T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9668/2004

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°, composto dai signori

Vito CARELLA, Presidente f.f.,

Domenico LUNDINI, Consigliere,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dalla SOCIETÀ SPORTIVA OMISSIS s.p.a., corrente in Napoli, in fallimento, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa dai proff. Francesco FIMMANÒ ed Alfredo CONTIERI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Zara n. 16, presso lo studio degli avvocati CILLA e NAPOLITANO,

CONTRO

- la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario GALLAVOTTI e Luigi MEDUGNO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po n. 9,

- il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto ANGELETTI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli n. 2 e

- il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona dei sigg. Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria

E   NEI   CONFRONTI

- la Lega nazionale Professionisti FIGC, con sede in Milano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi MEDUGNO e Cristina ROSSELLO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Panama n. 12, 

- la OMISSIS s.p.a., corrente in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Federico TEDESCHINI e dall’avv. Andrea ABBAMONTE ed elettivamente domiciliata in Roma, al l.go Messico n. 7 e

- la  OMISSIS s.p.a., corrente in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, interventrice ad opponendum, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico, Ferruccio e Roberto DI MARTINO ed Andrea NAPOLITANO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Avignonesi n. 5,

PER   L’ANNULLAMENTO

A) – della deliberazione in data 27 luglio 2004, con cui il Consiglio federale della FIGC non ha ammesso la ricorrente al Campionato di calcio di serie B per l’anno sportivo 2004/2005, in una con i pareri resi dalla COVISOC e dalla COAVISOC sulla vicenda; B) – della nota del Presidente della FIGC prot. n. 1146 del 7 luglio 2004, di diniego dell’iscrizione della ricorrente a detto Campionato; C) – del dispositivo del lodo arbitrale, reso sulla questione dalla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport presso il CONI e pervenuto il 5 agosto 2004; D) – degli atti, non conosciuti o comunicati, con cui la FIGC ha inteso indire una procedura concorsuale per l'attribuzione ad altro sodalizio del titolo sportivo già spettante alla ricorrente, ai fini dell'iscrizione al Campionato di calcio di serie C1, in applicazione dell’art. 52, c. 6 delle NOIF (c.d. “lodo Petrucci”); E) – ove occorra, del provvedimento del Presidente della FIGC in data 5 agosto 2004, recante lo svincolo ex art. 110, c. 1 NOIF dei tesserati della ricorrente; F) - del provvedimento del Presidente della FIGC di pari data, recante la revoca dell’affiliazione della ricorrente alla Federazione; G) – della deliberazione del CF della FIGC in data 5 agosto 2004, con cui è stata approvata la formazione degli organici, tra l’altro, del Campionato di calcio di serie B, senza inserirvi né la ricorrente, né la OMISSIS s.p.a. e s’è provveduto invece ai ripescaggi in sostituzione delle squadre non ammesse; H) – nonché d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, tra cui gli artt. 16 e 52 NOIF

E   PER   L’ACCERTAMENTO

A) – del diritto della OMISSIS s.p.a. ad essere iscritta al Campionato nazionale di calcio di serie B per l’a.s. 2004/2005, previa dichiarazione di validità ed efficacia degli atti di disposizione dell’azienda della ricorrente, compreso il di lei titolo sportivo e, in particolare, del contratto di fitto d’azienda sottoscritto il 13 luglio 2004; B) – della legittimità degli atti di trasferimento di tal titolo in una con l'azienda, se del caso previa disapplicazione degli artt. 16 e 52 NOIF, che lo vietano e, comunque, dell’art. 16, commi 4 e 6 e dell’art. 52, commi 2, 3, 4 e 5 NOIF, in base alle quali, in caso di non ammissione d’una Società ai Campionati di calcio di serie A, B e C 1 per mancato rispetto dei parametri economico-finanziari o per fallimento e di conseguente revoca dell’affiliazione, il titolo sportivo può esser attribuito dalla FIGC ad altra Società;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate e l’intervento ad adiuvandum della  OMISSIS s.p.a.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza camerale del 6 settembre 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, solo il prof. TEDESCHINI e gli avvocati CONTIERI. GALLAVOTTI, MEDUGNO, ABBAMONTE, ANGELETTI, MAZZARELLI (per delega dell’avv. ROSSELLO) e NAPOLITANO;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO   E   DIRITTO

1. – La Società Sportiva OMISSIS s.p.a., corrente in Napoli ed attualmente in fallimento, assume d’aver partecipato, per l’anno sportivo 2003/2004, al Campionato nazionale di calcio di serie B, classificandosi in posizione utile alla permanenza in quest’ultima anche per l’a.s. 2004/2005.

