T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9968/2005 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°,

composto dai signori Magistrati

Francesco CORSARO, Presidente,

Giulio AMADIO, Consigliere,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dalla OMISSIS s.p.a., corrente in Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni GUIDO e Francesco DELFINO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza G. Mazzini n. 27, 

CONTRO

- la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario GALLAVOTTI e Luigi MEDUGNO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po n. 9,

- il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto ANGELETTI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli n. 2 e

- il CONSIGLIO FEDERALE della FIGC, la CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT, sedente presso il CONI, il Collegio arbitrale di tale CAMERA e la LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – LNP presso la FIGC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti nel presente giudizio

E   NEI   CONFRONTI

- della OMISSIS  s.r.l., corrente in Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele DE CILLA e Salvatore NAPOLITANO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Zara n. 16 e

- della OMISSIS  s.p.a., corrente in Catanzaro e della OMISSIS s.p.a., corrente in Pescara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, controinteressate, non costituite nel presente giudizio,

PER   L’ANNULLAMENTO

A) – della deliberazione di cui al c.u. n. 12/A del 15 luglio 2005, con cui il C.F. della FIGC non ha ammesso la ricorrente al Campionato nazionale di calcio di serie B per l’anno sportivo 2005/2006; B) – della nota di comunicazione prot. n. 75.1/GG SEG del 15 luglio 2005; C) – del parere della COAVISOC, reso nella seduta del 14 luglio 2005; D) – del parere della COVISOC, reso nella seduta del 7 luglio 2005; E) – del lodo reso dal Collegio arbitrale della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport n. 1098 del 26 luglio 2005; F) – della deliberazione di cui al c.u. n. 58/A del 10 agosto 2005, con cui il Presidente della FIGC ha disposto lo svincolo dei giocatori della ricorrente; G) – della deliberazione in data 16 agosto 2005, con cui il C.F. della FIGC ha determinato gli organici delle squadre ammesse ai Campionati nazionali di calcio di serie A e B per l’a.s. 2005/2006, nonché i relativi calendari, nella parte in cui la ricorrente non è stata ammesso a quello di serie B, invece delle controinteressate; H) – della medesima deliberazione, nella parte in cui ha riconosciuto il titolo sportivo, a’sensi dell’art. 52 NOIF (c.d. lodo Petrucci”), a favore della controinteressata OMISSIS  s.r.l.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate e della sola controinteressata OMISSIS  s.r.l.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza camerale del 28 settembre 2005 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati DELFINO, GUIDO, MEDUGNO, ANGELETTI e DE CILLA; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO   E   DIRITTO

1. – La OMISSIS s.p.a., corrente in Salerno, assume d’aver proposto istanza d’ammissione al Campionato nazionale di calcio di serie B per l’anno sportivo 2005/2006, presentando all’uopo la documentazione prevista dalla FIGC nel c.u. n. 189/A del 15 marzo 2005. 

Detta Società dichiara altresì che, in data 7 luglio 2005, la COVISOC della FIGC ha espresso parere negativo all’invocata ammissione per non aver essa pagato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 i debiti verso il Fisco e verso gli enti previdenziali, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti da rapporti di lavoro con tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Adita la COAVISOC, essa, con delibera del successivo 14 luglio, ha confermato in parte il parere della COVISOC, relativamente alla definizione del debito con il Fisco. In base a ciò, il C.F. della FIGC, con la delibera di cui al c.u. n. 12/A del 15 luglio 2005, ha respinto l'istanza d’ammissione di detta Società. Infine, con lodo n. 1098 del 26 luglio 2005, il Collegio arbitrale costituito presso la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport ha rigettato la pretesa di detta Società all’invocata ammissione.

Pertanto, tale Società ha impugnato detto lodo e gli atti presupposti, con il ricorso n. 7147/2005, innanzi a questo Giudice che, con la sentenza n. 6077 del 2 agosto 2005, l’ha respinto con decisione avverso cui pende tuttora appello avanti al Consiglio di Stato. Il Giudice d’appello, però, ha rigettato l’istanza di sospensione della sentenza n. 6077/2005.

2. – Detta Società, nelle more del precedente giudizio, ha appreso da varie fonti giornalistiche o da indiscrezioni che la FIGC che la OMISSIS  aveva proposto al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrata un’istanza di rateazione del debito tributario a’sensi dell’art. 19 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, con riferimento alla quale, alla data del 30 giugno 2005, era ancora pendente la relativa istruttoria e non era stata emessa alcuna decisione.

Non avendo, neppure dopo, la OMISSIS  ottenuto un definitivo provvedimento di rateazione, essa si trovava, alla data del 30 giugno 2005 e non diversamente dalla OMISSIS s.p.a., con debiti fiscali scaduti al 31 marzo 2005 e non onorati, onde priva dei requisiti d’ammissione al Campionato d’iscrizione. Denunciando tale disparità di trattamento, la OMISSIS s.p.a., con atto del 16 agosto 2005, ha allora diffidato il C.F. della FIGC e la COAVISOC a disporne l' immediata ammissione al Campionato nazionale di calcio di serie B, a revocare lo svincolo dei suoi giocatori disposto il precedente giorno 10 e ad astenersi dall'assegnazione a terzi del proprio titolo sportivo.

