T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8411/2005 SEZIONE SECONDA TER

nelle persone dei Signori:

ROBERTO SCOGNAMIGLIO Presidente 

PAOLO RESTAINO Cons.

SOLVEIG COGLIANI Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio  del 29 Settembre 2005

Visto il ricorso 7832/2005  proposto da:

CODACONS + ED ALTRI ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SPORTIVI E TURISTICI

OMISSIS

OMISSIS

rappresentato e difeso da:

TABANO AVV. MARIACRISTINA

RIENZI AVV. CARLO

con domicilio eletto in ROMA

V.LE MAZZINI, 73

Presso

CODACONS UFF.LEGALE NAZ.LE

contro

COMUNE DI PIACENZA  

rappresentato e difeso da:

GARANCINI AVV. GIANFRANCO

ROMANO AVV ALBERTO

VEZZULLI AVV. ELENA

con domicilio eletto in ROMA

LUNG.RE RAFFAELLO SANZIO, 1

presso

ROMANO AVV ALBERTO 

COMUNE DI CATANIA 

Rappresentato e difeso  dagli avv.ti Marco Petino e Marco Arena

Con domicilio presso l’avv. A. Donnangelo in Roma, v.le delle Milizie 76

COMUNE DI VERONA 

rappresentato e difeso da:

CAINERI AVV. GIOVANNI R.

SQUADRONI AVV. FULVIA

CLARICH AVV. MARCELLO

MICHELON AVV. GIOVANNI

con domicilio eletto in ROMA

PIAZZA DI MONTE CITORIO, 115

presso

CLARICH AVV. MARCELLO 

COMUNE DI BERGAMO

rappresentato e difeso da:

GRITTI AVV. VITO

ROMANELLI - PAFUNDI STUDIO LEGALE

con domicilio eletto in ROMA

VIALE GIULIO CESARE, 14

presso

ROMANELLI - PAFUNDI STUDIO LEGALE 

COMUNE DI TRIESTE 

COMUNE DI CESENA 

rappresentato e difeso da:

CHIOLA AVV CLAUDIO

GHEZZI AVV. BENEDETTO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DELLA CAMILLUCCIA, 785

presso

CHIOLA AVV CLAUDIO 

COMUNE DI MODENA 

rappresentato e difeso da:

GIUFFRE' AVV. ADRIANO

VILLANI AVV. VINCENZO

MAINI AVV. STEFANO

con domicilio eletto in ROMA

VIA COLLINA, 36

presso

GIUFFRE' AVV. ADRIANO 

e nei confronti di

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI CALCIO  

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

di tutte le ordinanze di estremi ignoti  emesse dai sindaci dei Comuni di Modena, Piacenza, Cesena, Trieste, Bergamo, Verona, Catania, con cui  era disposto il divieto di svolgimento delle partite di calcio tra le squadre di serie B della loro città e di alte analoghe e connesse manifestazioni ed in particolare: dell’ordinanza del  sindaco del comune di Piacenza relativa al divieto di svolgimento della manifestazione sportiva nella giornata del 27.8.2005 presso lo stadio comunale L. Grilli e sul territorio comunale e dell’ordinanza del sindaco del Comune di Modena, in relazione alla partita tra le squadre del Modena e del Catania e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;

con richiesta di risarcimento dei danni subiti da determinarsi in corso di causa e mediante idonea istruttoria;

e nei motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

di tutte le ordinanze di estremi ignoti emesse dai Sindaci dei comuni di Modena, Piacenza, Verona, Bergamo, Trieste, Bologna, Cremona, Catania e Vicenza, in cui si disponeva  il divieto di svolgimento delle partite di calcio delle squadre di serie B e di altre analoghe connesse manifestazioni nella giornata del 10 settembre dalle ore 15 alle ore 20 ed in alcuni casi per tutto il campionato – così l’ordinanza del comune di Bologna, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;

con richiesta di risarcimento come sopra indicata,

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come indicate in epigrafe;

Udito il relatore Primo Ref. SOLVEIG COGLIANI  e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 9, l. n. 205 del 2000;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che sussistono, nella specie, i presupposti indicati dall’art. 21, comma decimo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto  dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, per convertire il provvedimento cautelare richiesto col ricorso in epigrafe in sentenza che definisce il giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 9 della citata legge n. 205 del 2000;

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe ed i successivi motivi aggiunti, il Codacons, unitamente all’avv. Ursini in propri e nella qualità  di rappresentante legale dell’Associazione  degli utenti dei servizi sportivi e turistici ed il sig. Fabio Galli impugnavano gli atti indicati in epigrafe, deducendo di avere legittimazione ad impugnare in ragione dei seguenti profili:

-   ricomprensione delle finalità di tutela dello svago e del divertimento nell’ambito del proprio oggetto sociale,

  • riconoscimento del CODACONS ex l. n. 281 del 1998  come associazione  con facoltà di intervenire inibendo le attività anche pubbliche lesive degli interessi dei cittadini richiedendo tutela al giudice competente;
  • nonché specificamente, in relazione all’ Ursini, la titolarità di un interesse qualificato in considerazione del   fatto che lo stesso aveva a suo tempo scommesso sulle partite ed in relazione al Galli, in considerazione del fatto che lo stesso era titolare di un biglietto omaggio in ragione della sua carica;

Considerato che i ricorrenti censuravano gli indicati provvedimenti, deducendo i seguenti vizi:

1 – incompetenza assoluta dei sindaci in materia di organizzazione delle competizioni sportive nonché di sospensione di uno spettacolo e segnatamente di una partita di calcio se non per gravissime ragioni documentate di ordine pubblico; competenza esclusiva della giustizia sportiva; violazione degli artt. 62 e ss. del Regolamento Sportivo della FIGC;