Detta Società dichiara altresì d’aver proposto tempestiva istanza alla FIGC, intesa ad ottenere l’iscrizione al Campionato de quo per il nuovo a.s., reputando d’esser dotata sia della titolarità, sia del godimento e della disponibilità del titolo sportivo, a’ sensi dell'art. 52 delle NOIF (n.d.r.: in proposito va tuttavia anticipato che detta Società non ha corredato l’istanza con alcun documento atto a comprovare il possesso dei requisiti e le condizioni per l’iscrizione, specie di carattere economico-finanziario, per cui è stata esclusa dalla serie B come in appresso meglio si dirà)..

Detta Società rende pure noto che, con contratto preliminare del 30 giugno 2004, ha promesso al sig. OMISSIS, per sé o per persona da nominare, l’affitto dell'azienda sportiva da essa condotta, costituita, tra l'altro, dal parco calciatori e tecnici di prima squadra (tesserati con contratto depositato anche per l’a.s. 2004/2005) e dagli elementi immateriali, quali i diritti di sfruttamento commerciale dei marchi ed altri segni distintivi dell'azienda. In data 13 luglio 2004, la predetta Società ha stipulato con la OMISSIS s.p.a., corrente in Napoli ed affiliata alla FIGC, un contratto di fitto della ¾propria azienda calcistica avente ad oggetto, tra l’altro, anche il diritto  al  riconoscimento delle  condizioni  tecniche e sportive, oltre a calciatori, mobili ed  immobili  strumentali  all'attività, segni  distintivi, ecc.¾,  sì  da  conferire all’affittuaria la disponibilità di siffatto titolo. Tanto in coerenza con le norme sull’affitto d’azienda, in virtù delle quali, per la titolarità dell'azienda, è sufficiente la relativa disponibilità dei beni aziendali, non necessariamente la proprietà degli stessi. Pertanto, anche l'affittuaria sarebbe stata così dotata delle condizioni tecnico-sportive, in aggiunta agli altri requisiti, per la partecipazione al Campionato di calcio di serie B.

2. – Con le note del 2 e del 6 luglio 2004, la OMISSIS s.p.a. ha allora richiesto alla FIGC «…di voler(la) affiliare con procedura di urgenza… e di voler autorizzare, in via preventiva, e con la medesima urgenza, l'iscrizione di quest'ultima società al Campionato di Serie B per la stagione 2004/2005…».

Quest’ultima istanza di iscrizione, tuttavia, è stata respinta dal Presidente della FIGC, con propria nota del 7 luglio 2004, in quanto «…l'operazione prefigurata nel contratto preliminare d'affitto d'azienda da Voi prodotto dando luogo al trasferimento ad altro soggetto del diritto di godimento del titolo sportivo appartenente alla Società Sportiva OMISSIS S.p.A. incorre nel divieto sancito dal combinato disposto di cui agli artt. 52-16, co. IV, lett. a) delle NOIF. A tale conclusione sono pervenuto, sentiti i Vice Presidente Federali, nonché i competenti uffici ed i legali della F.I.G.C., in conformità alle conclusioni rappresentate nel parere pro-veritate reso sull'argomento dal prof. Carlo Angelici che ha espresso a sostegno della non autorizzabilità dell'operazione motivazioni giuridiche meritevoli di integrale adesione…».

Avverso tali decisioni, la Società Sportiva OMISSIS s.p.a. e la OMISSIS s.p.a. hanno adito la Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport, presso il CONI, competente, in base alle norme della FIGC, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai Campionati nazionali di Calcio professionistico. Nelle more di quell’arbitrato, per un verso il Presidente della FIGC, con provvedimento di cui al C.U. n. 42/A del 27 luglio 2004 (emanato in base alla delibera assunta dal CF in pari data sulla non ammissione al Campionato di competenza, tra le altre squadre, anche della Società Sportiva OMISSIS s.p.a.), ha disposto lo svincolo d'autorità ex art. 110, c. 1 NOIF per i calciatori tesserati. Per altro verso, con sentenza pubblicata il 2 agosto 2004, il Tribunale di Napoli, sez. VII civ., ha dichiarato il fallimento della Società Sportiva OMISSIS s.p.a., nominando curatore il prof. avv. OMISSIS. Per altro verso ancora, con diverso provvedimento del 5 agosto 2004, la FIGC ha disposto la revoca di diritto dell'affiliazione di detta Società, per effetto del relativo fallimento, così come previsto in via oggettiva dall’art. 16 NOIF.