, con deliberazione in data 16 agosto 2005, il C.F. della FIGC ha determinato gli organici delle squadre ammesse ai Campionati nazionali di calcio di serie A e B per l’a.s. 2005/2006, nonché i relativi calendari, senza però ammettere a quello di serie B la OMISSIS s.p.a. Con la medesima deliberazione, poi la C.F. della FIGC ha riconosciuto il titolo sportivo, a’sensi dell’art. 52 NOIF (c.d. lodo Petrucci”), a favore della controinteressata OMISSIS  s.r.l.

3. – Avverso questi due ultimi atti, lo svincolo dei propri giocatori e tutti i provvedimenti pregressi la OMISSIS s.p.a. si grava nuovamente, con il ricorso in epigrafe, innanzi a questo Giudice, deducendo essenzialmente: A) – la disparità di trattamento con la REGGINA in ordine all’ammissione al predetti Campionati per il sol fatto dell’istanza di rateazione del debito fiscale e della pendenza della relativa istruttoria; B) – l’illegittimità derivata che si riverbera dalla deliberazione di cui al c.u. n. 12/A del 15 luglio 2005 e dei presupposti pareri della COVISOC e della COAVISOC; C) – l’ammissibilità del nuovo ricorso, che si basa su fatti e vicende diverse da quelle a suo tempo dedotte con il ricorso n. 7147/2005, per le quali non è ancora decorso il termine decadenziale d’impugnazione e si cui vi sono differenti petitum e causa pretendi.

Resiste in giudizio l’intimata FIGC, che conclude articolatamente per l'inammissibilità e l’infondatezza della pretesa attorea. Anche il CONI s’è costituito nel presente giudizio, eccependo il difetto della propria legittimazione passiva sulla lite e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. Delle varie controinteressate intimate s’è costituita in giudizio la sola OMISSIS  s.r.l., concludendo anch’ essa per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso in epigrafe.

All’udienza camerale del 28 settembre 2005, su conforme parere delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto, a’sensi dell’art. 3, c. 3 del DL 19 agosto 2003 n. 220 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280), in decisione dal Collegio per esser definito con sentenza succintamente motivata in base all’art. 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo le modalità di cui ai commi 2 e ss. del precedente art. 23-bis.

4. – Anzitutto, il ricorso in epigrafe, nella parte in cui evoca in giudizio il CONI; la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, sedente presso il CONI stesso ed il Collegio arbitrale che ebbe modo di giudicare la questione in sede preliminare alla presente, è manifestamente inammissibile per evidente difetto di legittimazione passiva nella presente lite.

In particolare, in primo luogo, il CONI non è autorità d’amministrazione attiva, né tampoco di controllo sulla specifica questione oggidì dedotta in giudizio, né, sotto i profili organico e funzionale, la Camera di conciliazione ed il Collegio arbitrale sono definibili a guisa di suoi organi o di enti strumentali del CONI stesso, che ne dicono o ne impegnano la volontà nelle controversie compromesse per arbitri tra le Società sportive e le Federazioni in ordine all’ammissione ai Campionati esclusivamente gestiti e governati da queste ultime. Inoltre, come già la Sezione ha avuto ampiamente modo di chiarire nella citata sentenza n. 6077/2005 e con un pronunciamento da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, in base all’art. 20 del regolamento della predetta Camera, il predetto lodo è imputabile esclusivamente al solo Collegio che l’ha emanato, in base alla domanda del gravame arbitrale, senza che in alcun caso l'ente o la Camera s’approprino della relativa decisione. Infine, nel sistema delineato dal combinato disposto dell’art. 3 del DL 220/2003 e delle norme sull’impugnazione degli arbitrati, superflua è l’intimazione del Collegio arbitrale in questa sede, giacché, una volta esaurita la fase rescindente, nel judicium rescissorium questo Giudice ha cognitio plena e competenza esclusiva, conoscendo quindi direttamente del merito della controversia, senza, quindi, necessità dell’attività di riesame in sede di giudizio arbitrale.

5. – Parimenti inammissibile è il ricorso in epigrafe, per quanto attiene all'impugnazione degli atti indicati nelle lettere da A) ad E) delle premesse, hanno già formato oggetto di separato gravame giurisdizionale, che la Sezione ha risolto, rigettandolo, con la ripetuta sentenza n. 6077/2005.