2 – violazione degli artt. 4, 7, 8 e 19, l. n. 241 del 1990, difetto di istruttoria, mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e mancata nomina del responsabile; sviamento di potere, difetto di motivazione e di istruttoria; assenza del potere sanzionatorio nonché dell’eventuale abuso perseguito mediante le ordinanze di sospensione;

3 – misure esorbitanti; eccesso di potere, arbitrarietà delle misure adottate e violazione del principio di bilanciamento degli interessi i giuoco, genericità delle motivazioni;

e con riferimento ai motivi aggiunti, oltre ai motivi già indicati:

- violazione dell’art. 2, l. n. 220 del 2003;

Viste le memorie di costituzione;

Considerato che il ricorso può essere deciso in forma semplificata in ragione dei molteplici rilievi di inammissibilità, anche con riferimento ai precedenti  giurisprudenziali;

Considerato, infatti, come rilevato da parte resistente, che l’iscrizione del Codacons sia nei registri di cui alla l. n. 383 del 2000 che in quelli di cui alla l. n. 281  del 1998, relativi alle associazioni di difesa dei consumatori, attiene alla tutela dei consumatori e degli utenti in ordine ai fondamentali diritti previsti dall’art. 1 della legge n. 281, come anche recepiti negli statuti delle associazioni, ma non attribuisce  all’associazione medesima una legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistica configurando una sorta di controllo su qualsiasi attività della p.a.;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di escludere una generalizzata legittimazione ad agire dell’Associazione, al di là dei fini individuati come effetto sociale, infatti, il Consiglio di Stato ha evidenziato, con la sent. N. 3876, del 30.6.2003  sez. IV, che :

L'iscrizione del CODACONS nel registro di cui alla legge 30 luglio 1998 n. 281, che concerne le associazioni di difesa dei consumatori, attiene alla tutela di questi ultimi e degli utenti in ordine all'acquisizione di beni e servizi forniti anche dalla p.a. attraverso i pubblici servizi, ma non attribuisce alle associazioni ivi contemplate una legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si riverberi economicamente in modo diretto od indiretto sui cittadini.”.

Considerato, peraltro, che nelle specie particolare oggetto del giudizio le Associazioni procedenti non possono considerarsi portatrici di interessi univoci dei propri consociati, in ragione dei molteplici aspetti coinvolti dalla fattispecie in discussione, con riferimento solo esemplificativamente agli utenti del traffico urbano, delle scuole, dei servizi pubblici, aspetti presi in considerazione  dai provvedimenti impugnati;

Considerato, ancora, per mero tuziorismo, che sussistono perplessità in ordine alla differenziazione della posizione giuridica soggettiva  legittimante relativamente agli altri due agenti in proprio, in ragione del fatto che deve ritenersi che i vantaggi lamentati dagli stessi, come lesi possono essere riferiti alle successive competizioni;

Considerato che, in ogni caso, sussistono ulteriori profili di inammissibilità, come di seguito esposto;

Considerato che, i ricorrenti hanno inteso proporre ricorso dinanzi al TAR del Lazio avverso ordinanze sindacali, in alcuni casi non specificate, emesse da sindaci di diverse città e motivate in ragione di esigenze in parte differenziate, nonché aventi ad oggetto, in alcune ipotesi una specifica giornata ed in altre ipotesi il campionato intero;

Considerato che, come evidenziato dalla giurisprudenza, cui si aderisce, “Nel processo amministrativo, in assenza di un'espressa disciplina dell'istituto della connessione, il principio secondo il quale il ricorso giurisdizionale deve essere diretto contro un solo atto oppure contro atti diversi, ma tra loro collegati, si fonda sulla necessità di evitare la confusione tra controversie del tutto diverse, il che si verifica quando in un solo giudizio confluiscono atti che promanano da Autorità differenti, che difettino di ogni collegamento e che attengano a rapporti sostanziali diversi.” (Consiglio Stato, sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341) e che “Il ricorso può essere proposto in via cumulativa soltanto avverso provvedimenti connessi che si inseriscono in seno al medesimo procedimento ovvero quando ineriscono a procedimenti diversi purché sussista tra i procedimenti un collegamento funzionale e teleologico” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2444)

Ritenuto, pertanto, che il ricorso cumulativamente proposto avverso atti aventi oggetto e contenuto diverso e provenienti da diverse amministrazioni risulta nella specie inammissibile;

Rilevato, che tale inammissibilità appare ancor più suffragata dal rilievo della difficoltà di determinare la competenza territoriale in relazione alle singole ordinanze impugnate, non potendosi far riferimento alla competenza  ex lege fissata dall’art. 3 comma 2, d.l. n. 220 del 2003, poiché inerente alla diversa fattispecie dell’impugnazione dei provvedimenti  del Comitato olimpico e delle Federazioni e non attinente ai provvedimenti delle amministrazioni locali;

Rilevato, ulteriormente  che, con riferimento al provvedimento del Sindaco del Comune di Catania, come è stato rilevato dalla difesa del comune in camera di consiglio, sulla medesima questione si è pronunziato il TAR Catania;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, che il ricorso ed i  motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili;

Considerato che, in ragione della particolarità della questione esaminata, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

         Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dichiara inammissibile il ricorso   ed i relativi motivi aggiunti. Compensa le spese di lite tra le parti.

La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 29 Settembre 2005

 

Il Presidente: Roberto SCOGNAMIGLIO

 

Il Relatore: Solveig COGLIANI

 

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