Avendo il Giudice delegato al fallimento conferito un mandato congiunto e disgiunto ai proff. OMISSIS e OMISSIS d’agire in tutte le sedi, anche quella arbitrale, per la salvaguardia dell'integrità aziendale e del conseguente valore economico-patrimoniale dell'azienda calcistica, compreso il titolo sportivo, la curatela fallimentare s’è costituito, in data 4 agosto 2004, nel predetto giudizio arbitrale, chiedendo all'adita Camera di conciliazione l'accoglimento del ricorso introduttivo.

Con dispositivo depositato il giorno successivo, il Collegio arbitrale ha dichiarato inammissibili ed infondati i gravami della predetta curatela e della OMISSIS s.p.a., confermando così la legittimità della delibera del CF della FIGC del 27 luglio 2004 ed i relativi pareri della COVISOC e della COAVISOC, nonché l'inefficacia dell'affitto d’azienda in data 13 luglio 2004, peraltro sottoposto a condizione sospensiva.

Dal canto suo, il Tribunale di Napoli, con ordinanza cautelare richiesta da detta curatela ed inaudita altera parte, il 10 agosto 2004 ha intimato al CONI ed alla FIGC di non disporre del riconoscimento delle condizioni tecniche e sportive che consentano, ricorrendo gli altri requisiti stabiliti dalle NOIF, la partecipazione al Campionato di calcio di serie B per l’a.s. 2004/2005, né d’attribuire a terzi il titolo sportivo della ricorrente. Con deliberazione del CF del 12 agosto 2004, la FIGC ha provveduto al c.d. “ripescaggio”, per l’organico della serie B dell’a.s. 2004/2005, di altre due Società. Ritenendo la curatela ricorrente tale statuizione elusiva dell’ordine del Giudice adito, essa ha ottenuto, in data 13 agosto 2004, un decreto dal Tribunale di Napoli, recante l’ordine di sospensione, tra l’altro, del Campionato di calcio di serie B, in relazione al quale la FIGC ha adottato le susseguenti misure soprassessorie tenuto conto che già in data 12 agosto la stessa FIGC aveva sospeso la procedura del c.d. “lodo Petrucci”, di cui all’art. 52, comma 6, NOIF.

Questo disposto recita che “6. In caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1, per mancato rispetto dei criteri economico-finanziari, di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell’ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire il titolo sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale...” 

3. – Avverso tutte queste statuizioni della FIGC ed il lodo reso dalla Camera di conciliazione, la predetta curatela si grava allora, con il ricorso in epigrafe, innanzi a questo Giudice, ponendo due gruppi di domande. Da un lato, la ricorrente chiede l'annullamento degli atti fin qui emanati dalla FIGC e dal Collegio arbitrale; dall’altro, l'accertamento del diritto della OMISSIS s.p.a. ad essere iscritta al Campionato nazionale di calcio di serie B per l’a.s. 2004/2005, previa dichiarazione di validità ed efficacia degli atti di disposizione dell’azienda della ricorrente, compreso il di lei titolo sportivo e, in particolare, del contratto di fitto d’azienda sottoscritto il 13 luglio 2004, se del caso previa disapplicazione degli artt. 16 e 52 NOIF, che lo vietano e, comunque, dell’art. 16, commi 4 e 6 e dell’art. 52, commi 2, 3, 4 e 5 NOIF, laddove consentono il potere del Presidente della FIGC all’autonoma attribuzione del titolo stesso a terzi.

