T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10736/2005 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°,

composto dai signori Magistrati

Angelica DELL’UTRI, Presidente f.f.,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

Stefania SANTOLERI, Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dalla REAL OMISSIS s.r.l. e dalla F.C. OMISSIS s.p.a., correnti in Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dal prof. Federico TEDESCHINI e dall’avv. Piero LORUSSO ed elettivamente domiciliate in Roma, al largo Messico n. 7, 

CONTRO

- il MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria,

- la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario GALLAVOTTI e Luigi MEDUGNO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po n. 9,

- il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI, in persona del Presidente pro tempore,

- il COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore e la LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – LNP presso la FIGC e la LEGA NAZIONALE DI SERIE C presso la FIGC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti nel presente giudizio

E   NEI   CONFRONTI

- della ACF OMISSIS s.p.a. e della OMISSIS  s.r.l., correnti in Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, controinteressate, rappresentate e difese dal prof. Giuseppe MORBIDELLI e dagli avvocati Duccio TRAINA e Carlo M. MONTAGNA ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via G. Carducci n.4,

PER   L’ANNULLAMENTO

A) – del provvedimento, mai comunicato, con cui è stato autorizzato il cambiamento della denominazione della OMISSIS in ACF OMISSIS s.p.a.; B) – del provvedimento con cui la FIGC ha disposto l’iscrizione di detta controinteressata ai Campionati nazionali di calcio di serie C1 e C2, per l’anno sportivo 2003/2004; C) – del rigetto dell’affiliazione delle ricorrenti alla FIGC; D) – del diniego d’iscrizione delle ricorrenti ai Campionati nazionali di calcio di serie B e di serie C per il medesimo a.s.; E) – del provvedimento con cui il Comune intimato ha negato alle ricorrenti l'uso del campo comunale di gioco;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del 20 ottobre 2005 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati MEDUGNO, ANGELETTI e PAOLETTI (per delega dell’avv. TRAINA) e l’Avvocato dello Stato SICA;

Ritenuto in fatto che le Società odierne ricorrenti assumono che, in data 10 ottobre 2002, l’Amministratore unico della REAL OMISSIS s.r.l. depositò presso l’Ufficio brevetti della CCIAA di Perugia un’istanza intesa ad ottenere la registrazione del marchio denominato AC OMISSIS ACF;

Rilevato che, il successivo 13 gennaio 2003, la REAL OMISSIS s.r.l. provvide al deposito di altri quattro marchi;

Rilevato altresì che, con avviso del 14 aprile 2003, la curatela fallimentare della A.C. OMISSIS s.p.a. pose in vendita in lotto unico la domanda di registrazione del marchio “OMISSIS”, poi aggiudicato il successivo 15 maggio alla OMISSIS  s.r.l., corrente in Firenze;

Rilevato ancora che, sebbene il Ministero intimato avesse respinto l’istanza di registrazione del predetto marchio perché ritenuto ingannevole, la FIGC concesse alla OMISSIS  s.r.l. il cambio di denominazione in OMISSIS, mentre la OMISSIS  s.r.l., in data 25 giugno 2003, depositò la domanda di registrazione del marchio AC OMISSIS ACF stesso;

Rilevato infine che la FIGC e le competenti Leghe nazionali respinsero la domanda d’iscrizione delle odiene ricorrente nei Campionati nazionali di calcio di serie B e C per l’anno sportivo 2003/2004, donde la presente impugnazione;

Considerato in diritto che la Sezione, con ordinanza n. 4355 del 28 agosto 2003, respinse la domanda cautelare attorea di sospensione di tutti gli atti impugnati e meglio specificati in epigrafe;

Considerato altresì che, fissata al 20 ottobre l’udienza pubblica di trattazione del ricorso in epigrafe, i patroni delle ricorrenti, con atto depositato il 19 ottobre 2005, rendono noto di non aver più interesse alla risoluzione, nel merito, della presente controversia, con compensazione delle spese di giudizio;

Considerato che, in base al tenore di tale dichiarazione, al Collegio non resta che dar atto di tale sopravvenuta estinzione dell’interesse azionato e di dichiarare improcedibile il ricorso in epigrafe, con conseguente integrale compensazione, tra tutte le parti e sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°, dichiara improcedibile il ricorso n. 8304/2003 in epigrafe per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2005.

Angelica DELL’UTRI, PRESIDENTE f.f.  

Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE

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