31/07/2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da USD OMISSIS 1946, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Aliberti in Roma, via OMISSIS  n. 95;

contro

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi OMISSIS , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Giacomardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del dispositivo prot. n. 00576/2020 del 6 luglio 2020 comunicato in pari data e delle successive motivazioni pubblicate con la decisione n. 29 Prot. 00601/2020 del 9 luglio 2020 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., Prima Sezione;

- di ogni atto presupposto tra cui la delibera della LND pubblicata con CU n. 324 del 18 giugno 2020 e di ogni altro atto connesso e/o consequenziale comunque lesivo per il ricorrente, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, della L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti e della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 luglio 2020 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’USD OMISSIS ha impugnato la decisione con cui il Collegio di Garanzia del CONI, in data 9 luglio 2020, ha respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso la delibera del 18 giugno 2020 con cui la LND (Lega nazionale dilettanti), su delega della FIGC, ha determinato le modalità di conclusione del campionato maschile di Eccellenza, prevedendo, tra l’altro, con riferimento ai criteri di promozione alla serie superiore (serie D), che l’ultimo posto utile (il 36mo) sarebbe stato assegnato tramite il meccanismo del “ripescaggio” (le cui modalità sono state, peraltro, individuate con delibera n. 325 del 19 giugno 2020);

- che, ciò premesso, con il ricorso in esame, parte ricorrente deduce, in particolare, il vizio di eccesso di potere, nella prospettiva di una manifesta irragionevolezza ed illogicità delle scelte della LND compendiate nella predetta delibera del 18 giugno 2020, in ragione della mancata valorizzazione, in linea (secondo la prospettazione di parte ricorrente) con la delibera della FIGC n. 214 dell’8 giugno 2020, dell’ulteriore criterio ivi indicato riferito al numero delle “gare disputate” da ogni squadra, oltre che alla situazione di classifica maturata al momento della interruzione definitiva della competizione sportiva di che trattasi;

- che, tuttavia, nel caso di specie, ritiene il Collegio che la prospettata irragionevolezza della scelta finale operata dalla LND, a ciò delegata dalla FIGC con la predetta delibera dell’8 giugno 2020, in applicazione comunque dei poteri attribuiti dall’art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020 (convertito in legge n. 77 del 2020), non raggiunga quel necessario livello di evidenza (nel senso di manifesta irragionevolezza ed illogicità) che sola avrebbe giustificato un sindacato censorio da parte del giudice amministrativo;

- che, invero, una diversa valutazione del giudice amministrativo, che portasse all’accoglimento della richiesta della parte ricorrente di essere considerata quale potenziale candidata alla promozione in serie D, rischierebbe di impingere nel merito delle scelte effettuate dalla LND;

- che, invero, il sindacato sulla ragionevolezza, nel caso di specie, non può non tenere conto, oltre ai limiti del sindacato sulla ragionevolezza delle scelte federali, di ulteriori due fattori determinanti che non consentono di indirizzare la valutazione del giudice amministrativo sulla base dei canoni ordinari, il primo collegato alla situazione sanitaria emergenziale che – come detto - ha assunto ed assume ancora connotati di estrema eccezionalità ed in relazione alla quale è (stato) necessario adottare misure di carattere altrettanto eccezionale (come nella fattispecie in esame) ed in grado di contemperare, nel miglior modo possibile, interessi anche contrapposti ed il secondo riguardante l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo (ribadita, ancora una volta, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 160/2019), tanto che il sindacato sull’azione delle Federazioni sportive (e di conseguenza della LND) deve essere tale da non incidere su di esso, a meno che (l’azione) non incida su questioni di peculiare rilievo per l’ordinamento giuridico nazionale;

- che, in linea di principio, “nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili. In taluni casi, è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l'àmbito delle scelte consentite, lasciando l'autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa. Pertanto, ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia "ragionevole" tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro” e che l'autorità deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilità; e che ogni soluzione ipotizzabile sarà suscettibile di critica. Ma non è detto che si tratti in ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimità; accanto al sindacato di legittimità, proprio del giudice, l'ordinamento configura anche un sindacato di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l'adeguatezza, la convenienza, l'opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa” (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 3 del 1993);

- che, invero, come affermato dallo stesso Collegio di Garanzia del CONI nella decisione impugnata del 9 luglio scorso, la presunta irragionevolezza è “sostenuta e declinata nei vari ricorsi secondo criteri soggettivi, confacenti ciascuno alla particolare posizione ed allo specifico interesse di ognuna delle parti, talvolta finanche in contrasto rispetto a quelle delle altre parti (…) fondata su mere valutazioni individuale che, come tali, non tengono conto dell’insieme – e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionalità ed alla coerenza sistemica”;

- che, al riguardo, in disparte le diverse eccezioni sollevate dalla FIGC e dalla LND, non può non osservarsi che, in effetti, parte ricorrente non ha dimostrato in concreto (al netto cioè delle affermazioni di parte ricorrente all’odierna udienza, comunque smentite dalle controparti) di poter aspirare alla promozione nella serie superiore in ragione delle gare disputate nell’ambito della competizione denominata “Coppa Italia” (la cui vincitrice, secondo le regole ordinarie vigenti prima della nota emergenza sanitaria, avrebbe avuto diritto alla promozione nella serie superiore, salvo che non avesse già in altro modo conseguito il titolo, con conseguente “scorrimento” in favore delle altre squadre ammesse almeno alle semifinali) posto che il blocco della predetta competizione è intervenuta quando parte ricorrente non aveva nemmeno raggiunto i quarti di finale ai quali, peraltro, erano già state ammesse 4 squadre;

- che, altresì, non è ragionevole ritenere – come vorrebbe parte ricorrente - che il richiamo alle “gare disputate” contenuto nella delibera della FIGC dell’8 giugno 2020 possa essere riferito anche a quelle disputate in una diversa competizione come la “Coppa Italia”, poiché quest’ultima è regolata da regole affatto differenti (ad esempio, la formula del torneo da ultimo citato prevede scontri ad eliminazione diretta) e difficilmente conciliabili con quelle del campionato di Eccellenza, la cui classifica si forma alla fine delle gare previste dal calendario, il che non consentirebbe di stilare, anche tramite algoritmi, una classifica “integrata” che abbia un margine di oggettività (pur nell’opinabilità della situazione) in relazione al c.d. “merito sportivo”;

- che, pertanto, per le ragioni sopra esposte, il ricorso può essere respinto mentre le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione dell’assoluta novità e peculiarità della questione;

- che, in ragione dell’esito del giudizio, si può prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dalla FIGC, dalla LND e dal CONI, con le memorie depositate in vista della trattazione del merito della controversia;

- che non può, invece, essere accolta l’eccezione di legittimazione passiva del CONI in quanto, come prevede il più volte citato art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020 (convertito in legge n. 77 del 2020), l’impugnativa si rivolge comunque principalmente nei confronti della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, incardinato presso quel Comitato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

 

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