Resistono in giudizio gli intimati Ministeri, FIGC, CONI e Lega nazionale professionisti, i quali, in varia guisa, concludono per l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa attorea. S’è costituita nel presente giudizio la OMISSIS s.p.a., che afferma l’illegittimità degli atti impugnati e la validità del contratto d’affitto dell'azienda attorea. Interviene ad opponendum l’ OMISSIS s.p.a., corrente in Napoli, la quale, pretendendo l’applicabilità nella specie della procedura ex art. 52, c. 6 NOIF (c.d. “lodo Petrucci”), conclude per il rigetto della domanda attorea.

All’udienza camerale del 6 settembre 2004, il patrono della curatela ricorrente rinuncia alla trattazione della domanda cautelare proposta in una con il ricorso in epigrafe, ormai superata in relazione ad accordi in via di perfezionamento tra la curatela stessa e terzi sul trasferimento dell’azienda attorea e con la FIGC sull’attribuzione del titolo sportivo secondo la procedura richiamata dall’art. 52, comma 6, NOIF (campionato in serie C1), riservandosi di produrre in prosieguo una rinuncia al ricorso stesso. I patroni della FIGC, del CONI e della Lega, con riguardo al contenuto dei documenti della curatela circa siffatti accordi, chiedono al Collegio di verificare se, già allo stato, non si sia verificata la sopravvenuta estinzione dell’interesse azionato in questa sede e, quindi, di pronunciare una sentenza d’improcedibilità, cui il patrono della ricorrente non s’oppone. A ciò s’oppongono i patroni della OMISSIS s.p. a., i quali, ferma l’intenzione di proporre gravame autonomo, anche a fini risarcitori, hanno interesse a far valere le loro ragioni, in via incidentale, anche mediante una decisione di merito sull’art. 52, c. 6 NOIF. S’oppone altresì il patrono della Società  Calcio interventrice, in quanto, a suo dire, la vicenda sottesa alla declaratoria d'improcedibilità implicherebbe un illegittimo sviamento dalla procedura ex art. 52, c. 6 NOIF, cui, invece, essa sarebbe direttamente interessata.

Dopodiché, il Collegio, riservandosi di decidere sulla questione, assume in decisione il ricorso in epigrafe a’ sensi dell’art. 3, c. 3 del DL 19 agosto 2003 n. 220 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280), per definirlo nei modi ex art. 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034.

4. – Quanto alla competenza esclusiva di questo Giudice, stabilita in soggetta materia dall’art. 3, c. 1 del DL 220/2003, ancorché non formalmente messa in discussione dalle parti, il Collegio ritiene opportuno ribadirla in questa sede, in relazione all’oggetto del contendere. Infatti, qui si controverte in varia guisa sulla sussistenza, o meno, in capo alla curatela ricorrente ed agli altri soggetti coinvolti, dei requisiti per l’ammissione al Campionato di calcio di serie B o, in alternativa, per godere dei benefici del c.d. “lodo Petrucci” di cui all’ art. 52, c. 6 NOIF, ossia su vicende che, in base al combinato disposto dell’art. 2, c. 1 e dell’art. 3 del DL 220/2003, non appartengono all’ambito esclusivo della giustizia sportiva, né sono devolute all’AGO. Del resto, di ciò ha dato atto, declinando ogni competenza sul punto ed individuando in questo Giudice quello munito di giurisdizione sulla controversia, anche ai fini cautelari e risarcitori (a’sensi dell’art. 7, III c., I per. della l. 1034/1971 e dell’art. 7 della l. 21 luglio 2000 n. 205), il Tribunale di Napoli con l’ordinanza resa inter partes in data 31 agosto 2004.

5. – Ciò posto, reputa il Collegio che, nella specie, si sia effettivamente estinto l’ interesse attoreo e che, quindi, superfluo s’appalesa ogni differimento in attesa della formalizzazione della rinuncia a’sensi dell’art. 46 reg. proc. Cons. St., potendosi già fin d’ora provvedere allo stato degli atti ed in considerazione del contegno delle parti, in particolare della curatela ricorrente.

