T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 14813/2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Terza Ter

 

Composto dai Magistrati:

Francesco           CORSARO                           Presidente

Silvestro Maria  RUSSO                                 Componente

Stefano               FANTINI                              Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.(…) Reg. Gen. proposto da OMISSIS  S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lino Barreca e Giovanni Garretto, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Gregorio VII n. 396, presso lo studio dell’Avv. Antonio Giuffrida;

CONTRO

- C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Angeletti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 2;

- F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Po n. 9;

- Lega Nazionale Professionisti Serie C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pisanelli n. 40;

e nei confronti

di OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- della delibera Co.Vi.So.C del 19/7/2004 con cui è stato contestato alla ricorrente il possesso dei requisiti per l’ammissione al campionato di calcio di serie C2;

- del successivo C.U. n. 35/A del 27/7/2004 contenente la delibera del Consiglio federale della F.I.G.C. di non ammissione della società OMISSIS  al campionato di serie C2, stagione sportiva 2004/2005;

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

- ove occorra, dei CC.UU. n. 162/A e 167/A del 30/4/2004 e comunque di quelli relativi alla composizione del campionato nazionale di serie C2 per la stagione sportiva 2004/2005;

- della nota della Lega Professionisti Serie C in data 9/7/2004 con cui è stato comunicato che la garanzia bancaria necessaria per l’iscrizione al campionato di serie C2 doveva essere trasmessa entro il termine perentorio del 6/7/2004;

nonché per il risarcimento

di tutti i danni consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I., della F.I.G.C. e della Lega Professionisti di Serie C;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell’1.12.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;

Udito l’Avv. Pappalardo, in sostituzione dell’Avv. Garretto, per la ricorrente, l’Avv. Angeletti per il C.O.N.I., l’Avv. Medugno per la F.I.G.C., nonché l’Avv. Marino, in sostituzione degli Avv.ti Biscotto e Scognamiglio, per la Lega Nazionale Professionisti di Serie C;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto notificato nei giorni 18/10/04 e seguenti e depositato il successivo 2/11 la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, concernenti la propria non ammissione al campionato di calcio di serie C2, chiedendo l’annulamento degli stessi, oltre al risarcimento del danno.

Premette di avere presentato, in data 29/6/04, alla Lega Professionisti di serie C la domanda di iscrizione al campionato, essendo in possesso del relativo titolo sportivo.

Specifica come in data 9/7/04 sia pervenuta una nota della Lega, con cui si contestava la mancata trasmissione entro il 6 luglio precedente della fideiussione bancaria di euro 207.000 richiesta ai fini della iscrizione, lasciandosi intendere che tale termine era perentorio.

Faceva seguito la nota della Co.Vi.So.C. del 19/7/04 con cui si contestava alla società la presunta insussistenza di alcune delle condizioni richieste dai CC.UU. n. 162/A  e 167/A del 30/4/04, con riferimento alla presenza di debiti scaduti al 30/4/04, alla carenza del rapporto PA/PD, alla necessità di aumento del capitale sociale, nonché al mancato deposito della garanzia fideiussoria bancaria pari ad euro 207.000,00.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :

1) Violazione dei CC.UU. n. 162/A e n. 167/A della F.I.G.C. del 30/4/2004; eccesso di potere per arbitrio, illogicità, disparità di trattamento; violazione dell’art. 97 della Costituzione.

La Lega Professionisti ha invocato il C.U. n. 179 del 3/5/04 affermando la ritenuta perentorietà del termine per il deposito della fideiussione, e però ignorando che i sovraordinati CC.UU. della F.I.G.C. nn. 162 e 167 del 30/4/04 non sanciscono espressamente detta perentorietà.

Tra l’altro, la stessa F.I.G.C., tramite i suoi vari organi, ha più volte consentito il superamento di tale termine per l’approntamento delle garanzie fideiussorie, purchè le stesse siano comunque fornite in tempo utile per l’inserimento nel campionato.

In particolare, anche la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., con provvedimento del 7/8/04, richiamata l’interpretazione resa dalla Corte Federale, ha sancito la non perentorietà del termine in relazione alla posizione della OMISSIS  S.p.a.

Va aggiunto, sul piano ermeneutico, che i comunicati nn. 162/A e 167/A del 30/4/04, nel loro tenore letterale, non consentono di desumere detta perentorietà del termine, limitandosi alla generica indicazione della data del 12 luglio per il deposito della fideiussione, mentre è noto che, per principio generale, desumibile dall’art. 152 c.p.c., perentori sono solamente i termini così qualificati dalla norma.

La corretta applicazione di tali principi anche nei confronti del Paternò avrebbe consentito una favorevole conclusione delle trattative intercorse con un imprenditore locale, ed il conseguente ripiano di tutti i debiti della società.

2) Eccesso di potere per travisamento di fatto; illogicità; difetto di motivazione; arbitrio.

Il provvedimento impugnato ha contestato alla società anche l’insufficienza degli altri parametri per la valida iscrizione al campionato.

In realtà, la Co.Vi.So.C., nel calcolare i vari parametri economici, ha del tutto ignorato i crediti vantati dal Paternò nei confronti della F.I.G.C., relativi al contributo mutualità maturato per la stagione sportiva 2003/2004, pari ad euro 121.000,00, ai contributi per l’impiego di calciatori giovani ed al saldo per la campagna trasferimenti, pari ad euro 77.419,20.

La considerazione di tali elementi avrebbe notevolmente alleggerito il rapporto ricavi/indebitamento e consentito il ripianamento nei termini di tutti gli eventuali valori “fuori parametro”.