Al riguardo, per un verso, la prospettazione attorea muove dall’assunto che, in relazione a fatti sopravvenuti e conosciuti attraverso organi di stampa, essa avrebbe appreso che, a parità di condizioni con se stessa, altra Società sarebbe stata trattata con più benevolenza dalla FIGC, in ordine alla sussistenza, o meno, di debiti verso il Fisco. Nel precedente gravame, la ricorrente aveva tentato d’inferire, dalla disponibilità del competente Ufficio delle entrate per addivenire alla transazione ex art. 3, c. 3 del DL 8 luglio 2002 n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2002 n. 178), l’esistenza d’una lite non temeraria pendente con il Fisco e, per ciò solo, uno dei presupposti per l’ammissione all’invocato Campionato. In questa sede la ricorrente rende noto che la mera richiesta di rateazione ex art. 19 del DPR 602/1973 è stata favorevolmente considerata, con ciò confermando, a suo dire, la legittimità del proprio operato, l’originaria erroneità dei comportamenti di COVISOC e COAVISOC ed il révirement della FIGC sul punto. Ebbene, in disparte l’ontologica ed insopprimibile differenza tra rateazione ex art. 19 del DPR 602/1973 e transazione sulla riscossione di crediti in sofferenza ex art. 3, c. 3 del DL 138/2002, in realtà la ricorrente tenta di riportare questo Giudice, che s’è già pronunciato sfavorevolmente, a rimeditare l’illegittimità originaria dell’interpretazione a suo tempo resa dagli organi federali di controllo sulla sussistenza dei presupposti d’ammissione, all’ uopo tentando di dimostrarne la fondatezza in base al comportamento tenuto verso quell’altra Società. Non è chi non veda, tuttavia, come tale assunto violi il principio «ne bis in idem», specie se si considera che proprio su tale interpretazione pende l’ appello proposto dalla ricorrente stessa.

Né basta: la ricorrente tenta di sviare, mercé la censura di disparità di trattamento, l’attenzione dal dato essenziale, ossia dal fatto, incontestato e non revocabile in dubbio, che al momento in cui il C.F. della FIGC ha assunto, in data 15 luglio 2005, le proprie determinazioni sulla scorta dei dati tecnico-finanziari fornitigli dalla COVISOC e dalla COAVISOC, la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza d’una lite non temeraria con il Fisco. Si tratta d’una situazione che la ripetuta sentenza n. 6077/2005 giustamente ritiene non desumibile di per sé sola neppure dall'intervenuta e definita transazione ex art. 3 del DL 138/2002.

Quanto al lodo impugnato, al Collegio non resta che dichiararne inammissibile il gravame in questa sede, per le ragioni chiaramente espresse nella sentenza medesima, cui si fa riferimento come precedente conforme.

6. – Per quanto poi attiene all’impugnazione degli atti di cui alle lettere F) e seguenti dell’epigrafe, le parti resistenti, in varia guisa, ne eccepiscono se non l'inammissibilità, perlomeno l’improcedibilità in parte qua del ricorso in esame per omessa previa adizione degli organi di giustizia sportiva.

L’eccezione è fondata e va accolta. Come si vede anche dalle premesse in fatto, la ricorrente ha censurato in via immediata e diretta tali atti senza il previo e necessitato esaurimento dei rimedi interni all’ordinamento sportivo. Invero, delle due, l’ una: se, in base alla predetta prospettazione attorea, v’è un vero e proprio quid novi derivante dalla vicenda della OMISSIS e, quindi, dalla censura di disparità di trattamento, allora tutti gli atti impugnati in questa sede sarebbero dovuti passare al vaglio della giustizia sportiva. Se ciò non è, allora a più forte ragione gli atti qui gravati per la prima volta, per tutte le censure diverse dalla mera illegittimità derivata dalle censure di cui al ricorso n. 7147/2005, erano provvedimenti che disponevano della posizione della OMISSIS contro la ricorrente e, quindi, su tal punto vi sarebbe dovuto essere il previo esperimento dell’adizione dei giudici sportivi.

È appena da osservare che, in fondo, la pretesa identità di situazioni tra la ricorrente e la REGGINA s’appalesa una mera petizione di principio. A ben vedere, infatti, per tutte le Società diverse dalla OMISSIS, i competenti Uffici delle entrate avevano comunicato, alla data del 30 giugno 2005, solo la mera pendenza di istruttorie procedimentali o, addirittura, l’insussistenza dei presupposti per la loro ammissione a qualsivoglia beneficio tributario. Viceversa, per la OMISSIS CALCIO il competente Ufficio ha reso noto che l’unico elemento mancante alla formalizzazione del beneficio de quo, ossia la fideiussione, era già intervenuto prima del 23 giugno 2005, senza che vi fossero ulteriori elementi ostativi al riguardo.     

7. – In definitiva, il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile nei sensi fin qui esaminati. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°, dichiara inammissibile il ricorso n. 8016/2005 in epigrafe.

Condanna la Società ricorrente al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in € 3600,00 (Euro tremilaseicento/00), oltre IVA e CPA come per legge. 

Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 settembre 2005.

Francesco CORSARO, PRESIDENTE  

Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE

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