Invero, giova rammentare che, in buona sostanza, la tesi attorea s’è articolata in due distinti gruppi di doglianze. Per un verso, la curatela ricorrente lamenta l'illegittimità della sua mancata ammissione al Campionato di calcio di serie B, a causa del divieto, espresso dal Presidente della FIGC con il provvedimento del 7 luglio 2004, del fitto d’azienda stipulato il precedente giorno 6 tra la Società sportiva OMISSIS s.p.a. (allora in bonis) e la OMISSIS s.p.a. Per altro verso, è dedotta l'illegittimità della procedura del c.d. “lodo Petrucci” nella specie, perché ciò avrebbe determinato la disposizione, da parte della FIGC, sul titolo sportivo già spettante alla ricorrente, nel frattempo dichiarata fallita, ossia su un bene immateriale che la curatela e lo stesso Tribunale fallimentare considerano elemento integrativo essenziale dell’ impresa calcistica e, come tale, non sottraibile alla massa dell'attivo fallimentare.

Ebbene, all’udienza camerale, le parti han depositato anzitutto il decreto n. 2982 del 4 settembre 2004, con cui il Tribunale di Napoli, viste le proposte d’acquisto dell’ azienda attorea e la dichiarazione di intenti della FIGC d’attribuire, mercé una soluzione concordata del contenzioso in atto, il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di calcio di serie C1 per l’a.s. 2004/2005 al soggetto individuato dalla curatela e di non aver nulla a pretendere nei confronti di essa, ha autorizzato quest'ultima ad accettare la proposta transattiva della FIGC e quella d’acquisto formulata dalla OMISSIS  s.p.a., corrente in Napoli, nonché d’esercitare il recesso dal contratto di fitto d’azienda a suo tempo stipulato con la OMISSIS s.p.a. Le parti depositano altresì la nota del Curatore prof. OMISSIS in pari data, recante l’accettazione della transazione de qua con la FIGC, proposta il 20 agosto 2004 (ed oggetto della successiva nota del 2 settembre 2004), nonché la proposta d’acquisto depositata in data 31 agosto 2004 dalla OMISSIS  s.p.a. ¾designata quale destinataria del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato nazionale di serie C1 (a.s. 2004/ 2005)¾, con contestuale dichiarazione di rinuncia, tra l’altro, al ricorso pendente innanzi a questo Giudice ed in discussione appunto all’udienza camerale del 6 settembre 2004. Infine, è depositata la nota dello stesso 4 settembre e rivolta alla OMISSIS s.p.a., con cui il Curatore esercita il recesso ex art. 15-ter del contratto di fitto d’azienda e dichiara di volersi avvalere comunque, in caso di mancato accordo con i tesserati o di mancata rinegoziazione dei contratti in essere con i calciatori, della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 7-ter, sciogliendosi inoltre da ogni impegno negoziale a’sensi dell’art. 72, IV c. l. fall., con salvezza d’ogni ulteriore diritto o tutela.

Sulla scorta delle indicazioni rese dall’AGO e stante l’inequivoco tenore delle citate note della curatela, in disparte l’intenzione conclamata di questa di rinunciare al ricorso in epigrafe, l’esigenza di tutela da essa azionata in questa sede s’appalesa incompatibile con gli atti da ultimo compiuti. Pertanto, s’è verificata nella specie una situazione in fatto ed in diritto del tutto nuova, rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso in epigrafe e, soprattutto, tale da trasformare radicalmente la fisionomia e i contenuti essenziali del rapporto controverso, sì da rendere certamente e definitivamente priva di qualsiasi residua utilità (ancorché solo strumentale o morale) una pronuncia del giudice sulla fondatezza della domanda giudiziale (cfr., da ultimo, Cons. St., VI, 17 febbraio 2004 n. 660). È appena da osservare che, nella specie,  non rimane in capo alla curatela ricorrente alcun interesse residuo alla pronuncia di merito, neppure nell’ampia accezione che questo ha con riguardo alle possibili iniziative attivate o attivabili dall'interessato per ottenere la soddisfazione della propria pretesa (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 24 febbraio 2004 n. 738), in quanto detta curatela ha esaurito tutti i rapporti collaterali e ha “transatto” con la resistente FIGC, tanto da voler rinunciare ad ogni azione contro essa, non solo in questa sede, ma anche innanzi all’AGO.

Va da sè, non potendo costituire oggetto di transazione una posizione di interesse legittimo ovvero la titolarità della potestà sportiva in capo alla FIGC, che tale accordo con la curatela concerne la limitata previsione dell’attribuzione del titolo sportivo per l’ammissione al campionato di serie C1 all’acquirente dei segni distintivi (e degli altri valori aziendali) della tradizione locale appartenenti (ovvero appartenuti) alla fallita OMISSIS e, quindi, secondo lo schema legale preveduto dall’ordinamento sportivo stesso e, perciò, con un assetto degli interessi in funzione e in coerenza appunto allo scopo sportivo.