Si sono costituiti in giudizio la F.I.G.C., il C.O.N.I., nonché la Lega Professionisti Serie C, eccependo l’inammissibilità sotto vari profili, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.

All’udienza dell’1/12/05 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. - Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, sollevata dalle parti resistenti nel presupposto dell’omesso previo esperimento, da parte della OMISSIS  S.r.l., dei rimedi interni all’ordinamento federale avverso i provvedimenti concernenti la propria non ammissione al campionato di serie C2 per la stagione 2004/2005.

L’eccezione è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.

L’art. 3 della legge 17/10/2003, n. 280 enuclea, come noto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie (diverse da quelle concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti) aventi ad oggetto atti del C.O.N.I. o delle federazioni sportive, incidenti su situazioni giuridiche soggettive aventi rilevanza per l’ordinamento statale.

A tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo (e della soluzione endoassociativa delle controversie ivi insorte) la norma pone peraltro, secondo l’ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, come condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale il previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva.

Nella vicenda per cui è causa, a prescindere da ogni considerazione sui limiti dell’impugnativa dinanzi al giudice statale, non risulta esperito dalla società ricorrente alcun rimedio interno all’ordinamento sportivo, nel senso che non è stato proposto ricorso alla Co.A.Vi.So.C. avverso la contestazione, con nota in data 19/7/04 della Co.Vi.So.C., del mancato possesso dei requisiti per l’ammissione ai campionati professionistici, e, soprattutto, avverso il provvedimento federale di non ammissione al campionato di serie C2, di cui al C.U. n. 35/A del 27/7/04, non è stata adita la Camera di Conciliazione e di arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., operante in forza della clausola compromissoria contenuta nell’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., e la cui decisione costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva (Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/204, n. 5025).

Con la memoria depositata in data 18/11/05 la società ricorrente contesta la suesposta interpretazione che intende il previo esperimento dei “gradi della giustizia sportiva” come condizione di procedibilità del ricorso, anziché come rimedio facoltativo, nella considerazione della brevità del termine (decadenziale) di tre giorni (previsto dal C.U. n. 167/A) per la proposizione del reclamo alla Co.A.Vi.So.C., presupposto anche della successiva fase arbitrale, prospettando in subordine la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 280/03, nella parte in cui condiziona l’esperibilità della tutela giurisdizionale ad un rimedio amministrativo per la cui proposizione è assegnato un termine di tre giorni, per contrasto con gli artt. 3, 24, 103, 113 e 125 della Costituzione.

Non nega il Collegio che la prospettata questione evidenzi una qualche criticità, concernente peraltro non già la legittimità costituzionale del sistema che prevede la necessità di esperire i rimedi interni all’ordinamento sportivo prima di poter adire il giudce amministrativo, quanto piuttosto la congruità od adeguatezza del termine stesso, e dunque la legittimità della disciplina federale in parte qua.

Si intende con ciò dire, come già recentemente precisato dala Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 3/6/2005, n. 4362), che la legittimità, anche sub specie della ragionevolezza, della scelta legislativa risiede nel fatto che l’ordinamento sportivo assicura, di per sé, delle forme di tutela caratterizzate dala tempestività (necessaria nella complessa organizzazione delle competizioni agonistiche, ed in particolare ai fini della calendarizzazione degli eventi) e dalla competenza tecnica.

Altra questione è, evidentemente, quella concernente la congruità del termine, previsto dal punto IV del C.U. n. 167/A del 30/4/04 (recante “adempimenti in ordine alla ammissione ai campionati professionistici 2004/2005), per proporre ricorso alla Co.A.Vi.So.C., ma sotto tale profilo il predetto C.U., seppure impugnato, non è stato specificamente censurato con il ricorso principale, sì che la relativa allegazione difensiva risulta in questa sede inammissibile.

2. - Occorre aggiungere a quanto esposto che il ricorso presenta un ulteriore profilo di inammissibilità per carenza di interesse, conseguente al fatto che l’impugnato provvedimento di non ammissione al campionato di serie C2, e gli atti allo stesso prodromici sono stati censurati solamente con riguardo ad alcuni aspetti, o, per meglio dire, con riguardo a talune contestazioni circa l’assenza di requisiti per l’iscrizione al campionato.

In particolare, la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità della perentorietà del termine per il deposito della garanzia bancaria, limitandosi, per il resto, con il secondo motivo, ad assumere genericamente, ed in modo indimostrato, che i crediti vantati nei confronti della Federazione sarebbero stati idonei a sanare i “parametri economici”, ed in particolare i debiti nei confronti dei tesserati.

Sennonché la Co.Vi.So.C. aveva contestato alla OMISSIS  S.r.l. una pluralità di “inadempienze”, tra cui la presenza di debiti nei confronti dell’Erario e di enti previdenziali, in ordine alle quali nulla è stato dedotto.

Ora, è noto come, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso giurisdizionale che, rivolgendosi contro un atto sorretto da più motivi, tra loro autonomi, svolga censure idonee, al più, a dimostrare l’incongruenza di uno di essi; ed infatti anche l’ipotetico accoglimento della tesi del ricorrente non avrebbe alcuna conseguenza caducante dell’atto lesivo, che risulterebbe comunque giustificato alla stregua della parte della motivazione (rectius : causa giustificatrice) non impugnata (in termini, tra le tante, Cons. Stato Sez. V, 1/10/1986, n. 488; Cons. stato, Sez. I, 20/6/1977, n. 947).

3. - In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione dell’esame del merito. 

Sussistono giusti motivi per disporre tra tutte le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa tra  le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’1.12.2005.

Francesco Corsaro          Presidente

Stefano Fantini               Componente, Est.

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