6. – Non a diversa conclusione reputa il Collegio di pervenire nei confronti della OMISSIS s.p.a., intimata dalla curatela ricorrente e costituita nel presente giudizio, per l’evidente ragione che essa, in qualità, sia pur sub condicione, d’affittuaria dell’azienda attorea e d’aspirante all’ammissione al Campionato di calcio di serie B, è stata incisa dagli atti impugnati al pari della curatela ricorrente.

Pertanto, essa è (rectius, è stata, al momento della proposizione del ricorso in epigrafe) cointeressata alle vicende di causa e non giammai controinteressata, tant’è che l’eventuale accoglimento della pretesa attorea le avrebbe comunque giovato. In disparte, quindi, la superfluità della sua evocazione nel presente giudizio, essa non è legittimata a proporre alcun’impugnazione “incidentale” in questa sede ¾sicché inammissibile è la richiesta di termini a difesa sul punto, espressa sia nella memoria del 26 agosto 2004, sia da parte dei suoi patroni all’udienza camerale¾, essendo invece onerata a proporre impugnazione autonoma. Non è chi non veda, peraltro, come la radicale sopravvenuta trasformazione della vicenda controversa implica l'estinzione d’ogni pretesa della OMISSIS s.p.a. basata sul titolo negoziale, essendosi questo ormai risolto in forza della dichiarazione potestativa della curatela ricorrente, giusta quanto all’uopo dichiarato nella nota del 4 settembre 2004, onde in altra sede e con altri mezzi essa può, se vuole, chiedervi rimedio.

7. – Né sussiste un autonomo “interesse” di detta Società, come prospettato dai suoi patroni all’udienza camerale del 6 settembre 2004, all’accertamento della validità d’un accordo negoziale non mai divenuto efficace ed ormai risolto, per l’evidente ragione che, aldilà dell’inammissibilità d’una tal pretesa, essa muove da un equivoco di fondo, che il Collegio non può esimersi di chiarire, sia pur succintamente.

Giova rammentare che una Società sportiva deve possedere, ai fini dell'iscrizione ad un Campionato di calcio gestito dalla FIGC, due requisiti, ossia il riconoscimento del titolo sportivo ed il possesso delle condizioni economico-finanziarie stabilite dalle NOIF per ciascun ambito. Nondimeno, le Società professionistiche non ammesse ai Campionati di rispettiva competenza hanno titolo a partecipare soltanto al Campionato dilettantistico di III categoria. Solo nel caso in cui la non ammissione riguardi una Società avente sede in una città depositaria di particolari tradizioni sportive, può trovare applicazione il c.d. "lodo Petrucci" di cui all'art. 52, c. 6 NOIF, in virtù del quale è consentito alla collettività locale d’esprimere un nuovo soggetto in grado d’offrire idonee garanzie di affidabilità e continuità aziendale, cui la FIGC potrà attribuire, concorrendone le altre condizioni, un nuovo titolo sportivo, di livello professionistico, valevole per l’iscrizione al Campionato di serie immediatamente inferiore a quello cui avrebbe potuto aspirare la Società non ammessa. Tale procedura è stata aperta dalla FIGC anche per Napoli, per l’evidente motivo che la Società Sportiva OMISSIS s.p.a., pur avendo tempestivamente proposto istanza di partecipazione al Campionato di serie B, non l’ha corredata d’alcun documento atto a comprovarne il possesso dei requisiti, onde ancor prima del fallimento, che determina l’automatica revoca dell’affiliazione a guisa di mero fatto giuridico, essa aveva già perduto il titolo sportivo legittimante all’ammissione a detto Campionato.

Dal canto suo, l'art. 52, c. 1 NOIF definisce il titolo sportivo come «… il riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato…».

Ora, è indubbio che il risultato tecnico-sportivo s’identifichi con le condizioni tecnico-sportive che determinano il diritto al riconoscimento del titolo sportivo, onde il diritto al relativo riconoscimento è un bene (immateriale) appartenente, in modo personalissimo ed esclusivo, solo alla Società sportiva che l’ha conquistato sul campo. Non a caso la potestà della FIGC sul riconoscimento di esso è vincolata e di mera certazione della posizione della Società stessa, allo stato, cioè, delle risultanze degli albi e dei registri da essa tenuti e formati, in cui sono annotati, Campionato per Campionato e stagione per stagione, le vicende finanziarie, gestorie, tecniche e di gara di ciascun soggetto affiliato. Ma, appunto per questo, il titolo sportivo attiene a costui non già come situazione giuridica di vantaggio riconosciuta dall’ordinamento generale, bensì solo qualità inerente alla posizione di status che questi riveste nei confronti e nell’àmbito dell'organizzazione settoriale di cui fa parte ¾nella specie, quale Società professionistica affiliata alla FIGC¾, fuori o in assenza del cui contesto non è possibile attribuire al titolo de quo significati autonomi e diversi. Il titolo sportivo, in altre e più semplici parole, inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e la capacità sportivi, ma soprattutto la sua partecipazione all'organizzazione e, quindi, è una delle qualità del rapporto associativo dell’affiliato con la FIGC, per cui non è scindibile dall’affiliazione e non ha senso se non nell'appartenenza al sodalizio e secondo le regole, le condizioni, i requisiti (tecnico-finanziari) previsti dall'ordinamento settoriale. Essendo uno dei profili dello status d’affiliato, per un verso, il titolo sportivo è trasmissibile ai terzi, ossia si rende rilevante per l’ordinamento generale, solo con l'osservanza e nei limiti delle condizioni all’uopo poste dalle norme associative (nella specie, delle NOIF) e, per altro verso, spetta alla FIGC, quale ente esponenziale dei soggetti affiliati ed a tutela degli interessi metaindividuali sottesi all’affiliazione ed allo svolgimento dei Campionati, governarne l’apprensione e la circolazione. Poiché il titolo sportivo calcistico è posto solo dalle norme organizzative della FIGC, esso esiste solo e nella misura in cui è riconosciuto da siffatta organizzazione che lo governa e nel cui contesto il relativo valore è destinato ad esprimersi e realizzarsi.

In tal caso, non irrazionale s’appalesa la norma ex art. 52, c. 2 NOIF, che pone il divieto assoluto di commercializzazione del titolo sportivo in sé, per la duplice ragione che esso costituisce una personalissima posizione di status di chi l’ha ottenuto e che non ha senso al di fuori dell’organizzazione sportiva che l’esprime ed al cui interno è conseguito e disciplinato.

Da ciò discende anzitutto l’assenza d’ogni contrasto, pur adombrato nella sentenza dichiarativa del fallimento della ricorrente, tra tale divieto e principi costituzionali. La produzione normativa interna ad un'associazione di natura privatistica, quali sono oggidì le Federazioni sportive ¾indipendentemente dall’esser investite, o meno, pure di pubbliche funzioni¾, è libera in coerenza con la libertà associativa garantita dall'art. 18 Cost., negli ovvi limiti del contemperamento delle esigenze del sodalizio con i diritti inalienabili della persona umana, nella specie certo non intaccati. L'esplicazione dei poteri riconosciuti o attribuiti ai soggetti dell'ordinamento sportivo non può certo comportare l'unilaterale ampliamento dei limiti delle situazioni di vantaggio e degli status che confluiscono nell'autonomia e la contestuale compressione delle situazioni giuridiche di altri soggetti dell'ordinamento. Tuttavia, quando la normativa federale è coerente con i principi ex artt. 24 e 18 Cost. ed ex art. 24, III c., c.c., non vi sono altri limiti, che quelli della proporzionalità e della ragionevolezza, alla potestà discrezionale della FIGC di governare la circolazione del titolo sportivo.

Da ciò discende altresì l’irrilevanza dei fatti traslativi del titolo stesso jure imperii una volta cessata l’affiliazione, o a seguito di non ammissione al Campionato per carenza dei requisiti, giacché esso è uno status non spendibile nell'ordinamento generale quando il rapporto associativo sia cessato, come nella specie, ovvero per mancanza di persistenza dei requisiti e delle condizioni di iscrizione al relativo Campionato.

Da ciò discende infine che è uno pseudo problema la circostanza che le NOIF non prevedano espressamente l’affitto dell’azienda d’una Società sportiva, in quanto il relativo negozio, pur se tipico e, quindi, meritevole fino a prova contraria, non può esser comunque adoperato per aggirare le regole associative, tra cui l’art. 52, c. 2, che non consentono la circolazione solitaria del titolo sportivo anche a favore di altri soggetti affiliati. 

Non sfugge certo al Collegio che il (diritto al riconoscimento del) titolo sportivo rappresenti, nei rapporti economici d’impresa rilevanti per l’ordinamento generale, un valore aggiunto per la Società sportiva. In linea di principio, invero, il Collegio non ha ragione di dissentire dal dictum nella specie del Tribunale di Napoli, laddove nel dichiarare il fallimento della ricorrente, ha osservato che «… il titolo sportivo costituisce ormai per una società professionista, organizzata come società di capitali, se non l'unico, almeno il principale bene patrimoniale…». Occorre, però, precisare che detto titolo è non già un qualunque bene aziendale, bensì l’avviamento della Società sportiva, nel senso che essa esprime e manifesta la capacità di profitto (cfr. Cass.,  27 settembre 2000 n. 12817) di quella particolare attività produttiva dell’impresa operante nel settore dello sport professionistico, ossia l'attitudine che consente al relativo complesso aziendale di conseguire, fintanto che permane il vincolo d’iscrizione e d’affiliazione che è la fonte del titolo stesso, successi sportivi e, perciò, risultati economici diversi e maggiori di quelli raggiungibili mercé l’utilizzazione isolata dei singoli cespiti, o in un differente contesto di mercato (p.es., un Campionato di rango inferiore o dilettantistico). Infatti, l’avviamento è il valore di scambio maggiore che acquista il complesso unitario aziendale grazie al rapporto di strumentalità e di complementarietà tra i singoli elementi costitutivi dell’azienda, onde esso ne rappresenta una qualità e ne misura il successo e, perciò, rettamente il maggior valore economico che fa acquisire a detti elementi deve spettare a chi li abbia organizzati ai fini della produzione. Ma l’ attitudine dell’azienda a produrre valore aggiunto esiste e s’estingue con essa e non è suscettibile né d’autonoma attribuzione, né di scorporo da un certo assetto organizzativo, onde non v’è alcun contrasto tra siffatta definizione del titolo sportivo e l’art. 52, c. 2 NOIF.

In estrema sintesi, non si possono confondere titolo sportivo e altri valori aziendali (marchi, segni distintivi, sede e quant’altro) di una società sportiva.

Non è questa la sede per discettare se la cessione o l’affitto totalitari dell’azienda sportiva, fattispecie ben diverse da quelle per cui è causa, non comportando un'autonoma circolazione del titolo sportivo, non possa esser trattato in analogia ai casi contemplati dagli artt. 20 e 52, c. 5 NOIF o, qualora ve ne siano i presupposti (come nella specie), mediante l’attribuzione concordata al cessionario dei segni distintivi delal tradizione locale e degli altri cespiti aziendali.

Infatti, se è  concepibile il godimento di azioni o quote di società sportiva, resta incerto nell’affitto d’azienda a chi spetta la titolarità del titolo sportivo, che –come detto – è personalissimo nell’ambito dell’ordinamento sportivo: invero, nell’affitto non si ha successione nell’impresa, bensì sostituzione (peraltro temporanea) di un imprenditore ad altro, con la conseguenza che una siffatta operazione a prestazioni corrispettive e sinallagmatica, si configura come non applicabile nei rapporti associativi, quale è il vincolo che invece lega Federazione e società.

Ad ogni modo, comunque, non v’è spazio per accordi elusivi delle NOIF e, in particolare, per quelli, come nella specie, che non realizzino interessi meritevoli di tutela in ambito sportivo e consistenti tra l’altro, come ben evincesi dall’art. 20, dalla necessità della continuazione dell’impresa sportiva professionistica sotto altre forme giuridiche e/o organizzative. 

8. – Il ricorso in epigrafe va dunque dichiarato improcedibile, ma la novità della questione e l’accordo delle parti sul punto suggeriscono l'integrale compensazione, tra loro, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°, dichiara improcedibile il ricorso n. 8651/2004 per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 settembre 2004.

Vito CARELLA, PRESIDENTE  f.f.  

Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it